Art. 5. 1. Gli stomaci di cui all'art. 1, sono sottoposti al momento della importazione ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 93/1993, nonche' alle operazioni di ispezione e vigilanza esercitate dai servizi veterinari competenti sui depositi frigoriferi e sugli stabilimenti. 2. E' abrogata l'ordinanza ministeriale 11 gennaio 1992 citata in premessa. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 255