(all. 1 - art. 1)
                ______________________________
               |  ACCORDO INTERPROFESSIONALE  |
               |  DI GESTIONE PER IL POMODORO |
               |       DESTINATO ALLA         |
               |  TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE  |
               |______________________________|
                    _____________________
                   |                     |
                   |  CAMPAGNA 1996/97   |
                   |_____________________|
Il giorno 17 luglio 1996  nella  sede  del  Ministero  delle  Risorse
Agricole,  Alimentari  e  Forestali  alla  presenza del Ministro Sen.
Michele Pinto, vista la legge sugli  Accordi  Interprofessionali  del
16/03/1988 n. 88, con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali
agricole   (Coldiretti,   Confagricoltura,   Confederazione  Italiana
Agricoltori e COPAGRI) e alla presenza delle  Associazioni  Nazionali
di    rappresentanza    e    tutela    del    movimento   cooperativo
(Confcooperative, ANCA-LEGA, AGCI ed UNCI), le Unioni Nazionali delle
Associazioni  dei  Produttori  Ortofrutticoli  (UNAPROA,  UIAPOA   ed
UNACOA) e le Associazioni Nazionali di categoria industriale (ANICAV,
AIIPA ed ASSITRAPA).
Premesso che:
-   le   operazioni   di   gestione   delle  precedenti  campagne  di
trasformazione  sono  state  regolamentate   dai   relativi   accordi
interprofessionali  e  dalle  norme e circolari emanate dal ministero
competente in materia agricola (MAF, MIRAAF) cosi' come ulteriormente
esplicitato dal documento di lavoro chiesto dal MIRAAF alla  Stazione
Sperimentale  per  l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma del
Ministero dell'Industria ed agli atti  del  Ministero  delle  Risorse
Agricole Alimentari e Forestali
-  la revisione dell'O.C.M., ormai prossima, comportera' una modifica
dell'attuale assetto del settore del Pomodoro da Industria
le parti, nel confermare sostanzialmente l'Accordo  della  precedente
campagna 95/96, salvo in primo luogo:
- l'istituzione delle Commissioni di controllo di cui all'art. 8;
-  l'istituzione  di  apposita  Commissione  per  gli  scarti  di cui
all'art. 9;
- l'istituzione di apposita Commissione di verifica di  cui  all'art.
10;
si  impegnano a formulare una proposta congiunta per pervenire ad una
programmazione del  settore,  nelle  fasi  agricola  ed  industriale,
attraverso  una  efficiente base interprofessionale, che consenta una
razionale organizzazione del Pomodoro da Industria. Ove  l'annunciata
riforma   O.C.M.  non  dovesse  trovare  risoluzione  nella  campagna
1996/97, le parti intendono  dalla  predetta  campagna  impegnare  il
Ministero     a     trovare    le    piu'    appropriate    soluzioni
tecnico-amministrative  anche   temporanee   e   parziali,   per   la
risoluzione delle anomalie del sistema in vigore.
Le  parti  invitano  pertanto  il Ministero a costituire una apposita
Commissione per definire il Piano di Settore.
Le parti convengono quanto segue:
                               Art. 1
L'obiettivo  di  trasformazione  per  la  campagna  96/97  e'  quello
previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria. Nel caso in  cui
un'azienda di trasformazione sia industriale che cooperativa dismetta
l'attivita'    prima    dell'inizio   delle   consegne,   l'eventuale
quantitativo assegnato potra' essere attribuito ad altri stabilimenti
di trasformazione nel rispetto della regolamentazione  comunitaria  e
del presente articolo.
                               Art. 2
I  quantitativi  che  non  verranno pre-contrattati e contrattati e/o
pre-impegnati  e  impegnati   potranno   essere   riassegnati   dalle
competenti   autorita'   dello   stato   membro  nel  rispetto  della
regolamentazione comunitaria. In  caso  di  riassegnazione  le  parti
firmatarie  del  presente  Accordo  convengono  che  la  stessa venga
effettuata previa loro consultazione.
In relazione a  quanto  detto  le  quote  delle  singole  imprese  di
trasformazione,  private  e  cooperative, risulteranno maggiorate dei
quantitativi che verranno assegnati dal MIRAAF nel rispetto del piano
di riparto agricolo o  in  mancanza  di  questo  dei  precontratti  e
contratti stipulati.
Le  Unioni Nazionali sono autorizzate ad effettuare compensazioni tra
di loro e tra le Associazioni aderenti,  dandone  comunicazione  agli
enti   competenti  e  alle  Organizzazioni  di  rappresentanza  della
categoria industriale e del movimento cooperativo.
                               Art. 3
La contrattazione di tutto il pomodoro destinato alla  trasformazione
industriale da parte delle imprese private di trasformazione avverra'
con  il  metodo della vendita diretta nella esclusivita' contrattuale
tra  associazioni  dei  produttori  ortofrutticoli   riconosciute   e
industrie di trasformazione private.
Per  le cooperative di trasformazione e' ammessa la compensazione tra
i soci, purche' compresi negli elenchi trasmessi alle amministrazioni
competenti. Le cooperative di trasformazione  debbono  utilizzare  la
materia prima prodotta dai Soci. Nei casi di comprovata necessita' e'
consentito l'acquisto di materia prima al di fuori della base sociale
e  comunque  da  un'Organizzazione dei Produttori (Apo) riconosciuta,
entro  il  limite  massimo  del   15%   del   quantitativo   previsto
nell'impegno di conferimento, previa autorizzazione ministeriale.
In   questo  caso  per  la  quota  acquistata  varranno  le  medesime
condizioni previste, in caso di compravendita, dal  presente  accordo
Interprofessionale.
                               Art. 4
Le  imprese  industriali  si  impegnano  a  fornire idonee garanzie a
supporto del pagamento del prodotto oggetto di contratto.
Per la corrente campagna  le  garanzie  di  pagamento  vengono  cosi'
individuate:
le  Organizzazioni di Produttori (Apo) hanno l'obbligo di richiedere,
e le imprese private di trasformazione  sono  impegnate  a  fornirla,
apposita  fidejussione    bancaria,  all'atto della contrattazione, a
copertura del valore del prodotto oggetto del contratto alle  aziende
di  trasformazione  che non dispongano di almeno 3 dei sotto elencati
requisiti, tra cui obbligatoriamente quello previsto al punto 4.
1)  proprieta'  almeno  degli immobili adibiti alla trasformazione (o
coobbligo del proprietario degli stessi e degli amministratori);
2)  patrimonio  netto  dell'azienda,  compreso  il   patrimonio   dei
coobbligati,  ove  necessario,  pari  almeno  al 50% del valore della
quota attribuita ad ogni singola impresa dal Ministero per le Risorse
Agricole Alimentari e Forestali;
3) inesistenza di protesti significativi e/o  procedure  concorsuali,
ad eccezione dell'amministrazione controllata;
4)  attivita'  aziendale  ininterrotta  da  almeno  cinque anni, o da
inizio  attivita',  se  piu'  recente,  con  pagamento  del  pomodoro
effettuato   entro   i  termini  previsti  contrattualmente  e  dalla
normativa vigente.
Pertanto le imprese in possesso anche di solo due dei requisiti sopra
elencati, dovranno obbligatoriamente fornire fidejussione bancaria.
Le Cooperative di trasformazione sono impegnate a  fornire  opportune
garanzie  sulla propria sussistenza economico-finanziaria, attraverso
la trasmissione al MIRAAF del verbale di revisione ordinaria relativa
al biennio 1993-94,  prevista  dalle  vigenti  leggi  in  materia  di
societa' cooperative.
Le  Cooperative  in  possesso  dei  requisiti di cui al secondo comma
dell'art. 15 della Legge n. 59/1992, dovranno, invece, trasmettere al
MIRAAF la certificazione  di  bilancio  nei  termini  previsti  dalla
citata Legge.
Per  il  prodotto  eventualmente oggetto di contratto dovranno essere
fornite le stesse garanzie previste per le imprese private.
Le eventuali quote che si dovessero rendere  disponibili  perch,  non
coperte  dalle  garanzie previste dal presente accordo, relative alle
imprese private e cooperative, non potranno essere oggetto  di  aiuto
comunitario, salvo quanto stabilito dall'art. 2 del presente Accordo.
Le  quote  resesi  cosi' disponibili, rispettando prioritariamente la
provenienza privata o cooperativa, saranno riassegnate dal  Ministero
delle   Risorse   Agricole  Alimentari  e  Forestali  secondo  quanto
stabilito dall'art. 2 del presente accordo. I  quantitativi  relativi
alle  quote  cosi' riassegnati e contrattati saranno oggetto di aiuto
comunitario aggiuntivo sia ai fini del calcolo  della  quota  per  la
presente campagna che per quelle successive.
Le  imprese  di  trasformazione,  sia private che associate, che sono
interessate  alla  trasformazione  di   quantitativi   supplementari,
dovranno rispondere nel complesso ai seguenti requisiti:
-  rispetto  degli  impegni  contrattuali  assunti  e delle regole di
conferimento per le cooperative di trasformazione  nelle  due  ultime
campagne di trasformazione;
-  capacita',  dimostrabile, di poter effettuare la trasformazione di
quantitativi supplementari;
-   storicita'   aziendale   dei   livelli   produttivi,    superiore
all'assegnato,  e  quindi  piu'  rappresentativi rispetto ai soli tre
anni di riferimento;
- capacita' di commercializzazione dimostrata dei propri prodotti;
- inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari nel corso degli
ultimi tre anni;
- rispetto sostanziale e complessivo delle norme che  hanno  regolato
gli  aiuti alla trasformazione U.E. negli ultimi tre anni, inclusa la
legge "Chernobyl";
-  aziende  che  abbiano  effettuato  costanti  investimenti  tesi al
miglioramento dei processi tecnologici e funzionali  aziendali  e  ad
innovazione di prodotti;
Le  parti  identificano  le  seguenti penalizzazioni per inadempienze
contrattuali:
a) qualora  l'acquirente  non  ritiri  parte  o  tutto  del  prodotto
contrattato,  sara'  tenuto a risarcire integralmente al venditore il
danno derivante dal contratto non rispettato, dedotte  le  spese  non
sostenute ed eventuali altri realizzi del prodotto stesso;
b)  qualora  un  venditore non consegnasse parte o tutto del prodotto
contrattato, sara' tenuto a risarcire  l'acquirente  del  solo  danno
derivante dalla eventuale mancata produzione industriale.
Si  fanno salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore previsti
dal Codice Civile.
Le inadempienze verranno preventivamente sottoposte alle  commissioni
provinciali  e  regionali, istituite ai sensi dell'art. 5 della Legge
n. 484/75, per la ricerca di un bonario componimento.
In mancanza di  una  definizione  bonaria,  le  parti  convengono  di
ricorrere  ad un collegio arbitrale, che decidera' in via appellabile
secondo norme e  criteri  procedurali,  da  stabilirsi  con  apposito
regolamento.
Il  collegio sara' costituito da tre arbitri, amichevoli compositori,
nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo  scelto  di  comune
accordo  dai  due cosi' nominati, o, in mancanza di accordo, nominato
dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali  o  dalla
eventuale autorita' competente.
                               Art. 5
In  esecuzione  di quanto previsto dall'articolo 4 l'acquisizione del
documento attestante il rilascio della fidejussione  bancaria,  sotto
forma  di  copia  conforme  ad  essa,  e'  da considerarsi condizione
necessaria per il rilascio della certificazione di  cui  all'art.  16
del DM 6.8.91.
La  validita' della fidejussione bancaria non puo' essere antecedente
alle scadenze di pagamento indicate in contratto.
E'  fatto  obbligo  alle  Organizzazioni  dei  Produttori  (Apo)   di
notificare  per  ricevuta  la  fidejussione  bancaria all'Istituto di
credito emittente.
Con riferimento a quanto previsto nell'art. 2, entro il 10 agosto  le
Unioni  Nazionali,  le  Associazioni  di  categoria  industriale e le
Associazioni  nazionali  di  tutela  della  cooperazione,  in  seduta
congiunta,  procederanno  alla  verifica della contrattazione e degli
impegni  di  conferimento  e  della  eventuale   assegnazione   delle
quantita'  rese  disponibili  secondo  le  modalita'  previste  dalla
regolamentazione comunitaria.
I risultati della verifica saranno ufficializzati al Ministero  delle
Risorse   Agricole   Alimentari   e   Forestali   con   comunicazione
sottoscritta dalle parti.
                               Art. 6
Il prezzo di cessione e  di  conferimento  della  materia  prima  non
potra'  essere  inferiore  a  quello derivante dalla applicazione dei
criteri fissati dalla normativa U.E.
                               Art. 7
I quantitativi ammessi a pagamento e fatturati dovranno essere quelli
desunti dalla bolla di entrata al netto delle eventuali difformita' e
difettosita'  sottoindicate, cosi' come previsto dall'art. 8 del D.M.
MAF del 06.08.91. Nel  caso  di  trasporto  effettuato  con  BINS  in
materiale  plastico, il peso netto del prodotto in essi contenuto non
potra' essere inferiore a Kg 300 con una percentuale di  oscillazione
in piu' o in meno del 6%.
In   sede  di  verifica  qualitativa  il  prodotto  con  difettosita'
(compresa la presenza di corpi estranei) tra 0 e 5% sara'  accettato,
addebitando  le  difettosita' riscontrate. Per difettosita' superiori
al 5% e fino ad un massimo del 15% (compresa  la  presenza  di  corpi
estranei)  il  carico  potra'  essere  accettato  in  contraddittorio
tramite accordo tra le parti stesse. Per  difettosita'  superiori  al
15%  (compresa  la  presenza  di  corpi  estranei)  il  carico verra'
respinto. In caso di non accordo tra le  parti  circa  il  limite  di
accettabilita'  del  carico  su  richiesta  anche unilaterale, verra'
convocata  la  Commissione  di  cui  all'art.  8  alla  quale  verra'
sottoposta  la verifica del carico in oggetto. La stessa redigera' un
verbale dove a suo insindacabile giudizio valutera' la percentuale di
scarto e verra' deciso se il carico sara'  accettato  o  respinto  al
produttore,  a  cura del produttore stesso, in quanto non idoneo alla
trasformazione industriale.
La commissione, per i carichi respinti, procedera' alla loro  precisa
identificazione  annotando  sulla  bolla  di  accompagnamento,  e  su
apposito registro  dalla  stessa  tenuto,  la  sua  decisione  con  i
relativi  estremi di identificazione. Sulla bolla di accompagnamento,
a cura dell'azienda di trasformazione dovra' essere comunque annotata
la dicitura "carico respinto", dandone comunicazione alla commissione
di cui all'art. 8.
In  ogni  caso  il  venditore  fornitore  dovra'   documentare   alle
Organizzazioni   di  Produttori  (Apo)  la  destinazione  finale  del
prodotto anche attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
E'  comunque  fatto  divieto  agli   industriali   trasformatori   di
utilizzare il prodotto respinto.
Nel  caso  di  evenienze  eccezionali  riscontrate  nel  corso  della
campagna (abnorme presenza di corpi estranei,  elevata  incidenza  di
carichi  respinti)  le  parti contraenti, d'intesa fra loro, chiedono
l'intervento della Commissione di cui all'art. 10 per le  valutazioni
del caso.
E'  fatto  obbligo  alle  imprese  di  trasformazione di rilasciare e
consegnare all'Organizzazione venditrice (Apo), contestualmente  alla
consegna   del  prodotto,  copia  della  bolletta  di  entrata  e  di
trasmettere, con cadenza  almeno  quindicinale,  copia  delle  stesse
bollette,   regolarmente  redatte  e  controfirmate,  agli  organismi
competenti.
Nel caso di pagamento commisurato al residuo ottico,  secondo  quanto
previsto  dal  Reg.  CEE  558/93,  occorrera'  annotare  la fascia di
residuo ed il relativo prezzo minimo nelle bolle di consegna.
                               ART. 8
Le parti si impegnano ad istituire apposite Commissioni provinciali e
regionali, per la verifica a campione  della  qualita'  del  prodotto
avviato  agli  stabilimenti  di  trasformazione.  Le Commissioni, che
avranno libero accesso presso gli Stabilimenti, saranno  composte  da
un   componente   nominato  dalle  Unioni  Nazionali  dei  produttori
ortofrutticoli,  da  un  componente   nominato   dalle   Associazioni
nazionali  di  Categoria Industriale, da un componente nominato dalle
Associazioni  Nazionali  di  rappresentanza  e  tutela  del Movimento
Cooperativo, da un rappresentante  nominato  dalle  regioni,  che  ne
assumera' la presidenza, e/o, eventualmente, da un rappresentante del
MIRAAF.
Le parti agricola e industriale trasmetteranno al MIRAAF, entro e non
oltre  il  25  luglio  1996, i nominativi dei componenti designati ed
eventuali supplenti. In caso di mancata  designazione  di  una  delle
parti, le Commissioni opereranno con i soli componenti designati.
Le  Commissioni  cosi' istituite, oltre ai compiti di cui all'art. 7,
avranno il compito  di  verificare  presso  gli  stabilimenti,  senza
nessun   preavviso,   la  provenienza  del  prodotto,  i  riferimenti
contrattuali, le bolle di accompagnamento, il metodo di conferimento,
la valutazione qualitativa, riscontreranno i limiti di accettabilita'
ed il peso del prodotto e le bolle di entrata.
L'esito delle verifiche verra'  trasmesso  alla  Commissione  di  cui
all'art. 10.
Le  Commissioni  potranno  rilevare le modalita' del conferimento con
visite presso i luoghi di raccolta e carico del prodotto.
                               Art. 9
Con riferimento agli scarti qualitativi della materia prima, al  fine
di   acquisire  parametri  oggettivi  di  valutazione  delle  diverse
tipologie degli scarti stessi derivanti dal processo  di  lavorazione
industriale,  le  parti  si  impegnano  a costituire, una Commissione
tecnica  mista  che  procedera'  ad  effettuare  uno   studio   sulle
problematiche di cui trattasi.
La  Commissione  e'  costituita  da  due  rappresentanti  della parte
industriale, da  due  rappresentanti  della  parte  agricola,  da  un
rappresentante  della  Stazione  Sperimentale  per  l'Industria delle
Conserve Alimentari e  da  un  rappresentante  del  Centro  Operativo
Ortofrutticolo  di Ferrara, la Commissione si riunira' entro il 30 di
settembre ed e'  tenuta  a  presentare  una  relazione  ai  firmatari
dell'accordo e al MIRAAF entro e non oltre il 31 dicembre 1996.
                               Art. 10
E'  istituita  una Commissione al fine di garantire il rispetto delle
condizioni contrattuali pattuite nell'ambito del presente  Accordo  e
con il compito di:
1.   valutare   gli   eventuali   rilievi  su  presunte  inosservanze
riscontrate a danno di un contraente;
2. acquisire ogni elemento informativo utile a rilevare problematiche
e/o inadempienze;
3. valutare le eccezionalita' di cui all'art. 7.
La  Commissione  e'  costituita  dai   rappresentanti   delle   parti
firmatarie  dell'Accordo,  e da uno o piu' rappresentanti del MIRAAF,
che provvedera', tra l'altro alla  sua  convocazione.  Questa  dovra'
essere istituita prima dell'inizio delle consegne.
                               Art. 11
Il pagamento avverra' per il 30% del prodotto conferito al 25 agosto,
entro il 5 settembre; un ulteriore acconto sara' corrisposto entro il
31  ottobre per il prodotto conferito entro il 20 ottobre in modo che
l'importo  corrisposto  da  parte   dell'industria   all'associazione
venditrice  risulti  essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque
conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo  dovra'  avvenire
entro  il  15  dicembre  oppure,  in  un'unica soluzione, entro il 10
novembre.
Qualora  la  forma  di  pagamento  prescelta  preveda acconti in piu'
soluzioni, tale modalita' dovra' essere comunicata  entro  il  31  di
agosto.
Qualora  le  industrie  di  trasformazione,  per comprovati motivi di
difficolta', non siano in grado di corrispondere  gli  acconti  ed  i
saldi  cosi' come previsto dal presente articolo, sara' considerato a
loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di  sconto
maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora. Cio' vale anche
nel caso di pagamento in un'unica soluzione.
Nell'ipotesi   invece,  che  sia  rispettato  il  termine  ultimo  di
pagamento al 5 settembre e che le difficolta' da parte dell'industria
dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui  al  31  di
ottobre, sara' considerato, in questo caso, un interesse di mora pari
al  solo  tasso  ufficiale di sconto. Il pagamento degli interessi di
cui  sopra,  sara'  corrisposto  contestualmente  al  pagamento   del
pomodoro,  considerando  gli interessi maturati in aggiunta al prezzo
minimo e sara' considerato  condizione  necessaria  per  il  rilascio
della certificazione di cui all'art. 6 del DM 6.8.91.
I  pagamenti  alle associazioni di produttori per il prodotto reso in
esecuzione dei contratti dovranno essere effettuati esclusivamente  a
mezzo   bonifico  bancario  valuta  fissa  per  il  beneficiario  con
disposizione irrevocabile e con valuta fissa ed  eventuale  emissione
in  data  antecedente  o  coincidente  con  le  scadenze di pagamento
prescelte.
I pagamenti  della  materia  prima  da  parte  delle  Cooperative  di
trasformazione ai singoli soci conferenti, potranno altresi' avvenire
sulla    base    di   ulteriori   modalita'   previste   dall'attuale
regolamentazione comunitaria.
La parte venditrice, fatte salve le consegne direttamente eseguite da
parte dei produttori e delle loro Organizzazioni di Produttori (Apo),
si fara' carico del costo del trasporto relativamente al solo  ritiro
dei   BINS  ed  altri  contenitori  vuoti  o  attrezzature  similari,
necessarie per la consegna della  materia  prima  alle  industrie  di
trasformazione.
Le  parti  espressamente  convengono  che in questo caso il costo del
trasporto imputabile ai produttori  e  alle  loro  Organizzazioni  di
Produttori (Apo) non sara' superiore, in alcun caso, al 35% del costo
documentato  del  trasporto complessivo comprensivo del trasferimento
della materia prima  dal  luogo  di  raccolta  allo  stabilimento  di
trasformazione  che,  come  da  regolamento  comunitario, e' a carico
dell'Industria di trasformazione.
Tale pattuizione dovra' essere espressamente indicata  nel  contratto
di  cessione  della  materia  prima, fissando altresi' i termini e le
modalita' di pagamento del costo del trasporto  imputato  alla  parte
agricola.
I  costi  per  l'eventuale  fornitura  di  BINS,  contenitori o altre
attrezzature similari e servizi resi dalla parte venditrice,  per  il
trasporto,  saranno  regolati  dai  singoli  contratti  di cessione e
trasformazione del prodotto.
                               Art. 12
Compatibilmente con le disponibilita' di bilancio il MIRAAF valutera'
la possibilita' di partecipare alla costituzione di un fondo  per  la
realizzazione  del progetto qualita' del pomodoro da industria, parte
integrante   del   presente   accordo.   Il   fondo   e'   alimentato
volontariamente,  oltre che dall'eventuale contributo del MIRAAF, dal
contributo di Lire 0,5 al Kg da prelevare  in  maniera  paritaria  in
misura  di Lire 0,25 da parte delle industrie di trasformazione, e in
misura di Lire 0,25  da  parte  delle  Organizzazioni  di  Produttori
conferenti, commisurato al prodotto conferito e trasformato.
I  contributi  dovranno  essere  versati  al fondo contestualmente al
pagamento della materia prima.
Il fondo  verra'  gestito  pariteticamente  dalla  parte  agricola  e
industriale  con  regole  appositamente redatte e notificate con atto
notarile al fine di attuare il progetto "Programma per  il  controllo
di  qualita'  per  il pomodoro da industria" a partire dalla campagna
97/98,  parte  integrante  del  presente  Accordo.  Il  Programma  di
qualita' verra' comunque approfondito ed aggiornato dalle parti entro
e non oltre il 31 dicembre 1996.
                               Art. 13
Accordi  regionali,  zonali  o particolari, in contrasto col presente
accordo nazionale sono nulli. Per quanto non  previsto  dal  presente
articolato valgono le norme di cui al D.M. MAF 06.08.91.
Numero minimo di Commissioni di controllo
2 per Basilicata e Calabria
8 per Campania
3 per Emilia Romagna e Lombardia
1 Lazio
1 Marche e Molise
2 Puglia
1 Sardegna
1 Sicilia
1 Toscana
1 Trentino
1 Veneto