Art. 5. Parziale copertura posti scuola 1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, entro il limite del (( 35 per cento )) delle predette dotazioni. E' fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. 2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali e' prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi. 3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali puo' essere utilizzato per lo svolgimento delle attivita' di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.