Art. 3.
                Disposizioni relative alla attivita'
                      delle camere di commercio
  1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28
febbraio  1986,  n.  41,  a  titolo  di  concorso  delle   spese   di
mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e'  integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni
ed e' ripartito secondo i criteri di cui al comma 1  dell'articolo  1
del   decreto-legge   19   aprile   1993,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.
  2.  A  completamento   dell'intervento   statale   destinato   alla
perequazione,  per  l'anno  1995  e'  autorizzata la spesa di lire 10
miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, con le stesse modalita' e gli stessi  criteri  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
  3.   All'onere   derivante  dall'applicazione  dei  commi  1  e  2,
determinato in lire 12,5 miliardi per  l'anno  1995,  si  provvede  a
carico  dello  stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  medesimo,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  4.  All'articolo  34,  comma  terzo,  del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982,  n.  51,  le parole: "applicando una sovrattassa pari al cinque
per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o  frazione  di
mese  superiore  a  quindici giorni." sono sostituite dalle seguenti:
"applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto  per
ogni  mese  di  ritardo  o  frazione  di  mese  superiore  a quindici
giorni.".