Art. 5.
  1.  Gli stomaci di cui all'art. 1, sono sottoposti al momento della
importazione  ai  controlli  previsti  dal  decreto  legislativo   n.
93/1993,  nonche' alle operazioni di ispezione e vigilanza esercitate
dai servizi veterinari competenti sui depositi  frigoriferi  e  sugli
stabilimenti.
  2.  E'  abrogata l'ordinanza ministeriale 11 gennaio 1992 citata in
premessa.
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra  in  vigore  il  giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 255