Art. 5.
                   Parziale copertura posti scuola
 1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi  le
disposizioni  contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo.
Per l'anno scolastico 1996-1997 i  criteri  di  programmazione  delle
nuove  nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato.  sono  stabiliti  con   il   decreto
interministeriale  previsto  dal comma 15 del suddetto articolo 4, in
modo tale da  contenere  le  assunzioni  sui  posti  delle  dotazioni
organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo
3  del  decreto  interministeriale  8  maggio  1996, n. 174, entro il
limite del (( 35 per cento ))  delle  predette  dotazioni.  E'  fatto
divieto  di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni
organiche mediante assunzione di personale con rapporto di  lavoro  a
tempo determinato.
  2.  In  relazione  alle  esigenze  di  attuazione  e  sviluppo  dei
programmi di prevenzione  e  recupero  della  dispersione  scolastica
nelle  scuole  di  ogni  ordine e grado e dei programmi di diffusione
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi
compresa la formazione linguistica dei docenti,  il  personale  delle
dotazioni organiche provinciali e' prioritariamente utilizzato per la
sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.
  3.  Nelle  scuole  elementari, fermo restando il disposto dei commi
precedenti, il personale delle dotazioni organiche  provinciali  puo'
essere  utilizzato per lo svolgimento delle attivita' di tempo pieno,
autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130,  comma  2,
del   testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile  1994,  n.
297,  in  relazione  ad  accertate  esigenze connesse alle specifiche
situazioni locali.