Art. 10. Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattivita' 1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanita' e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1. 3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.