______________________________ | ACCORDO INTERPROFESSIONALE | | DI GESTIONE PER IL POMODORO | | DESTINATO ALLA | | TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE | |______________________________| _____________________ | | | CAMPAGNA 1996/97 | |_____________________| Il giorno 17 luglio 1996 nella sede del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali alla presenza del Ministro Sen. Michele Pinto, vista la legge sugli Accordi Interprofessionali del 16/03/1988 n. 88, con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori e COPAGRI) e alla presenza delle Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Confcooperative, ANCA-LEGA, AGCI ed UNCI), le Unioni Nazionali delle Associazioni dei Produttori Ortofrutticoli (UNAPROA, UIAPOA ed UNACOA) e le Associazioni Nazionali di categoria industriale (ANICAV, AIIPA ed ASSITRAPA). Premesso che: - le operazioni di gestione delle precedenti campagne di trasformazione sono state regolamentate dai relativi accordi interprofessionali e dalle norme e circolari emanate dal ministero competente in materia agricola (MAF, MIRAAF) cosi' come ulteriormente esplicitato dal documento di lavoro chiesto dal MIRAAF alla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma del Ministero dell'Industria ed agli atti del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - la revisione dell'O.C.M., ormai prossima, comportera' una modifica dell'attuale assetto del settore del Pomodoro da Industria le parti, nel confermare sostanzialmente l'Accordo della precedente campagna 95/96, salvo in primo luogo: - l'istituzione delle Commissioni di controllo di cui all'art. 8; - l'istituzione di apposita Commissione per gli scarti di cui all'art. 9; - l'istituzione di apposita Commissione di verifica di cui all'art. 10; si impegnano a formulare una proposta congiunta per pervenire ad una programmazione del settore, nelle fasi agricola ed industriale, attraverso una efficiente base interprofessionale, che consenta una razionale organizzazione del Pomodoro da Industria. Ove l'annunciata riforma O.C.M. non dovesse trovare risoluzione nella campagna 1996/97, le parti intendono dalla predetta campagna impegnare il Ministero a trovare le piu' appropriate soluzioni tecnico-amministrative anche temporanee e parziali, per la risoluzione delle anomalie del sistema in vigore. Le parti invitano pertanto il Ministero a costituire una apposita Commissione per definire il Piano di Settore. Le parti convengono quanto segue: Art. 1 L'obiettivo di trasformazione per la campagna 96/97 e' quello previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria. Nel caso in cui un'azienda di trasformazione sia industriale che cooperativa dismetta l'attivita' prima dell'inizio delle consegne, l'eventuale quantitativo assegnato potra' essere attribuito ad altri stabilimenti di trasformazione nel rispetto della regolamentazione comunitaria e del presente articolo. Art. 2 I quantitativi che non verranno pre-contrattati e contrattati e/o pre-impegnati e impegnati potranno essere riassegnati dalle competenti autorita' dello stato membro nel rispetto della regolamentazione comunitaria. In caso di riassegnazione le parti firmatarie del presente Accordo convengono che la stessa venga effettuata previa loro consultazione. In relazione a quanto detto le quote delle singole imprese di trasformazione, private e cooperative, risulteranno maggiorate dei quantitativi che verranno assegnati dal MIRAAF nel rispetto del piano di riparto agricolo o in mancanza di questo dei precontratti e contratti stipulati. Le Unioni Nazionali sono autorizzate ad effettuare compensazioni tra di loro e tra le Associazioni aderenti, dandone comunicazione agli enti competenti e alle Organizzazioni di rappresentanza della categoria industriale e del movimento cooperativo. Art. 3 La contrattazione di tutto il pomodoro destinato alla trasformazione industriale da parte delle imprese private di trasformazione avverra' con il metodo della vendita diretta nella esclusivita' contrattuale tra associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute e industrie di trasformazione private. Per le cooperative di trasformazione e' ammessa la compensazione tra i soci, purche' compresi negli elenchi trasmessi alle amministrazioni competenti. Le cooperative di trasformazione debbono utilizzare la materia prima prodotta dai Soci. Nei casi di comprovata necessita' e' consentito l'acquisto di materia prima al di fuori della base sociale e comunque da un'Organizzazione dei Produttori (Apo) riconosciuta, entro il limite massimo del 15% del quantitativo previsto nell'impegno di conferimento, previa autorizzazione ministeriale. In questo caso per la quota acquistata varranno le medesime condizioni previste, in caso di compravendita, dal presente accordo Interprofessionale. Art. 4 Le imprese industriali si impegnano a fornire idonee garanzie a supporto del pagamento del prodotto oggetto di contratto. Per la corrente campagna le garanzie di pagamento vengono cosi' individuate: le Organizzazioni di Produttori (Apo) hanno l'obbligo di richiedere, e le imprese private di trasformazione sono impegnate a fornirla, apposita fidejussione bancaria, all'atto della contrattazione, a copertura del valore del prodotto oggetto del contratto alle aziende di trasformazione che non dispongano di almeno 3 dei sotto elencati requisiti, tra cui obbligatoriamente quello previsto al punto 4. 1) proprieta' almeno degli immobili adibiti alla trasformazione (o coobbligo del proprietario degli stessi e degli amministratori); 2) patrimonio netto dell'azienda, compreso il patrimonio dei coobbligati, ove necessario, pari almeno al 50% del valore della quota attribuita ad ogni singola impresa dal Ministero per le Risorse Agricole Alimentari e Forestali; 3) inesistenza di protesti significativi e/o procedure concorsuali, ad eccezione dell'amministrazione controllata; 4) attivita' aziendale ininterrotta da almeno cinque anni, o da inizio attivita', se piu' recente, con pagamento del pomodoro effettuato entro i termini previsti contrattualmente e dalla normativa vigente. Pertanto le imprese in possesso anche di solo due dei requisiti sopra elencati, dovranno obbligatoriamente fornire fidejussione bancaria. Le Cooperative di trasformazione sono impegnate a fornire opportune garanzie sulla propria sussistenza economico-finanziaria, attraverso la trasmissione al MIRAAF del verbale di revisione ordinaria relativa al biennio 1993-94, prevista dalle vigenti leggi in materia di societa' cooperative. Le Cooperative in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 15 della Legge n. 59/1992, dovranno, invece, trasmettere al MIRAAF la certificazione di bilancio nei termini previsti dalla citata Legge. Per il prodotto eventualmente oggetto di contratto dovranno essere fornite le stesse garanzie previste per le imprese private. Le eventuali quote che si dovessero rendere disponibili perch, non coperte dalle garanzie previste dal presente accordo, relative alle imprese private e cooperative, non potranno essere oggetto di aiuto comunitario, salvo quanto stabilito dall'art. 2 del presente Accordo. Le quote resesi cosi' disponibili, rispettando prioritariamente la provenienza privata o cooperativa, saranno riassegnate dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente accordo. I quantitativi relativi alle quote cosi' riassegnati e contrattati saranno oggetto di aiuto comunitario aggiuntivo sia ai fini del calcolo della quota per la presente campagna che per quelle successive. Le imprese di trasformazione, sia private che associate, che sono interessate alla trasformazione di quantitativi supplementari, dovranno rispondere nel complesso ai seguenti requisiti: - rispetto degli impegni contrattuali assunti e delle regole di conferimento per le cooperative di trasformazione nelle due ultime campagne di trasformazione; - capacita', dimostrabile, di poter effettuare la trasformazione di quantitativi supplementari; - storicita' aziendale dei livelli produttivi, superiore all'assegnato, e quindi piu' rappresentativi rispetto ai soli tre anni di riferimento; - capacita' di commercializzazione dimostrata dei propri prodotti; - inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari nel corso degli ultimi tre anni; - rispetto sostanziale e complessivo delle norme che hanno regolato gli aiuti alla trasformazione U.E. negli ultimi tre anni, inclusa la legge "Chernobyl"; - aziende che abbiano effettuato costanti investimenti tesi al miglioramento dei processi tecnologici e funzionali aziendali e ad innovazione di prodotti; Le parti identificano le seguenti penalizzazioni per inadempienze contrattuali: a) qualora l'acquirente non ritiri parte o tutto del prodotto contrattato, sara' tenuto a risarcire integralmente al venditore il danno derivante dal contratto non rispettato, dedotte le spese non sostenute ed eventuali altri realizzi del prodotto stesso; b) qualora un venditore non consegnasse parte o tutto del prodotto contrattato, sara' tenuto a risarcire l'acquirente del solo danno derivante dalla eventuale mancata produzione industriale. Si fanno salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore previsti dal Codice Civile. Le inadempienze verranno preventivamente sottoposte alle commissioni provinciali e regionali, istituite ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 484/75, per la ricerca di un bonario componimento. In mancanza di una definizione bonaria, le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che decidera' in via appellabile secondo norme e criteri procedurali, da stabilirsi con apposito regolamento. Il collegio sara' costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due cosi' nominati, o, in mancanza di accordo, nominato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali o dalla eventuale autorita' competente. Art. 5 In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4 l'acquisizione del documento attestante il rilascio della fidejussione bancaria, sotto forma di copia conforme ad essa, e' da considerarsi condizione necessaria per il rilascio della certificazione di cui all'art. 16 del DM 6.8.91. La validita' della fidejussione bancaria non puo' essere antecedente alle scadenze di pagamento indicate in contratto. E' fatto obbligo alle Organizzazioni dei Produttori (Apo) di notificare per ricevuta la fidejussione bancaria all'Istituto di credito emittente. Con riferimento a quanto previsto nell'art. 2, entro il 10 agosto le Unioni Nazionali, le Associazioni di categoria industriale e le Associazioni nazionali di tutela della cooperazione, in seduta congiunta, procederanno alla verifica della contrattazione e degli impegni di conferimento e della eventuale assegnazione delle quantita' rese disponibili secondo le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria. I risultati della verifica saranno ufficializzati al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali con comunicazione sottoscritta dalle parti. Art. 6 Il prezzo di cessione e di conferimento della materia prima non potra' essere inferiore a quello derivante dalla applicazione dei criteri fissati dalla normativa U.E. Art. 7 I quantitativi ammessi a pagamento e fatturati dovranno essere quelli desunti dalla bolla di entrata al netto delle eventuali difformita' e difettosita' sottoindicate, cosi' come previsto dall'art. 8 del D.M. MAF del 06.08.91. Nel caso di trasporto effettuato con BINS in materiale plastico, il peso netto del prodotto in essi contenuto non potra' essere inferiore a Kg 300 con una percentuale di oscillazione in piu' o in meno del 6%. In sede di verifica qualitativa il prodotto con difettosita' (compresa la presenza di corpi estranei) tra 0 e 5% sara' accettato, addebitando le difettosita' riscontrate. Per difettosita' superiori al 5% e fino ad un massimo del 15% (compresa la presenza di corpi estranei) il carico potra' essere accettato in contraddittorio tramite accordo tra le parti stesse. Per difettosita' superiori al 15% (compresa la presenza di corpi estranei) il carico verra' respinto. In caso di non accordo tra le parti circa il limite di accettabilita' del carico su richiesta anche unilaterale, verra' convocata la Commissione di cui all'art. 8 alla quale verra' sottoposta la verifica del carico in oggetto. La stessa redigera' un verbale dove a suo insindacabile giudizio valutera' la percentuale di scarto e verra' deciso se il carico sara' accettato o respinto al produttore, a cura del produttore stesso, in quanto non idoneo alla trasformazione industriale. La commissione, per i carichi respinti, procedera' alla loro precisa identificazione annotando sulla bolla di accompagnamento, e su apposito registro dalla stessa tenuto, la sua decisione con i relativi estremi di identificazione. Sulla bolla di accompagnamento, a cura dell'azienda di trasformazione dovra' essere comunque annotata la dicitura "carico respinto", dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 8. In ogni caso il venditore fornitore dovra' documentare alle Organizzazioni di Produttori (Apo) la destinazione finale del prodotto anche attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio. E' comunque fatto divieto agli industriali trasformatori di utilizzare il prodotto respinto. Nel caso di evenienze eccezionali riscontrate nel corso della campagna (abnorme presenza di corpi estranei, elevata incidenza di carichi respinti) le parti contraenti, d'intesa fra loro, chiedono l'intervento della Commissione di cui all'art. 10 per le valutazioni del caso. E' fatto obbligo alle imprese di trasformazione di rilasciare e consegnare all'Organizzazione venditrice (Apo), contestualmente alla consegna del prodotto, copia della bolletta di entrata e di trasmettere, con cadenza almeno quindicinale, copia delle stesse bollette, regolarmente redatte e controfirmate, agli organismi competenti. Nel caso di pagamento commisurato al residuo ottico, secondo quanto previsto dal Reg. CEE 558/93, occorrera' annotare la fascia di residuo ed il relativo prezzo minimo nelle bolle di consegna. ART. 8 Le parti si impegnano ad istituire apposite Commissioni provinciali e regionali, per la verifica a campione della qualita' del prodotto avviato agli stabilimenti di trasformazione. Le Commissioni, che avranno libero accesso presso gli Stabilimenti, saranno composte da un componente nominato dalle Unioni Nazionali dei produttori ortofrutticoli, da un componente nominato dalle Associazioni nazionali di Categoria Industriale, da un componente nominato dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo, da un rappresentante nominato dalle regioni, che ne assumera' la presidenza, e/o, eventualmente, da un rappresentante del MIRAAF. Le parti agricola e industriale trasmetteranno al MIRAAF, entro e non oltre il 25 luglio 1996, i nominativi dei componenti designati ed eventuali supplenti. In caso di mancata designazione di una delle parti, le Commissioni opereranno con i soli componenti designati. Le Commissioni cosi' istituite, oltre ai compiti di cui all'art. 7, avranno il compito di verificare presso gli stabilimenti, senza nessun preavviso, la provenienza del prodotto, i riferimenti contrattuali, le bolle di accompagnamento, il metodo di conferimento, la valutazione qualitativa, riscontreranno i limiti di accettabilita' ed il peso del prodotto e le bolle di entrata. L'esito delle verifiche verra' trasmesso alla Commissione di cui all'art. 10. Le Commissioni potranno rilevare le modalita' del conferimento con visite presso i luoghi di raccolta e carico del prodotto. Art. 9 Con riferimento agli scarti qualitativi della materia prima, al fine di acquisire parametri oggettivi di valutazione delle diverse tipologie degli scarti stessi derivanti dal processo di lavorazione industriale, le parti si impegnano a costituire, una Commissione tecnica mista che procedera' ad effettuare uno studio sulle problematiche di cui trattasi. La Commissione e' costituita da due rappresentanti della parte industriale, da due rappresentanti della parte agricola, da un rappresentante della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari e da un rappresentante del Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, la Commissione si riunira' entro il 30 di settembre ed e' tenuta a presentare una relazione ai firmatari dell'accordo e al MIRAAF entro e non oltre il 31 dicembre 1996. Art. 10 E' istituita una Commissione al fine di garantire il rispetto delle condizioni contrattuali pattuite nell'ambito del presente Accordo e con il compito di: 1. valutare gli eventuali rilievi su presunte inosservanze riscontrate a danno di un contraente; 2. acquisire ogni elemento informativo utile a rilevare problematiche e/o inadempienze; 3. valutare le eccezionalita' di cui all'art. 7. La Commissione e' costituita dai rappresentanti delle parti firmatarie dell'Accordo, e da uno o piu' rappresentanti del MIRAAF, che provvedera', tra l'altro alla sua convocazione. Questa dovra' essere istituita prima dell'inizio delle consegne. Art. 11 Il pagamento avverra' per il 30% del prodotto conferito al 25 agosto, entro il 5 settembre; un ulteriore acconto sara' corrisposto entro il 31 ottobre per il prodotto conferito entro il 20 ottobre in modo che l'importo corrisposto da parte dell'industria all'associazione venditrice risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo dovra' avvenire entro il 15 dicembre oppure, in un'unica soluzione, entro il 10 novembre. Qualora la forma di pagamento prescelta preveda acconti in piu' soluzioni, tale modalita' dovra' essere comunicata entro il 31 di agosto. Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficolta', non siano in grado di corrispondere gli acconti ed i saldi cosi' come previsto dal presente articolo, sara' considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora. Cio' vale anche nel caso di pagamento in un'unica soluzione. Nell'ipotesi invece, che sia rispettato il termine ultimo di pagamento al 5 settembre e che le difficolta' da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sara' considerato, in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto. Il pagamento degli interessi di cui sopra, sara' corrisposto contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo e sara' considerato condizione necessaria per il rilascio della certificazione di cui all'art. 6 del DM 6.8.91. I pagamenti alle associazioni di produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario valuta fissa per il beneficiario con disposizione irrevocabile e con valuta fissa ed eventuale emissione in data antecedente o coincidente con le scadenze di pagamento prescelte. I pagamenti della materia prima da parte delle Cooperative di trasformazione ai singoli soci conferenti, potranno altresi' avvenire sulla base di ulteriori modalita' previste dall'attuale regolamentazione comunitaria. La parte venditrice, fatte salve le consegne direttamente eseguite da parte dei produttori e delle loro Organizzazioni di Produttori (Apo), si fara' carico del costo del trasporto relativamente al solo ritiro dei BINS ed altri contenitori vuoti o attrezzature similari, necessarie per la consegna della materia prima alle industrie di trasformazione. Le parti espressamente convengono che in questo caso il costo del trasporto imputabile ai produttori e alle loro Organizzazioni di Produttori (Apo) non sara' superiore, in alcun caso, al 35% del costo documentato del trasporto complessivo comprensivo del trasferimento della materia prima dal luogo di raccolta allo stabilimento di trasformazione che, come da regolamento comunitario, e' a carico dell'Industria di trasformazione. Tale pattuizione dovra' essere espressamente indicata nel contratto di cessione della materia prima, fissando altresi' i termini e le modalita' di pagamento del costo del trasporto imputato alla parte agricola. I costi per l'eventuale fornitura di BINS, contenitori o altre attrezzature similari e servizi resi dalla parte venditrice, per il trasporto, saranno regolati dai singoli contratti di cessione e trasformazione del prodotto. Art. 12 Compatibilmente con le disponibilita' di bilancio il MIRAAF valutera' la possibilita' di partecipare alla costituzione di un fondo per la realizzazione del progetto qualita' del pomodoro da industria, parte integrante del presente accordo. Il fondo e' alimentato volontariamente, oltre che dall'eventuale contributo del MIRAAF, dal contributo di Lire 0,5 al Kg da prelevare in maniera paritaria in misura di Lire 0,25 da parte delle industrie di trasformazione, e in misura di Lire 0,25 da parte delle Organizzazioni di Produttori conferenti, commisurato al prodotto conferito e trasformato. I contributi dovranno essere versati al fondo contestualmente al pagamento della materia prima. Il fondo verra' gestito pariteticamente dalla parte agricola e industriale con regole appositamente redatte e notificate con atto notarile al fine di attuare il progetto "Programma per il controllo di qualita' per il pomodoro da industria" a partire dalla campagna 97/98, parte integrante del presente Accordo. Il Programma di qualita' verra' comunque approfondito ed aggiornato dalle parti entro e non oltre il 31 dicembre 1996. Art. 13 Accordi regionali, zonali o particolari, in contrasto col presente accordo nazionale sono nulli. Per quanto non previsto dal presente articolato valgono le norme di cui al D.M. MAF 06.08.91. Numero minimo di Commissioni di controllo 2 per Basilicata e Calabria 8 per Campania 3 per Emilia Romagna e Lombardia 1 Lazio 1 Marche e Molise 2 Puglia 1 Sardegna 1 Sicilia 1 Toscana 1 Trentino 1 Veneto