Art. 3.
  1.  Le  partite  di  stomaci  di  cui  all'art.  1,  possono essere
introdotte sul  territoro  nazionale  nel  rispetto  delle  seguenti,
ulteriori prescrizioni:
    a)  la  materia  prima  deve  essere  presentata in contenitori a
tenuta stagna e  sigillati.  I  cartoni,  i  contenitori  nonche'  il
certificato sanitario devono riportare, almeno in lingua italiana, la
seguente  dicitura:  "Da  usare  esclusivamente  per la produzione di
prodotti a base di  carne  e/o  altri  prodotti  di  origine  animale
cotti";
    b)   il   trasporto   delle  partite  deve  avvenire,  dal  posto
d'ispezione frontaliero d'ingresso, dentro contenitori sigillati o su
mezzi di trasporto sigillati, direttamente fino allo stabilimento  di
destinazione di cui all'art. 2;
    c)  i  contenitori e i mezzi di trasporto di cui alla lettera b),
nonche' le attrezzature e gli utensili entrati  a  contatto  con  gli
stomaci  prima  della  loro  sterilizzazione  devono  essere puliti e
disinfettati e gli imballaggi distrutti in un inceneritore.
  2. Il posto d'ispezione frontaliero d'ingresso provvede a segnalare
tempestivamente al servizio  veterinario  della  Ausl  sotto  la  cui
competenza  ricade  lo stabilimento di cui all'art. 2, l'arrivo delle
partite.