Art. 8.
                     Reddito di lavoro autonomo
  1. All'articolo 50 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole "spese di  impiego"
e' inserita la seguente ", custodia" e nel secondo periodo, le parole
"Per  le  autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Per  i  ciclomotori,  nonche'  per   i
motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a
quella indicata nel periodo precedente,";
    b)  nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: "la riduzione non
si applica" sono inserite le seguenti: "alla parte dei  compensi  che
supera l'ammontare di cento milioni di lire e";
(( b-bis)    nel comma 8, secondo periodo, le parole: "ridotto ))
(( del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle        ))
(( spese;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per     ))
(( cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La         ))
(( riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera     ))
(( l'ammontare di cento milioni di lire;".                         ))
 2.  Le  disposizioni  del  comma  1, lettera a), si applicano per le
quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria  o  di
noleggio  e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
relativi al periodo di imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  del presente decreto; le disposizioni del comma 1, (( lettere
b) e b-bis )) , si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.