Art. 10.
       Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle
    successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali
 1. Nell'articolo 19, secondo comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole
"l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione" sono inserite le
seguenti: "di ciclomotori,".
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 44:
    1)  al  primo comma, dopo la parola "presentata" sono inserite le
seguenti: "nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33 e 74, quarto comma" e le parole "meta' della" sono soppresse;
    2) il secondo comma e' abrogato;
    b) nell'articolo 54, quarto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Le  disposizioni  del  precedente periodo non si
applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.";
    c) nell'articolo  60,  dopo  il  quinto  comma,  e'  inserito  il
seguente:
  "L'imposta  non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e'
iscritta direttamente nei ruoli a  titolo  definitivo  unitamente  ai
relativi  interessi  e  alla  sopratassa  di  cui all'articolo 44. La
stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore  imposta
determinata  a  seguito  della  correzione  di  errori materiali o di
calcolo  rilevati   dall'ufficio   in   sede   di   controllo   della
dichiarazione.  L'ufficio,  prima  dell'iscrizione a ruolo, invita il
contribuente a versare  le  somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  dell'avviso,  con applicazione della soprattassa pari al
60 per cento della somma non versata o  versata  in  meno.  Le  somme
dovute   devono   essere  versate  direttamente  all'ufficio  con  le
modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma.".
(( 2-bis.    All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del      ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,        ))
(( n. 633, e successive modificazioni, le parole: "compreso il     ))
(( personale tecnico amministrativo" sono soppresse.               ))
(( 2-ter.    In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio   ))
(( 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai   ))
(( rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente   ))
(( decreto. ))
  3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  le  parole  "superiore ad un milione di lire" sono sostituite
dalle seguenti: "superiore a lire cinquecentomila";
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite
di lire cinquecentomila non si  applica  alle  cessioni  di  prodotti
soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul
valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in
cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.".
  4.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 2, terzo  comma,  lettera  h),  le  parole  "per
effetto  del  secondo  comma  dell'articolo 19" sono sostituite dalle
seguenti: "per effetto del'articolo 19, secondo comma, lettere da  a)
a e-quater)";
    b)  nell'articolo  10,  numero 8), le parole "o acquistati per la
rivendita" sono soppresse;
    c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) e' inserito il seguente:
    "8-bis)        le  cessioni  di  fabbricati,  o  di  porzioni  di
fabbricato,  a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito,  anche  tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto  1978,  n.  457,  ovvero  dalle  imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;";
    d)  nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) e'
aggiunta la seguente:
    "e-quinquies) non e' ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa
all'acquisto   di   fabbricati,   o  di  porzioni  di  fabbricato,  a
destinazione abitativa  ne'  quella  relativa  alla  locazione  degli
stessi,  salvo  che  per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale  dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei   predetti
fabbricati o delle predette porzioni;
    e)  nel  numero  127-ter)  della  tabella  A,  parte  terza, sono
soppresse le parole: "o acquistati per la rivendita".
  5. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 40, comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  "ad
eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni,
risoluzioni  e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8),
dello stesso decreto" sono sostituite dalle seguenti:  "ad  eccezione
delle  operazioni  esenti  ai  sensi  dell'articolo  10,  numeri 8) e
8-bis), dello stesso decreto";
    b) il comma 4 dell'articolo 50 e' abrogato;
    c) nell'articolo 4, comma  1,  della  tariffa,  parte  prima,  la
lettera  b)  e' sostituita dalla seguente: " b) fusione tra societa',
scissione delle  stesse,  conferimento  di  aziende  o  di  complessi
aziendali  relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa'
ad altra societa' esistente  o  da  costituire;  analoghe  operazioni
poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000;".
  6.  L'importo  di  ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, stabilito  in  misura  fissa  dalle  disposizioni  vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
elevato a lire 250 mila.
  7.  Il  comma  1  dell'articolo  2  della  tariffa,  parte seconda,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente:  "Scritture  private
non  autenticate  quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a
lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di
partecipazione in societa' o enti di cui all'articolo 4, parte prima,
o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.".
  8.  Le  disposizioni  dei  commi  6  e  7  si  applicano  agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, agli  atti  pubblici  formati,  alle
donazioni  fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  alle
scritture  private  non  autenticate e alle denunce presentate per la
registrazione da tale data.
  9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7  non
si applica:
    a) alle locazioni e affitti di beni immobili;
    b)  alle  misure  previste  dall'articolo  7 della tariffa, parte
prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  10. Al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  27,  comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "La rettifica deve essere notificata, mediante  avviso,
entro  il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta
principale";
    b) nell'articolo 37, comma 1, le  parole  "novanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". (( Tale disposizione si
applica  anche  alle  dichiarazioni  relative  a successioni apertesi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la  cui
imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data."; ))
    c) nell'articolo 59, comma 1:
    1)  nell'alinea, le parole "nella misura fissa di lire centomila"
sono sostituite dalle seguenti:  "nella  misura  fissa  prevista  per
l'imposta di registro";
    2)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente: " b) per le
donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta
a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere  h)  ed
i) dell'articolo 12.".
  11.  Ai  fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle
dichiarazioni di successione e dell'appuramento  delle  dichiarazioni
relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi
o  insufficienti  versamenti della medesima imposta l'amministrazione
finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a  carico  dello  Stato,  le
misure  necessarie  alla  riorganizzazione  dei  servizi  in  modo da
assicurare maggiori entrate nette per gli anni  1996,  1997  e  1998,
rispettivamente  non  inferiori  a  lire  700  miliardi, a lire 1.600
miliardi e a lire 1.200 miliardi.
  12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita  dalla
tabella A allegata al presente decreto.
  13.  Il  titolo  III  della  tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da
quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
  14.  La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi
speciali di cui ai  commi  12  e  13  e'  affidata  agli  uffici  del
dipartimento del territorio.
  15.   Alla  parte  prima  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come  sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 e' soppressa.
  16. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' soppressa.
  17.  Le  disposizioni  dei  commi  12,  13, 14 e 15 hanno effetto a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  18.  Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 16:
    1) il  secondo  periodo  del  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:   "Lo   stesso   decreto   potra'   autorizzare,  anche  in
sostituzione della  nota  di  trascrizione,  di  iscrizione  e  della
domanda   di   annotazione,   da   qualunque   titolo  derivanti,  la
presentazione di una nota  o  di  una  domanda  redatta  su  supporto
informatico  o  la  sua  trasmissione  mediante  l'uso di elaboratori
elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di  tale  nota  o
domanda   e   della   certificazione  di  avvenuta  esecuzione  delle
formalita'.";
    2) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro di grazia e  giustizia,  viene  stabilita,  per  ciascuna
conservatoria  dei  registri  immobiliari,  la data a decorrere dalla
quale la presentazione della nota di trascrizione,  di  iscrizione  e
della  domanda  di  annotazione da qualunque titolo derivanti avviene
secondo le  modalita'  stabilite  dal  secondo  periodo  del  secondo
comma.";
(( b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma e' inserito il         ))
(( seguente:                                                       ))
  "A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra
i  servizi  meccanizzati  di  conservazione  dei registri immobiliari
l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto
anche  per  ambiti   circoscrizionali   diversi   da   quello   della
conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata.".
  19.   La  parte  che  domanda  l'esecuzione  di  una  trascrizione,
iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di  presentare  al
conservatore  dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste
dal codice civile, puo' altresi' produrre  il  contenuto  del  titolo
stesso   su   supporto   informatico,   secondo  le  modalita'  e  le
caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
  20.  All'articolo  12  del  decreto-legge  14  marzo  1988,  n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Per  le  unita'  immobiliari urbane oggetto di denuncia in
catasto con modalita' conformi a quelle previste dal  regolamento  di
attuazione  dell'articolo  2,  commi  1-quinquies  ed  1-septies, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1993, n. 75, la disposizione di cui al primo
periodo  del  comma  1  si  applica,  con  riferimento  alla  rendita
proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto
di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.".
  21.  All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' aggiunto il
seguente:
  "6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle  unita'
immobiliari  urbane  oggetto  di  denuncia  in  catasto con modalita'
conformi  a   quelle   previste   dal   regolamento   di   attuazione
dell'articolo  2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo  1993, n.  75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola
condizione  che  la  volonta'  di   avvalersene   sia   espressamente
manifestata nella dichiarazione di successione.".
  22.  All'articolo  15  del  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Per le unita' immobiliari urbane  oggetto  di  denuncia  in
catasto  con  modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di
attuazione dell'articolo  2,  commi  1-quinquies  ed  1-septies,  del
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui
al comma 2- bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,  n.
70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n.
154, nonche' quelle di cui al primo periodo  del  comma  1.  In  tale
caso,  nel  termine  di  dieci  giorni  dall'eventuale notifica della
rendita catastale definitiva, il cedente puo'  emettere  fattura  per
l'importo   eccedente   l'ammontare  dei  corrispettivi  assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto.".
(( 22-bis.    All'articolo 10, primo comma, del decreto del    ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e          ))
(( successive modificazioni, dopo il numero 27-ter e' aggiunto    ))
(( il seguente:                                                    ))
(( "27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari ))
(( di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382". ))