Art. 7. Redditi di capitale 1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attivita' produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonche' da parte di societa' semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. (( In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito. )) 2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non e' finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non puo' essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori e' equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate. 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2. 5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti (( all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia poseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale soiale dell'impresa erogante. )) 6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventisette per cento". (( 6-bis. Al terzo comma dell'artioclo 26 del decreto del )) (( Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 600, e )) (( successive modifciazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per )) (( cento sui redditi di cui al secondo comma" sono sostituite )) (( dalle seguentei: "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi )) (( di cui al secondo comma". )) 7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati e' fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi. (( 7-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri )) (( frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura )) (( del ventisette per cento. )) 8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza. 9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalle banche, maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, e' dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione. 10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' soppressa la lettera a). 12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze. 13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1 luglio 1996 (( e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine e' differito al 15 novembre 1996 )) ; le disposizioni (( del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7 )) si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; (( per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto )) ; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 )) (( aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: )) (( "4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le )) (( modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che )) (( possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da )) (( banche residenti nel territorio dello Stato". )) (( 13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del )) (( decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, non si applica per )) (( i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza )) (( non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente )) (( alla data del 20 giugno 1996. ))