Art. 7.
                Programma di osservazione satellitare
  1. Per consentire il  perseguimento  di  obiettivi  di  prevenzione
delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle
coste,  nonche'  dell'inquinamento  dei mari, comunque in linea con i
principi di politica spaziale dell'Unione europea, e' autorizzata per
l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi  ai  fini  dell'avvio  della
realizzazione,  che  viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di
un programma satellitare di osservazione,  di  telerilevamento  e  di
utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.
(( 1-bis. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella       ))
(( realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al      ))
(( comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi         ))
(( requisiti tecnico-economici specifici.                          ))
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1 si provvede a
carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica per l'anno 1995.