Art. 10.
          Acquisto e installazione di sistemi di controllo
                        della radioattivita'
   1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione  dei  pericoli
di  inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno e'
autorizzato ad attuare un programma  di  adeguamento  e  sostituzione
degli  impianti  e  delle  attrezzature  di  controllo e monitoraggio
utilizzati dal Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  per  la  rete
nazionale  di  rilevamento  della  ricaduta radioattiva. Alla stipula
delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e  forniture
occorrenti  si  provvede con l'osservanza delle disposizioni previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto
applicabili.
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
sentiti  i  Ministeri della sanita' e delle finanze, provvede ai fini
dell'acquisto e della  installazione  di  sistemi  di  scintillazione
disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita'
dei  metalli  presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e
controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al
comma 1.
  3.  Per  l'attuazione  del  programma  previsto  dal  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di lire 40  miliardi  per  l'anno  1995  cui  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno  medesimo,  all'uopo  utilizzando,  quanto  a  lire
31.500  milioni,  la  voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e,  quanto  a  lire  8.500  milioni,  la  voce  relativa  al
Ministero  di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per  il  1994,  si  provvede
mediante  utilizzazione  dei fondi dello stanziamento iscritto per lo
stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.