Art. 2.
              Ulteriori interventi in materia sanitaria
 1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi  negoziali  previsti  dal
capo  VI  dell'accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina dei
rapporti con i medici  di  medicina  generale  e  dal  corrispondente
accordo  collettivo  per la disciplina dei rapporti con i pediatri di
libera  scelta,  i  livelli  di  spesa   indotta   per   l'assistenza
farmaceutica  e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  non  possono  superare,  a  livello
regionale i corrispondenti livelli  registrati  nell'esercizio  1995,
ridotti dell'1 per cento.