Art. 5.
              Finanziamento dello sviluppo tecnologico
                       nel settore aeronautico
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a),
della legge 24  dicembre  1985,  n.  808,  secondo  i  criteri  e  le
modalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre  1994,  n.  644,  ed  altresi'  onde  consentire  una  prima
attuazione  dei  piu' urgenti interventi relativi ai programmi per la
Difesa da definire mediante apposite  convenzioni  fra  il  Ministero
della   difesa   ed  i  Ministeri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del tesoro  ai  sensi  delle  procedure  attuative
dell'articolo  2-ter  del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  1994,
n.  644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti
di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220
miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per  l'anno  1997,  di
lire 100 miliardi per l'anno 1998.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30
miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350
miliardi per l'anno 1997 e lire 450  miliardi  per  l'anno  1998,  si
provvede,  quanto  a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi
per  l'anno  1996,  a  lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450
miliardi per l'anno 1998,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo   al   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato.