Art. 2.
                      Requisiti di onorabilita'
  Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione  o
controllo  del  fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte
da coloro che:
   1)  si  trovino  in  stato  di  interdizione  legale   ovvero   di
interdizione   temporanea   dagli   uffici  direttivi  delle  persone
giuridiche e delle imprese;
   2) siano stati sottoposti a  misure  di  prevenzione  disposte  ai
sensi  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, cosi'  come  successivamente  modificate  e  integrate,
salvi gli effetti della riabilitazione;
   3)  siano  stati  condannati  con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
     a) a pena  detentiva  per  uno  dei  reati  previsti  nel  regio
decreto-legge  12  marzo  1936, n. 375, e successive modificazioni ed
integrazioni;
     b) alla reclusione per uno dei delitti previsti  nel  titolo  XI
del  libro  V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
     c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per  un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
     d)  alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.