Art. 3. 1. Le partite di stomaci di cui all'art. 1, possono essere introdotte sul territoro nazionale nel rispetto delle seguenti, ulteriori prescrizioni: a) la materia prima deve essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. I cartoni, i contenitori nonche' il certificato sanitario devono riportare, almeno in lingua italiana, la seguente dicitura: "Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne e/o altri prodotti di origine animale cotti"; b) il trasporto delle partite deve avvenire, dal posto d'ispezione frontaliero d'ingresso, dentro contenitori sigillati o su mezzi di trasporto sigillati, direttamente fino allo stabilimento di destinazione di cui all'art. 2; c) i contenitori e i mezzi di trasporto di cui alla lettera b), nonche' le attrezzature e gli utensili entrati a contatto con gli stomaci prima della loro sterilizzazione devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi distrutti in un inceneritore. 2. Il posto d'ispezione frontaliero d'ingresso provvede a segnalare tempestivamente al servizio veterinario della Ausl sotto la cui competenza ricade lo stabilimento di cui all'art. 2, l'arrivo delle partite.