ALLEGATO STATUTO DI ATENEO Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Statuto d'autonomia 1. Il presente statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia e' adottato, in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario. 2. Le materie non espressamente regolate dalle disposizioni dello statuto, ovvero dalle norme dei regolamenti da esso previsti, sono disciplinate dalle disposizioni di legge che le contemplano. 3. La revisione dello statuto spetta al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che deliberano in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto e' promossa dal rettore o da un terzo dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione o da un consiglio di facolta'. Art. 2. Istituzione e fini 1. L'Universita' si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e in coerenza con le disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi di tutto il mondo. E' rivolta al perseguimento dei fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della liberta' della ricerca scientifica e dell'insegnamento. 2. L'Universita' si fonda sull'inscindibile relazione tra l'attivita' di ricerca e la didattica, affinche' l'insegnamento sia destinato a promuovere e a favorire il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere, nonche' l'evoluzione della societa'. 3. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata all'obiettivo della promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, affinche' ne siano conseguiti gli obiettivi nell'ambito della propria organizzazione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 4. L'Universita' assume a motto ispiratore della propria opera: "Sunt qui scire volunt ut aedificent .. Et Charitas est". Art. 3. R i c e r c a 1. L'Universita' garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, ai singoli e' garantito l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti. 2. L'Universita' promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione. 3. L'Universita' riserva la valutazione dell'attivita' e dei risultati della ricerca ai competenti organismi scientifici istituiti presso l'Ateneo, nonche' agli organismi di valutazione nazionale e internazionale. Art. 4. D i d a t t i c a 1. L'Universita' riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture didattiche. Garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli decenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attivita' didattica. 2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attivita', incluse quelle del tutorato. 3. I consigli delle strutture didattiche determinano, in conformita' ai principi del regolamento didattico d'Ateneo, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni. Art. 5. Diritto allo studio. Attivita' culturali e sportive 1. L'Universita' organizza le proprie attivita' e i servizi didattici, nonche' gli altri servizi a favore degli studenti, in modo da agevolare quanto piu' possibile l'accesso a essi e la frequenza. Opera, in quanto di propria competenza, per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge. Assicura che siano perseguiti gli obiettivi dell'orientamento e della formazione culturale degli studenti, e che sia garantita la loro partecipazione effettiva alle attivita' universitarie. 2. L'Universita' promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative e di volontariato, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo. 3. L'Universita' promuove, tutela e sostiene, in attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive, di servizio, assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario, mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati, ovvero con associazioni o cooperative operanti nei settori di rispettiva competenza. 4. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, a enti sportivi universitari che siano legalmente riconosciuti e che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale. Alla copertura delle relative spese si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi vigenti. Art. 6. Rapporti con l'esterno 1. L'Universita', in conformita' ai principi e alle disposizioni di cui all'art. 1 dello statuto, promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre universita', le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa, altresi', i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonche' con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. 2. I rapporti esterni dell'Universita' sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo. Art. 7. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono: a) per professori, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo; b) per docenti, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e figure a essi equiparate dalla legge; c) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca. Titolo II O R G A N I Art. 8. Organi di governo dell'Universita' e organi di Ateneo 1. Sono organi di governo dell'Universita': il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Sono organi di Ateneo: il senato degli studenti, la conferenza di Ateneo, il collegio dei revisori dei conti e il comitato pari opportunita'. Art. 9. R e t t o r e 1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile della loro attuazione. Presiede la conferenza di Ateneo, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Emana gli statuti e i regolamenti. Spetta al rettore: a) convocare, previa determinazione dell'ordine del giorno, la conferenza di Ateneo, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, nonche' curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti; c) esercitare la potesta' disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti; d) presentare all'inizio di ogni anno accademico la relazione sullo stato dell'Ateneo; e) designare i rappresentanti dell'Universita' quali membri del consiglio di amministrazione dell'ADISU; f) integrare la delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata; g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri organi. In caso di necessita' e urgenza adotta i provvedimenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 2. Il rettore designa il pro-rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e puo' delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo. 3. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Il valore del voto espresso dai soli ricercatori non confermati e' pari ad 1/10. Il valore del voto espresso dal personale tecnico-amministrativo e' pari ad 1/10. I valori frazionali si riconducono all'unita' per eccesso solo se superiori a 0,5. Il rettore non e' rieleggibile piu' di una volta consecutiva. 4. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano. 5. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio e' indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed e' valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', quello maggiore di eta'. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto. 6. Il rettore, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione della carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane fino alla fine dell'anno accademico di compimento del triennio. Art. 10. Senato accademico 1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. 2. In particolare il senato accademico: a) coordina le attivita' delle strutture didattiche e scientifiche; b) approva i regolamenti di Ateneo di sua competenza ed esercita le altre attribuzioni previste in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche e ai regolamenti interni; c) delibera sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentito il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche; d) delibera sulla ripartizione dei posti di ruolo di professore e ricercatore tra le facolta'; e) determina i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca; f) determina i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie; g) approva gli accordi quadro in ordine alle attivita' di collaborazione con soggetti esterni anche in relazione all'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione; h) delibera l'istituzione di commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze; i) fornisce i criteri ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e viene informato sulle sue revisioni e sul bilancio consuntivo; l) delibera, sentito il parere delle facolta' interessate e del consiglio di amministrazione, sull'attivazione delle strutture didattiche e scientifiche; m) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame; n) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti; o) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative. 3. Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri. 4. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) i presidi di facolta'; c) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia; d) un rappresentante tra i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; f) due rappresentanti degli studenti. Alle adunanze del senato accademico partecipano, altresi', con funzione consultiva, e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale: a) il pro-rettore vicario; b) il direttore amministrativo che esercita le funzioni di segretario. 6. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parita' prevale il voto del rettore. 8. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici. Art. 11. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita', nonche' a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni espressamente affidate ad altri organi, soggetti e strutture, dalle leggi e dal presente statuto. 2. Il consiglio di amministrazione: a) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato accademico; b) approva, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione nonche' il conto consuntivo; c) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni; d) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa attribuiti ai dirigenti; e) su proposta del senato accademico, e acquisito il parere del senato degli studenti per quanto di sua competenza, delibera, limitatamente agli aspetti che comportano un aggravio degli oneri finanziari, in ordine alle iniziative di ricerca e di didattica che possono incidere sulle linee di sviluppo dell'Ateneo; f) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo; g) delibera sulla costituzione degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Universita'; h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo; i) assegna alle strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie e il personale tecnico-amministrativo secondo i criteri indicati dal senato accademico; l) conferisce gli incarichi di direzione delle strutture amministrative; m) approva gli indirizzi e i contenuti fondamentali delle convenzioni, dei contratti e di ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione e ai dirigenti; n) approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali per l'attivazione delle attivita' autogestite dagli studenti; o) esprime parere sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato accademico; p) esprime parere vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza; q) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative; r) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) il pro-rettore vicario; c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario; d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari; g) tre rappresentanti del personale non docente; h) tre rappresentanti degli studenti. Inoltre possono essere cooptati nel consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio dell'Ateneo, uno per ogni ente e comunque in numero non superiore a tre; questi ultimi componenti partecipano con voto consultivo senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. 4. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici. 6. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. 7. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo. Art. 12. Collegio dei revisori dei conti 1. Presso l'Universita' e' costituito il collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con questo Ateneo, uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e uno designato dalla Corte dei conti. Il collegio sceglie il presidente tra i tre membri designati dal senato accademico. 2. Il collegio dei revisori e' nominato dal rettore con proprio decreto e dura in carica tre anni solari. 3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 13. Comitato pari opportunita' 1. Al fine di garantire pari opportunita' per sesso, etnia e religione, per l'accesso e sui luoghi di lavoro, l'Universita' riconosce il comitato pari opportunita' quale organo propositivo e consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le competenze previste dalla vigente normativa in materia. La composizione e l'attivita' del comitato sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Art. 14. Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti 1. Gli studenti sono rappresentati negli organi collegiali dell'Universita' nei modi stabiliti dal presente statuto. 2. E' costituito un senato degli studenti, organo collegiale di rappresentanza con funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. L'Universita' fornisce, per il funzionamento del senato degli studenti, supporti logistici, di documentazione e finanziari. 3. Il senato degli studenti: a) adotta il proprio regolamento il quale prevede l'elezione di un presidente, scelto al proprio interno, che rappresenti il senato a tutti gli effetti; b) presenta agli organi collegiali le proprie deliberazioni formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalle assemblee di cui al successivo comma 5; c) esprime pareri sul regolamento degli studenti e sul regolamento generale di Ateneo; d) propone al consiglio di amministrazione i criteri per la costituzione e la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attivita' autogestite; e) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato accademico; f) esprime pareri, entro trenta giorni, sulle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione riguardanti: gli ordinamenti didattici; il regolamento didattico di Ateneo; l'attuazione del diritto allo studio; l'efficienza dei servizi; l'attivita' di tutorato e di orientamento; i contributi e le spese per la didattica richiesti agli studenti e la loro destinazione. E' diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze al senato degli studenti. 4. Il senato degli studenti e' composto da: due rappresentanti degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche all'interno dei consigli di facolta'; i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali di Ateneo; un numero di studenti pari alla somma delle categorie precedenti in rappresentanza paritaria tra le facolta': la frazione eccedente a maggioranza. Il senato degli studenti dura in carica due anni. 5. E' riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di ateneo e in assemblea di facolta' nei modi stabiliti dal regolamento approvato dall'assemblea di Ateneo. Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validita' di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicita' degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro e' richiesto per assicurare la democraticita' del dibattito e delle conclusioni. Il senato accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma. A garanzia di tale diritto le singole facolta' sono tenute ad assegnare, previa richiesta degli studenti da presentare almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea, uno spazio idoneo al corretto svolgimento dell'assemblea. 6. A garanzia dell'autonoma partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, in ogni facolta' e' istituita un'aula studenti, sede delle rappresentanze e delle associazioni studentesche. Sono disponibili presso tali sedi copie delle deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo nonche' quelle degli organi di ogni singola facolta'. Responsabile della gestione dell'aula studenti e' un comitato che, formato dai rappresentanti degli studenti negli organi di facolta' e da un membro di ogni associazione studentesca con sede legale presso la medesima, ne assicurera' l'utilizzazione per fini istituzionali. Il regolamento di gestione dell'aula studenti e' parte integrante del regolamento di assemblea. I fondi per il funzionamento dell'aula studenti vengono stabiliti sul bilancio dell'Universita'. 7. Le votazioni per le rappresentanze studentesche, ivi comprese quelle per il senato degli studenti, saranno disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Questo, fra l'altro, dovra' prevedere i modi con cui reintegrare le rappresentanze a qualsiasi titolo decadute. Art. 15. Difensore degli studenti 1. E' istituito il difensore degli studenti dell'Ateneo. 2. Il difensore e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su una rosa di candidati proposti dal senato degli studenti tra personalita' di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi. 3. Il difensore degli studenti e' a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che in relazione al caso concreto, sentito il senato accademico, adotta gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto all'anonimato. Art. 16. I l g a r a n t e 1. E' istituito il garante dell'Ateneo. 2. Il garante e' nominato dal rettore su una rosa di candidati proposta dal senato accademico tra personalita' di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi. 3. Il garante e' a disposizione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che in relazione al caso concreto, sentito il senato accademico, adotta gli atti di competenza. Art. 17. Conferenza di Ateneo 1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attivita' dell'Universita'. 2. La conferenza e' composta da tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e dagli studenti e viene convocata all'inizio di ogni anno accademico. 3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di rettore vengono proposte e discusse nella conferenza d'Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano. Titolo III AUTONOMIA REGOLAMENTARE Art. 18. Regolamenti di Ateneo 1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto. 2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto. 3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalita' di elezione degli organi, e' deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le facolta'. 4. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi, e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il senato degli studenti. 5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita', e' deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, i dipartimenti e gli istituti. 6. Il regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Universita' per conto terzi e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facolta', i dipartimenti e gli istituti. Art. 19. Regolamenti delle strutture 1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformita' ai principi dei regolamenti di Ateneo. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento. 3. Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria. 4. I regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto. Titolo IV STRUTTURE Art. 20. Strutture dell'Universita' 1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche. 2. Le strutture di servizio centrali e periferiche sono disciplinate nel titolo V del presente statuto. 3. Altre strutture potranno essere costituite con apposita delibera degli organi accademici competenti. Art. 21. Strutture didattiche e scientifiche 1. Le strutture didattiche sono le facolta' che a loro volta possono articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di diploma, di laurea, di dottorato, di perfezionamento e di specializzazione. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e gli istituti. 2. Ogni consiglio di facolta' individua i dipartimenti, gli istituti, i centri che devono fornire il supporto scientifico, didattico e organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio, compatibilmente con la disponibilita' delle risorse umane e strutturali. Art. 22. F a c o l t a' 1. Le facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite secondo le disposizioni vigenti. Il regolamento didattico d'Ateneo riporta l'elenco delle facolta' con i rispettivi regolamenti. 2. Sono organi della facolta': il preside, il consiglio di facolta', le commissioni didattiche di facolta' e, ove istituiti, i consigli dei corsi di studio. 3. Le facolta' hanno il compito di organizzare, coordinare e disciplinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che a esse afferiscano, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della' facolta'. 4. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facolta' e quali possano essere delegate ai consigli dei corsi di studio. 5. I consigli di facolta', sentiti i corsi di studio, ove istituiti, e i dipartimenti e gli istituti interessati, provvedono periodicamente a formulare le proprie esigenze di organico e ad avanzare le richieste di posti anche in relazione ai piani pluriennali di sviluppo; provvedono altresi' alla utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Le facolta' possono organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di educazione permanente, nonche' di attivita' culturali, formative e di orientamento. 7. Le facolta' provvedono ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, con la commissione didattica e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici. Le facolta' autorizzano i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza. Le facolta', anche su proposta degli studenti, organizzano attivita' culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti. Art. 23. P r e s i d e 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'. Esercita inoltre tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia dai componenti il consiglio di facolta' allargato anche alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti ed e' nominato con decreto del rettore. 3. Il preside e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 4. La convocazione del consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' effettuata dal decano della facolta' o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato precedente, la convocazione deve aver luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni di preside sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano come sopra precisato. Il consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' presieduto dal decano che lo ha convocato. 5. Il preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 6. Il preside nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 7. La presidenza di facolta deve essere dotata di personale tecnico-amministrativo ed e' un centro secondario di spesa. Art. 24. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai ricercatori o assistenti di ruolo della facolta' cui essa abbia conferito un incarico d'insegnamento, da 1/10 dei ricercatori non incaricati di insegnamento, e comunque in numero non inferiore a due, da un rappresentante del personale tecnico e un rappresentante del personale amministrativo afferenti alla facolta', eletti dalle stesse categorie, da una rappresentanza degli studenti iscritti in misura tale da garantire la percentuale del 15% stabilita dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. I professori fuori ruolo se assenti non concorrono alla formazione del numero legale. I rappresentanti eletti durano in carica due anni. I ricercatori incaricati di insegnamento presso facolta' dell'Ateneo differenti da quella di appartenenza debbono optare per l'afferenza a uno dei due consigli di facolta'. Il personale tecnico e amministrativo afferente ai dipartimenti opta per un solo consiglio di facolta', secondo modalita' stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. 2. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta' con voto consultivo i professori incaricati di un insegnamento nei corsi di studio. 3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 4. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo partecipano con voto deliberativo limitatamente a quanto concerne l'apparato organizzativo-gestionale della facolta'. 5. Gli studenti partecipano con voto deliberativo limitatamente alle questioni attinenti all'organizzazione della didattica e ai servizi agli studenti. 6. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di una giunta di presidenza con compiti istruttori e di coordinamento. Art. 25. Commissione didattica di facolta' 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per meta' da docenti e per meta' da una rappresentanza degli studenti eletti nel consiglio di facolta' e nei corsi di studio ove istituiti, con il compito di valutare l'organizzazione didattica. Le modalita' per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio. Art. 26. Consiglio di corsi di studio 1. Nelle facolta' per le quali l'ordinamento didattico nazionale prevede piu' corsi di laurea o di indirizzo o di diploma, i consigli di facolta' possono attivare i corrispondenti consigli. 2. Composizione e attribuzioni dei consigli di corsi di studio saranno definite dal regolamento didattico di facolta'. Art. 27. Scuole di specializzazione 1. Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Ateneo e nel regolamento delle singole scuole. Le scuole prevedono un consiglio di scuola e un direttore. Art. 28. Dipartimenti 1. Il dipartimento e' struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche afferenti a piu' facolta' o a piu' corsi di studio. I dipartimenti: a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca, anche se non partecipa a programmi di ricerca comune; b) svolgono attivita' di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi; c) concordano con le facolta' e i corsi di studio l'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attivita' didattica; d) supportano le attivita' didattiche e di ricerca relative ai dottorati di ricerca; e) formulano richieste alle facolta' sui posti di ruolo per il personale docente per i settori disciplinari di loro competenza; f) propongono alle facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprimono parere sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facolta' limitatamente alle discipline afferenti al dipartimento stesso; g) avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica. 2. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione tra piu' dipartimenti; le modalita' per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo. Art. 29. Organi del dipartimento 1. Sono organi del dipartimento: il consiglio del dipartimento; il direttore; la giunta. 2. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti afferenti al dipartimento, da una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti, da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unita'. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto con voto consultivo. 3. Il direttore e' un professore di ruolo a tempo pieno, eletto dal consiglio. Il direttore dura in carica tre anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutivamente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento. 4. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformita' alle norme del proprio regolamento. 5. La giunta e' formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed e' composta per un terzo da professori ordinari, per un terzo da professori associati, per un terzo da ricercatori, oltre che dal direttore, dal segretario amministrativo con voto consultivo e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei membri della giunta avviene nell'ambito delle singole componenti. Art. 30. Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali 1. Il regolamento generale di Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti nonche' le modalita' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari. Art. 31. Centri interdipartimentali di ricerca 1. Due o piu' dipartimenti impegnati in programmi di ricerca comune di durata pluriennale possono proporre la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca. La proposta deve contenere, fra l'altro, una previsione delle risorse necessarie al funzionamento del centro; queste di norma saranno conferite dai dipartimenti partecipanti. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano per le rispettive competenze. Art. 32. Centri di servizio 1. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione dell'Universita', il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali. 2. Le proposte di istituzione e le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Titolo V L'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' Art. 33. Principi regolatori dell'attivita' amministrativa 1. Le attivita' amministrative sono distribuite tra organi di governo e dirigenti, distinguendosi tra attivita' attinenti all'indirizzo e al controllo e attivita' attinenti alla gestione. 2. L'attivita' di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalita', dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi. 3. L'attivita' di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione dell'ufficio. 4. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attivita' strumentali finanziarie, tecniche e amministrative. 5. Le attivita' di indirizzo e le attivita' di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante ispezioni e valutazioni, nonche' con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente statuto. 6. Le attivita' di gestione spettano ai dirigenti, che sono responsabili dei risultati dell'attivita' complessiva e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attivita' di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonche' atti di diritto privato. 7. Le responsabilita' degli organi di governo e dei dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione: a) gli organi di governo determinano, di regola annualmente, anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote del bilancio alle strutture competenti; b) i dirigenti danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attivita' di gestione e preparano, di regola annualmente, una relazione sull'attivita' svolta; c) gli organi di governo verificano, mediante gli uffici di controllo interno, la realizzazione degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attivita', anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento della gestione. Ai fini della suddetta verifica in merito alla realizzazione degli obiettivi si tiene conto degli elementi indicati al comma 3. Art. 34. Organizzazione dell'Universita' 1. L'organizzazione amministrativa dell'Universita' si articola negli uffici dell'amministrazione centrale e nei centri autonomi di spesa. 2. L'erogazione dei servizi puo' essere delegata a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. Per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate e' consentito il ricorso a prestazioni di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo da parte di terzi estranei all'Universita', quando non e' possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente. Art. 35. Gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Universita' 1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi, sezioni e uffici. 2. L'istituzione delle divisioni, dei servizi e delle sezioni e la ripartizione delle funzioni tra gli stessi e' stabilita con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo. La costituzione degli uffici e' di competenza del responsabile della divisione. 3. La delibera di cui al precedente comma si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e nel presente statuto: a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni; b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilita'; c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi; d) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti; f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane; g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione. 4. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo potra' stabilire l'istituzione di uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo dell'Ateneo, per assolvere funzioni di organizzazione, programmazione, comunicazione interna ed esterna, gestione delle procedure. 5. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo, potra' istituire uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entita' e complessita', per la proposta e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi ed elaborazioni. Gli uffici speciali operano tramite l'impiego coordinato di piu' strutture organizzative, anche appartenenti a diverse divisioni. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo indica la struttura operativa permanente, tra quelle previste dal presente statuto, alla quale l'ufficio medesimo e' equiparato. 6. Le divisioni sono unita' organizzative a responsabilita' dirigenziale. I servizi, le sezioni e gli uffici sono assegnati a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le modalita' da definire nel regolamento generale di Ateneo. Art. 36. Centri autonomi di spesa 1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in conformita' ai principi della legge e a quelli del presente statuto, definisce quali sono i centri autonomi di spesa e stabilisce i contenuti della relativa autonomia negoziale, patrimoniale e finanziaria. Art. 37. Sistema bibliotecario 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine e' costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo. 2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario d'Ateneo. Art. 38. Funzioni dirigenziali 1. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni dirigenziali competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. 2. I dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. Le attribuzioni dei dirigenti amministrativi e dei titolari di funzioni dirigenziali non comprendono le attivita' proprie di ricerca e di insegnamento. 4. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti, su proposta del direttore amministrativo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di formazione culturale, professionale, capacita' e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneita' ad assumere le responsabilita' connesse con le funzioni da svolgere. 5. Entro il 1 ottobre di ogni anno, ciascun dirigente di divisione presenta al direttore amministrativo una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e il programma operativo per l'anno successivo. 6. Entro i successivi quindici giorni, il direttore amministrativo presenta al consiglio di amministrazione un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'anno precedente e dei programmi per l'anno in corso, allegando la documentazione di cui al comma precedente. 7. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti a termine. Il medesimo incarico di norma non puo' essere conferito per un periodo consecutivo superiore a sei anni. Il rinnovo dell'incarico e' disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilita' dirigenziali di cui al precedente comma 2. 8. Ai dirigenti e ai titolari di funzione dirigenziale puo' essere riconosciuta una indennita' di funzione a carico del bilancio dell'Universita', triennalmente determinata dal consiglio di amministrazione. 9. Anche a prescindere da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione puo' revocare anticipatamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del precedente comma 4 in caso di gravi irregolarita' nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attivita' o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attivita', salvo che tali inadempienze non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme a indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione. 10. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato. Art. 39. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dell'amministrazione. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. 2. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore a un dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, con delibera motivata nella quale si pongano in rilievo, tra l'altro, le competenze professionali maturate dal candidato. 3. Con delibera di conferimento dell'incarico, il consiglio di amministrazione definisce le funzioni del direttore amministrativo. Con le stesse modalita' possono essere apportati mutamenti dei compiti nel corso dell'espletamento del mandato. 4. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito a termine, per un periodo non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile per non piu' di una volta consecutiva. Il rinnovo dell'incarico e' disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilita' dirigenziali di cui al precedente art. 38, comma 2. 5. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con le modalita' e per le ragioni previste dai commi 9 e 10 del precedente art. 38. Art. 40. Accesso alle qualifiche dirigenziali 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami indetto dall'Universita', ovvero per corso-concorso in conformita' alle norme di legge, organizzato anche tra piu' atenei sulla base di appositi accordi. 2. I procedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso saranno definiti nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' sulla base dei seguenti principi, nonche' di quelli contenuti nel precedente art. 38: a) alta qualificazione documentabile con gli studi compiuti, la formazione ricorrente e i documenti prodotti; b) specifica esperienza professionale; c) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione e docenti, tutti esterni a questa Universita'. Art. 41. Esercizio delle funzioni decentrate 1. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori dell'Universita', fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Universita' stessa. Questa esercita tali funzioni nelle forme stabilite dal regolamento generale di Ateneo, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'. Art. 42. Nucleo di valutazione 1. Con decreto del rettore viene istituito il nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, la produttivita' della ricerca e della didattica secondo le modalita' e con i poteri regolati dalla legge. In casi di particolare complessita', il consiglio di amministrazione puo' deliberare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 2. I componenti del nucleo di valutazione sono scelti tenendo conto delle diverse competenze nell'Universita'. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. 3. Il rettore, con il decreto di nomina dei componenti del nucleo, puo' disporre l'articolazione del nucleo medesimo in tre sezioni aventi ad oggetto rispettivamente il controllo sulla ricerca, sulla didattica e la gestione amministrativa. 4. Con il decreto di cui al comma precedente il rettore provvede, altresi', alla nomina del coordinatore del nucleo e alla nomina dei responsabili delle singole sezioni. 5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa, risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Universita', puo' avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca. 6. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i parametri di riferimento del controllo. Esso riferisce semestralmente sui risultati della sua attivita' al consiglio di amministrazione e al rettore. Art. 43. Formazione e professionalita' 1. L'Universita' promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico e amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze. Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 44. Incompatibilita' Le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, preside, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione e di componente elettivo dei senato degli studenti e dei consigli di facolta', salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili e non possono protrarsi per piu' di due mandati consecutivi. Art. 45. Mandati elettivi degli organi individuali e collegiali 1. Per garantire continuita' e regolarita' di svolgimento alle attivita' dell'Ateneo, il rettore, i componenti del consiglio di amministrazione, i presidi di facolta', i direttori di dipartimento e di istituto e i presidenti di consiglio di corso di studio completano i mandati previsti al momento delle elezioni, salvo il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita' previste dal precedente art. 44. 2. I mandati relativi a organi di governo dell'Universita' in corso al momento di entrata in vigore del presente statuto non rientrano nel computo ai fini della non eleggibilita'. Art. 46. Integrazione del senato accademico, dei consigli di facolta' dei consigli di dipartimento ed istituzione del senato degli studenti 1. Entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore dello statuto, il rettore indice le elezioni delle componenti elettive del senato accademico, dei consigli di facolta', dei consigli di dipartimento e del senato degli studenti. 2. Entro quindici giorni dalla data delle elezioni, il rettore proclama i risultati delle elezioni e nomina con proprio decreto i componenti elettivi degli organi di cui al precedente comma 1. 3. Entro i quindici giorni successivi alla proclamazione dei risultati di cui al precedente comma 2, le rappresentanze studentesche all'interno dei consigli di facolta' designano i rappresentanti di rispettiva competenza nel senato degli studenti. La mancata designazione entro il termine predetto non impedisce la costituzione del senato degli studenti la cui composizione, fino al verificarsi della designazione mancante, corrisponde a tutti gli effetti alla somma del numero dei membri effettivamente eletti e di quelli facenti parte di diritto dell'organo medesimo. 4. Entro i dieci giorni successivi alle designazioni di cui al precedente comma 3, il rettore nomina con proprio decreto i componenti del senato degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche. Art. 47. Adozione dei regolamenti di Ateneo 1. Il senato accademico approva i regolamenti di Ateneo di propria competenza nella composizione prevista dall'art. 10 del presente statuto, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 46. Art. 48. Durata degli incarichi dei titolari degli uffici amministrativi 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, gli organi competenti provvedono a determinare, quando gia' non determinata in precedenza e in conformita' alle disposizioni del presente statuto, la durata degli incarichi dirigenziali di uffici amministrativi gia' conferiti o ad adeguare la durata stessa, ove gia' fissata con atti precedenti, ai termini previsti nello statuto medesimo. 2. Le norme sul rinnovo degli incarichi dirigenziali di funzioni amministrative si applicano dal momento della determinazione di cui al precedente comma 1, o della eventuale precedente determinazione della durata dell'incarico. Art. 49. I s t i t u t i 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 30, gli istituti sono tenuti a confluire in strutture dipartimentali. Art. 50. Attuazione dello statuto 1. Annualmente il rettore presenta alla conferenza di Ateneo una relazione sullo stato di attuazione dello statuto e, sulla base delle valutazioni in essa contenute, adotta le iniziative necessarie per le eventuali modifiche o integrazioni. Art. 51. Adeguamento dei regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello statuto 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti di Ateneo vengono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo. Art. 52. Entrata in vigore dello statuto 1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Qualora il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 168 del 1989, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il decreto di cui al comma precedente, il rettore, sentito il senato accademico, provvede a emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.