Art. 4. 1. A parziale deroga di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera b), sulla base di esigenze di deposito presso lo stabilimento di destinazione, il responsabile del posto d'ispezione frontaliero consente, su richiesta del titolare della autorizzazione all'importazione, lo stoccaggio, in attesa del successivo e diretto trasferimento allo stabilimento di destinazione, della partita o frazione di essa presso un deposito frigorifero riconosciuto Ce ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; in tale deposito deve essere garantita, per tutto il periodo di giacenza delle partite in oggetto, la separazione di esse dagli altri prodotti eventualmente presenti. La Ausl territorialmente competente provvede inoltre, nell'ambito della attivita' di vigilanza sui suddetti depositi, a far effettuare, sotto il proprio controllo, idonee operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzati per lo stoccaggio delle partite in questione. 2. Le partite di cui al comma 1, devono essere inviate al deposito frigorifero in vincolo sanitario disposto dal posto d'ispezione frontaliero di ingresso. Nel provvedimento di vincolo sanitario, da comunicarsi alla Ausl territorialmente competente, deve essere indicata l'ubicazione del deposito frigorifero con relativo numero di riconoscimento ad esso attribuito nonche' il quantitativo di merce inoltrata 3. La revoca del vincolo sanitario puo' essere disposta solo quando la partita sia stata sottoposta all'ulteriore trattamento termico presso lo stabilimento di destinazione.