Art. 3.
               Riduzione stanziamenti e blocco impegni
 1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2,  comma  2,  della
legge  28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di
segno  negativo  per  incrementi  di  entrate  tributarie  ancora  da
realizzare  ed  i  corrispondenti  accantonamenti  di segno positivo,
collegati ai sensi dell'articolo  11-bis,  comma  2,  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle
medesime lettere alfabetiche.
  2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto  dei  fondi  speciali  di  cui all'articolo 2, comma 2, della
legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle  preordinate
per  accordi  internazionali,  per  cofinanziamenti  comunitari,  per
regolazioni debitorie, per rate ammortamento  mutui,  per  limiti  di
impegno,  ((  per  la  revisione  delle  pensioni  di guerra )) e per
disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri (( nonche'
della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte  corrente
relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri per gli anni
1996, 1997 e 1998, con riferimento  alla  finalizzazione  "Contributo
statale  alle  associazioni nazionali di promozione sociale", e della
quota di lire 5 miliardi del medesimo  accantonamento  per  gli  anni
1997  e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio
degli  alunni  handicappati  della  scuola   media   superiore",   ))
costituiscono economie di bilancio.
(( 2-bis.        Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della     ))
(( legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C ))
(( allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di   ))
(( lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per       ))
(( l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998.              ))
  3.  Gli  stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello
Stato, di cui alla tabella  1  allegata  al  presente  decreto,  sono
ridotti  per  l'anno  1996  per  gli  importi  indicati nella tabella
medesima,  intendendosi  corrispondentemente  ridotte   le   relative
autorizzazioni di spesa.
  4.  Le  autorizzazioni  di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al
presente decreto, sono  ridotte  per  l'anno  1996  per  gli  importi
indicati  nella  tabella  medesima.  Tali  importi sono reiscritti ai
pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno
decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti  medesimi  slitta
all'esercizio 1997.
  5.  Lo  stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione  relativo  al  fondo  per  le
esigenze   di   formazione   del   personale  e  di  potenziamento  e
funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica,  ((
e'  ridotto  di  lire  50  miliardi  ))  per l'anno 1996, di lire 220
miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per  l'anno  1998.  ((
Una  quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996,
pari a lire 40 miliardi, e' assegnata  ai  capitoli  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  pubblica  istruzione
riguardanti le spese  di  funzionamento  amministrativo  e  didattico
delle scuole secondarie superiori. ))
(( 5-bis.    Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi     ))
(( dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e          ))
(( successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista   ))
(( dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile ))
(( 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato ))
(( all'attuazione del predetto regolamento.                        ))
  6.   A   decorrere   dall'anno   finanziario   1995   i  contributi
previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa  Ferrovie  dello
Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  sono versati, con cadenza
mensile, al conto corrente  di  tesoreria  infruttifero  intestato  a
"Ferrovie  dello  Stato  -  pagamento  pensioni". I contributi di cui
sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il
15 luglio 1996. 7. Gli stanziamenti iniziali  iscritti  sui  capitoli
del  bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996
relativi all'indennita' e rimborso spese di trasporto  per  missioni,
sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal
Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.
  8.  Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla
categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura  obbligatoria
e  delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri - sono ridotti del (( 7 per cento )) ; per lo stato  di
previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 -
la  riduzione  e'  limitata  al  ((  5  per  cento.  ))  Si intendono
corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di  spesa.  Su
proposta  del  Ministro  interessato, di concerto con il Ministro del
tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli  di
spese discrezionali della medesima categoria.
  9.  L'autorizzazione  di  spesa prevista dall'articolo 34, comma 3,
del decreto legislativo n.  504  del  1992,  come  determinata  dalla
tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e' ridotta di lire ((
225 miliardi annui )) per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
  10.  Le  somme  mantenute  in  bilancio, ai sensi dell'articolo 15,
comma 9, della legge n. 49 de 1987, come sostituito dall'articolo  4,
comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata
in  vigore  del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483
dello stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  per
l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per
lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire (( 230 miliardi )) e lire 35
miliardi.   Costituiscono,   altresi',   economie   di   bilancio  le
disponibilita' in conto residui per l'importo di lire (( 30  miliardi
)) iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario
1996.
  11.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto, la facolta' di impegnare  le  spese  nei  limiti  dei  fondi
iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno
1996  puo'  essere  esercitata limitatamente alle spese relative agli
stipendi, assegni, pensioni ed altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria,  alle competenze accessorie al personale, alle spese di
funzionamento dei servizi istituzionali delle  amministrazioni,  agli
interessi,  alle  poste  correttive  e compensative delle entrate, ai
trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati,  alle
spese  derivanti  da  accordi  e  impegni  internazionali, alle spese
connesse a interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita'
relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di  mutui.
Per  effettive,  motivate  e  documentate esigenze, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro,  su  proposta
dei  Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori
impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
  12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato,  relativi  a
erogazioni  a  favore  di  soggetti  ed enti pubblici o privati, sono
assunti con  cadenza  trimestrale  per  quote  di  pari  importo.  La
presente  disposizione  non  si  applica  per  le  spese connesse con
accordi  internazionali,  per  rate  di   ammortamento   mutui;   per
annualita'  relative  ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie
pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,
nonche'  quando   specifiche   disposizioni   legislative   prevedano
espressamente  erogazioni  con cadenze diverse da quella trimestrale.
Per effettive, motivate  e  documentate  esigenze,  il  Ministro  del
tesoro,  su  proposta  dei  Ministri  interessati,  puo'  autorizzare
l'assunzione di impegni per  importi  superiori  al  predetto  limite
trimestrale.
  13.  Le  riduzioni  di cui al presente articolo, che non consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  (( danno )) luogo a
reiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizio
successivo.
(( 13-bis.    Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti            ))
(( previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati ))
(( dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550,   ))
(( sono ridotti di 5 miliardi lire.                                ))