Art. 2. Ulteriori interventi in materia sanitaria 1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.