IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "disposizioni in materia di usura" ed in particolare l'art. 15, comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" che dovra' essere utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore di fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, per la prevenzione del fenomeno dell'usura; Visto l'art. 15, comma 3, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui all'art. 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi; Considerata la necessita' di provvedere in merito; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Requisito patrimoniale Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' fissato in L. 20.000.000.