Art. 2. Requisiti di onorabilita' Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.