Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte,
i   pacchetti  delle  suindicate  sigarette  in  carico  agli  organi
dell'amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina e condensato
indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto  ministeriale  del
16 febbraio 1996.
  Ad  esaurimento  delle  citate scorte, le unita' di condizionamento
delle predette sigarette saranno sostituite dai prodotti con i  nuovi
contenuti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 luglio 1996
                                     Il direttore generale: DEL GIZZO