Art. 7.
                         Redditi di capitale
  1.  Sui  proventi  derivanti  da  depositi  di  denaro,  di  valori
mobiliari  e  di  altri  titoli  diversi  dalle  azioni  e  da titoli
similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese  residenti,
effettuati  fuori  dall'esercizio  di attivita' produttive di reddito
d'impresa da parte di persone fisiche, nonche' da parte  di  societa'
semplici  ed  equiparate  di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, di enti non commerciali o di
soggetti non residenti senza stabile  organizzazione  nel  territorio
dello  Stato,  indipendentemente  da  ogni  altro  tipo  di  prelievo
previsto per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20  per
cento  degli  importi  maturati  nel  periodo  d'imposta.  I soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1972,  n. 600, che hanno ricevuto i
predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese  successivo
a  quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della
somma al concessionario della riscossione, competente in ragione  del
loro   domicilio   fiscale,   trattenendone  l'importo  sui  proventi
corrisposti. (( In  caso  di  estinzione  del  deposito  prima  della
corresponsione  dei proventi, l'avente diritto e' tenuto a fornire ai
predetti soggetti la provvista nella misura del 20  per  cento  degli
importi  maturati  e  non  corrisposti  nel  periodo  di  durata  del
deposito. ))
  2. Per i depositi effettuati presso soggetti  non  residenti  senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta e'
prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario,
a  carico  dei  relativi  proventi  all'atto della corresponsione dei
medesimi  ovvero  ricevendone  provvista  dall'avente   diritto.   Il
prelievo   non  deve  essere  eseguito  qualora  il  depositario  non
residente  certifichi  con  atto  redatto  in  forma  autentica,   su
richiesta  del  depositante,  che  il  deposito  non  e' finalizzato,
direttamente o indirettamente, alla concessione di  finanziamenti  ad
imprese  residenti.  La  certificazione non puo' essere rilasciata da
soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha
stipulato  convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  e  ai   fini
sanzionatori  e'  equiparata  alla  dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri
intermediari finanziari devono essere  indicati  nella  dichiarazione
dei  redditi e su di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi del
comma 1.
  3. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2  si  considerano
finanziamenti  anche  le  garanzie  prestate  a  terzi  da  parte del
depositario  ovvero  da  parte  di  imprese,  anche  non   residenti,
controllanti,  controllate  o collegate allo stesso; ai predetti fini
si  considerano  effettuati  presso  il  depositario  residente   nel
territorio  dello  Stato  i  depositi  in  garanzia costituiti presso
proprie succursali all'estero o imprese  non  residenti  controllate,
controllanti o collegate.
  4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso
si  applicano  le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con
decreto del Ministro delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.
  5.  Al  quinto  comma  dell'articolo  26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche
sui  proventi  corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di
stabili organizzazioni estere di imprese residenti  non  appartenenti
((  all'impresa  erogante  o  al  medesimo  gruppo dell'erogante e, a
titolo di  acconto,  su  quelli  corrisposti  alle  predette  stabili
organizzazioni;   ai   fini  del  presente  comma  si  intendono  per
appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa erogante
possieda la maggioranza del capitale sociale, o  la  cui  maggioranza
del  capitale  sociale sia poseduta dalla stessa impresa che possiede
la maggioranza del capitale soiale dell'impresa erogante. ))
  6. Al secondo comma dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, le parole: "trenta per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventisette per cento".
(( 6-bis.    Al terzo comma dell'artioclo 26 del decreto del   ))
(( Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 600, e         ))
(( successive modifciazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per ))
(( cento sui redditi di cui al secondo comma" sono sostituite      ))
(( dalle seguentei: "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi   ))
(( di cui al secondo comma".                                       ))
  7.  La  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti   sui
certificati  di  deposito  e  sui  depositi nominativi e vincolati e'
fissata nella misura  del  ventisette  per  cento,  indipendentemente
dalla durata dei titoli o dei depositi.
(( 7-bis.    La ritenuta sugli interessi, premi ed altri           ))
(( frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura ))
(( del ventisette per cento. ))
  8.  Per  i  proventi  dei  buoni  fruttiferi  e  dei certificati di
deposito emessi dalle banche, la ritenuta di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si applica nella misura  del  ventisette  per
cento indipendentemente dalla scadenza.
  9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse
dalle  banche,  maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, e'
dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento,  qualora  il
rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.
  10.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabilite le
modalita' di versamento e di dichiarazione  delle  somme  di  cui  al
comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni
e  del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte
sui redditi.
  11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' soppressa la lettera a).
  12.   Il   versamento   di  acconto  di  cui  all'articolo  35  del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' elevato al 65 per cento per la
seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna
delle  due  scadenze  relative  al 1997, al 52 per cento per ciascuna
delle due scadenze relative al 1998. Per  il  1999  e  per  gli  anni
successivi,  il  suddetto  versamento di acconto e' fissato al 50 per
cento per ciascuna delle due scadenze.
  13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si  applicano  sui  proventi
maturati  a  decorrere dal 1 luglio 1996 (( e per i versamenti di cui
al comma 1 da effettuare fino  al  15  ottobre  1996  il  termine  e'
differito  al  15  novembre 1996 )) ; le disposizioni (( del comma 5,
come modificato dalla legge di conversione del  presente  decreto,  e
dei  commi 6 e 7 )) si applicano con riferimento ai proventi maturati
a partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  ((
per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati
oltre  dodici  mesi  e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al
comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi
raccolti a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto )) ; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi
dei  buoni  e  dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti
delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto;  la  disposizione  del comma 11 si applica ai
buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto.
(( 13-bis.    All'articolo 11 del decreto legislativo 1            ))
(( aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   ))
(( "4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le       ))
(( modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che     ))
(( possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da ))
(( banche residenti nel territorio dello Stato".                   ))
(( 13-ter.    La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del    ))
(( decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, non si applica per  ))
(( i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza    ))
(( non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente ))
(( alla data del 20 giugno 1996. ))