Art. 11.
                    Imposta sulle assicurazioni,
                   sul gas metano e altre entrate
  1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 9 (Denuncia e versamenti).  -  1.  Gli  assicuratori  debbono
versare  all'ufficio  del  registro  entro  il mese solare successivo
l'imposta dovuta sui premi ed accessori  incassati  in  ciascun  mese
solare.  I  versamenti  cosi'  effettuati  vengono  scomputati  nella
liquidazione definitiva di cui al comma 4.
   2. Entro il 31 maggio di ciascun  anno  gli  assicuratori  debbono
presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la
sede  o  la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui
agli articoli da 5 a 8, la denuncia  dell'ammontare  complessivo  dei
premi  ed  accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui
e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
le risultanze del registro medesimo.
   3.  La  denuncia  di  cui  al  comma  2  deve  essere  redatta  in
conformita'  al  modello  stabilito  con  decreto  del Ministro delle
finanze, di concerto  con  quello  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
   4.  Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro
il 15 giugno alla liquidazione  definitiva  dell'imposta  dovuta  per
l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di
imposta,   eventualmente   risultante   dalla  predetta  liquidazione
definitiva,  deve  essere  computato  nel  primo  versamento  mensile
successivo  a  quello della comunicazione della liquidazione da parte
dell'ufficio del registro.
  5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori  se
le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori
nel caso contrario.".
  2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi
incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti
mensili decorre dal  mese  di  settembre  1996  e  l'ammontare  delle
imposte  relative  ai  premi  incassati  fino al mese di luglio 1996,
dedotto quanto versato a titolo  di  liquidazione  provvisoria  nella
rata  scadente  il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali
unitamente ai versamenti mensili previsti da  settembre  a  dicembre.
Non  devono  essere  effettuati  i  versamenti  previsti  per  il  15
settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo  1997  in  base
alle liquidazioni provvisorie gia' effettuate.
  3.  Il  comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  ed  amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' sostituito dal seguente:
  "  8.  L'accertamento  dell'accisa  viene  effettuato sulla base di
dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per  la
determinazione  del  debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere
presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo  a  quello
cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il
pagamento dell'accisa.".
(( 3-bis.    Le miscele idrocarburiche gassose che residuano   ))
(( dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali      ))
(( utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione      ))
(( prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle     ))
(( disposizioni legislative concernenti le imposte sulla           ))
(( produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e           ))
(( amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre     ))
(( 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero. ))
  4.  Il  Ministro  delle  finanze  entro  il  30  giugno 1996 adotta
disposizioni per l'aumento del prezzo dei  biglietti  delle  lotterie
nazionali  istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con
elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior  gettito
per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  5.  L'aggio  spettante  ai  venditori  dei biglietti delle lotterie
istantanee e' stabilito nella misura dell'otto per cento  del  prezzo
di vendita al pubblico di ciascun biglietto.