Art. 3. Disposizioni relative alla attivita' delle camere di commercio 1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed e' ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191. 2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalita' e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. 3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: "applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni." sono sostituite dalle seguenti: "applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.".