Art. 11. Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a. 1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, e' imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed e' trasferito ad aumento del capitale sociale della societa' stessa. 2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 e' esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, e' soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni. 3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.