Art. 11.
           Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.
  1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione
dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  237,   sono
considerati  apporti  del  Tesoro  al patrimonio della GEPI S.p.a. Il
loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati,  da
stipulare  e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, e'
imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed
e' trasferito ad aumento del capitale sociale della societa' stessa.
  2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma  1  e'  esente  da
ogni  tassa  e  imposta.  La  deliberazione  di  aumento del capitale
sociale, mediante utilizzo del predetto  apporto,  e'  soggetta  alla
tassa fissa di registro di lire 100 milioni.
  3.  Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  1992,   n.   394,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della  legge
28  dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della
GEPI S.p.a., di cui al comma 1.