Art. 4.
  1.  A  parziale  deroga  di  quanto  disposto  all'art. 3, comma 1,
lettera b), sulla base di esigenze di deposito presso lo stabilimento
di destinazione, il responsabile del  posto  d'ispezione  frontaliero
consente,    su   richiesta   del   titolare   della   autorizzazione
all'importazione, lo stoccaggio, in attesa del successivo  e  diretto
trasferimento  allo  stabilimento  di  destinazione,  della partita o
frazione di essa presso un deposito frigorifero  riconosciuto  Ce  ai
sensi  del  decreto  legislativo  18  aprile  1994,  n.  286; in tale
deposito deve essere garantita, per  tutto  il  periodo  di  giacenza
delle partite in oggetto, la separazione di esse dagli altri prodotti
eventualmente  presenti. La Ausl territorialmente competente provvede
inoltre,  nell'ambito  della  attivita'  di  vigilanza  sui  suddetti
depositi,  a  far  effettuare,  sotto  il  proprio  controllo, idonee
operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle  attrezzature
utilizzati per lo stoccaggio delle partite in questione.
  2.  Le partite di cui al comma 1, devono essere inviate al deposito
frigorifero in  vincolo  sanitario  disposto  dal  posto  d'ispezione
frontaliero  di  ingresso. Nel provvedimento di vincolo sanitario, da
comunicarsi  alla  Ausl  territorialmente  competente,  deve   essere
indicata l'ubicazione del deposito frigorifero con relativo numero di
riconoscimento  ad  esso  attribuito nonche' il quantitativo di merce
inoltrata
  3. La revoca del vincolo sanitario puo' essere disposta solo quando
la partita sia stata  sottoposta  all'ulteriore  trattamento  termico
presso lo stabilimento di destinazione.