IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 7 marzo  1996,  n.  108,  recante  "disposizioni  in
materia  di usura" ed in particolare l'art. 15, comma 1, con il quale
viene istituito presso il Ministero  del  tesoro  il  "Fondo  per  la
prevenzione  del  fenomeno  dell'usura" che dovra' essere utilizzato,
tra l'altro,  per  l'erogazione  di  contributi  a  favore  di  fondi
speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi  denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali, per la prevenzione  del
fenomeno dell'usura;
  Visto  l'art. 15, comma 3, della citata legge che stabilisce che il
Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Ministro   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato,  determina  con  decreto  i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui all'art.  15,  comma
2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi;
  Considerata la necessita' di provvedere in merito;
  Sentito    il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Requisito patrimoniale
  Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15,
comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' fissato  in
L. 20.000.000.