Art. 8. Reddito di lavoro autonomo 1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole "spese di impiego" e' inserita la seguente ", custodia" e nel secondo periodo, le parole "Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "Per i ciclomotori, nonche' per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,"; b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: "la riduzione non si applica" sono inserite le seguenti: "alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e"; (( b-bis) nel comma 8, secondo periodo, le parole: "ridotto )) (( del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle )) (( spese;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per )) (( cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La )) (( riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera )) (( l'ammontare di cento milioni di lire;". )) 2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, (( lettere b) e b-bis )) , si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.