(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                          STATUTO DI ATENEO
                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                         Statuto d'autonomia
   1.  Il  presente statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia
e' adottato,  in  armonia  con  i  principi  dell'articolo  33  della
Costituzione  della  Repubblica italiana, in attuazione delle vigenti
disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.
   2. Le materie non espressamente regolate dalle disposizioni  dello
statuto,  ovvero  dalle  norme dei regolamenti da esso previsti, sono
disciplinate dalle disposizioni di legge che le contemplano.
   3. La revisione dello statuto spetta al  senato  accademico  e  al
consiglio  di  amministrazione,  che deliberano in seduta congiunta a
maggioranza assoluta dei componenti. L'iniziativa  per  la  revisione
dello  statuto  e'  promossa dal rettore o da un terzo dei componenti
del senato accademico e del consiglio  di  amministrazione  o  da  un
consiglio di facolta'.
                               Art. 2.
                         Istituzione e fini
   1.  L'Universita'  si  riconosce  istituzione pubblica a carattere
indipendente  e  pluralistico,  in  conformita'  ai  principi   della
Costituzione   della   Repubblica  italiana  e  in  coerenza  con  le
disposizioni  della  Magna  Charta  sottoscritta  dalle   Universita'
europee   e  di  altri  Paesi  di  tutto  il  mondo.  E'  rivolta  al
perseguimento dei fini istituzionali del magistero della cultura  nel
rispetto  dell'autonomia e della liberta' della ricerca scientifica e
dell'insegnamento.
   2.  L'Universita'  si  fonda   sull'inscindibile   relazione   tra
l'attivita'  di  ricerca e la didattica, affinche' l'insegnamento sia
destinato a promuovere e a favorire il progresso delle  conoscenze  e
l'acquisizione del sapere, nonche' l'evoluzione della societa'.
   3.  L'Universita'  persegue i propri fini istituzionali con azione
ispirata all'obiettivo della promozione umana, nel pieno  rispetto  e
per  l'affermazione  dei diritti fondamentali della persona. Impegna,
nella propria  opera,  il  concorso  responsabile  dei  docenti,  del
personale tecnico-amministrativo e degli studenti, affinche' ne siano
conseguiti  gli  obiettivi nell'ambito della propria organizzazione e
nei rapporti con le istituzioni  pubbliche  e  private,  nazionali  e
internazionali.
   4.  L'Universita'  assume  a motto ispiratore della propria opera:
"Sunt qui scire volunt ut aedificent .. Et Charitas est".
                               Art. 3.
                            R i c e r c a
   1.  L'Universita'  garantisce  ai   docenti   e   alle   strutture
scientifiche  l'autonomia  nella  organizzazione  e nello svolgimento
della ricerca, anche in ordine  agli  orientamenti  tematici  e  alle
metodologie.  Nell'ambito  dei  settori in cui operano, ai singoli e'
garantito l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture
e degli strumenti.
   2. L'Universita' promuove la trasmissione della conoscenza  e  dei
risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.
   3.  L'Universita'  riserva  la  valutazione  dell'attivita'  e dei
risultati della ricerca ai competenti organismi scientifici istituiti
presso l'Ateneo, nonche' agli organismi di  valutazione  nazionale  e
internazionale.
                               Art. 4.
                          D i d a t t i c a
   1. L'Universita' riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture
didattiche. Garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli decenti
da  ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti
e delle metodologie della loro attivita' didattica.
   2. Le strutture didattiche organizzano  autonomamente  le  proprie
attivita', incluse quelle del tutorato.
   3.   I   consigli   delle  strutture  didattiche  determinano,  in
conformita' ai principi del regolamento didattico d'Ateneo, le  prove
di  valutazione  della  preparazione degli studenti e la composizione
delle relative commissioni.
                               Art. 5.
         Diritto allo studio. Attivita' culturali e sportive
   1. L'Universita'  organizza  le  proprie  attivita'  e  i  servizi
didattici, nonche' gli altri servizi a favore degli studenti, in modo
da  agevolare  quanto piu' possibile l'accesso a essi e la frequenza.
Opera, in quanto di propria competenza,  per  garantire  l'attuazione
del  diritto  agli  studi  universitari sancito dagli articoli 3 e 34
della Costituzione e dalle vigenti disposizioni  di  legge.  Assicura
che   siano   perseguiti  gli  obiettivi  dell'orientamento  e  della
formazione culturale degli studenti, e  che  sia  garantita  la  loro
partecipazione effettiva alle attivita' universitarie.
   2.  L'Universita'  promuove  e  valorizza  la partecipazione degli
studenti,  anche  organizzati   in   strutture   associative   e   di
volontariato,   per   il   perseguimento   dei   fini   istituzionali
dell'Ateneo.
   3. L'Universita' promuove, tutela e sostiene, in attuazione  delle
norme  sul  diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive, di
servizio, assistenziali e ricreative degli studenti e  del  personale
universitario,   mediante   apposite   strutture   e   organizzazioni
rappresentative, anche convenzionandosi con enti pubblici e  privati,
ovvero  con  associazioni  o  cooperative  operanti  nei  settori  di
rispettiva competenza.
   4.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  universitari   e   lo
svolgimento  delle  relative  attivita'  vengono  affidati,  mediante
convenzione,  a  enti  sportivi  universitari  che  siano  legalmente
riconosciuti e che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su
base  nazionale e internazionale. Alla copertura delle relative spese
si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi vigenti.
                               Art. 6.
                       Rapporti con l'esterno
   1. L'Universita', in conformita' ai principi e  alle  disposizioni
di  cui all'art. 1 dello statuto, promuove e sviluppa i rapporti e le
relazioni con le altre universita', le istituzioni di alta cultura  e
gli  enti  di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.
Promuove  e  sviluppa,  altresi',  i  rapporti  con  le   istituzioni
pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria,
nonche'  con  le  formazioni sociali e le organizzazioni di categoria
delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e
la valorizzazione dei risultati e delle  acquisizioni  della  ricerca
scientifica.
   2.  I  rapporti  esterni  dell'Universita'  sono  disciplinati dal
regolamento generale di Ateneo.
                               Art. 7.
                        D e f i n i z i o n i
   1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo
si intendono:
     a)  per  professori,  i  professori  ordinari,  straordinari   e
associati, di ruolo e fuori ruolo;
     b) per docenti, i professori ordinari, straordinari e associati,
di  ruolo  e  fuori  ruolo,  i ricercatori e figure a essi equiparate
dalla legge;
     c) per studenti, gli iscritti ai corsi di  laurea,  di  diploma,
delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca.
                              Titolo II
                             O R G A N I
                               Art. 8.
        Organi di governo dell'Universita' e organi di Ateneo
   1.  Sono organi di governo dell'Universita': il rettore, il senato
accademico, il consiglio di amministrazione. Sono organi  di  Ateneo:
il  senato  degli  studenti, la conferenza di Ateneo, il collegio dei
revisori dei conti e il comitato pari opportunita'.
                               Art. 9.
                            R e t t o r e
   1.  Il  rettore  e'  il  legale  rappresentante  dell'Universita'.
Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico
e  dal  consiglio  di  amministrazione  ed e' responsabile della loro
attuazione. Presiede la conferenza di Ateneo, il senato accademico  e
il consiglio di amministrazione. Emana gli statuti e i regolamenti.
   Spetta al rettore:
     a)  convocare,  previa determinazione dell'ordine del giorno, la
conferenza  di  Ateneo,  il  senato  accademico  e  il  consiglio  di
amministrazione,   nonche'   curare   l'esecuzione  delle  rispettive
deliberazioni;
     b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
     c)  esercitare  la  potesta'  disciplinare  nei  confronti   del
personale di ogni categoria e degli studenti;
     d)  presentare  all'inizio  di ogni anno accademico la relazione
sullo stato dell'Ateneo;
     e) designare i rappresentanti dell'Universita' quali membri  del
consiglio di amministrazione dell'ADISU;
     f)  integrare la delegazione trattante di parte pubblica in sede
decentrata;
     g) esercitare ogni altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e  dai regolamenti,
nonche' ogni altra attribuzione che non sia  espressamente  riservata
ad altri organi.
   In  caso di necessita' e urgenza adotta i provvedimenti del senato
accademico e del consiglio di  amministrazione  riferendone,  per  la
ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
   2.  Il  rettore designa il pro-rettore vicario tra i professori di
ruolo di prima fascia  a  tempo  pieno  e  puo'  delegare  specifiche
funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.
   3. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo
pieno. Dura in carica tre anni accademici.
   L'elettorato  attivo  spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo,
di  prima  e  di  seconda  fascia,  ai  ricercatori  e  al  personale
tecnico-amministrativo.  Spetta,  inoltre,  ai  rappresentanti  degli
studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Il
valore del voto espresso dai soli ricercatori non confermati e'  pari
ad    1/10.    Il    valore   del   voto   espresso   dal   personale
tecnico-amministrativo e' pari ad  1/10.    I  valori  frazionali  si
riconducono all'unita' per eccesso solo se superiori a 0,5.
   Il rettore non e' rieleggibile piu' di una volta consecutiva.
   4.  La  convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano
o, in caso di sua assenza o  impedimento,  dal  professore  di  prima
fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta
giorni  prima  della  data  stabilita  per le votazioni e non piu' di
centottanta giorni prima della  scadenza  del  mandato.  In  caso  di
cessazione   anticipata,  la  convocazione  deve  avere  luogo  entro
quaranta giorni dalla data  di  cessazione.  Fino  al  rinnovo  della
carica,  le  funzioni  del  rettore  sono  esercitate,  limitatamente
all'ordinaria amministrazione, dal decano.
   5. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia
ottenuto un numero di voti  almeno  pari  alla  maggioranza  assoluta
degli  aventi  diritto.  In difetto, si procede al ballottaggio fra i
due candidati che nella terza votazione hanno  riportato  il  maggior
numero  di  voti.  La  votazione  per il ballottaggio e' indetta dopo
dieci giorni dalla terza votazione  ed  e'  valida  se  vi  partecipa
almeno  la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il
maggior numero di  voti.  In  caso  di  parita',  risulta  eletto  il
candidato  con  maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore
parita', quello maggiore di eta'. Il presidente  del  seggio  procede
immediatamente alla proclamazione dell'eletto.
   6.  Il rettore, nominato con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, entra in carica all'inizio
dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata  cessazione
della  carica  del  precedente  rettore,  il  rettore eletto entra in
carica all'atto della  proclamazione  e  vi  rimane  fino  alla  fine
dell'anno accademico di compimento del triennio.
                              Art. 10.
                          Senato accademico
   1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione  e  al  coordinamento  delle attivita' didattiche e di
ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le  attribuzioni  delle  singole
strutture didattiche e scientifiche.
   2. In particolare il senato accademico:
     a)   coordina   le   attivita'   delle  strutture  didattiche  e
scientifiche;
     b) approva i regolamenti di Ateneo di sua competenza ed esercita
le  altre  attribuzioni  previste  in  merito  ai  regolamenti  delle
strutture didattiche e scientifiche e ai regolamenti interni;
     c)  delibera  sui  piani  pluriennali  di  sviluppo  dell'Ateneo
sentito il consiglio di amministrazione e il senato  degli  studenti,
tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e
scientifiche;
     d)  delibera sulla ripartizione dei posti di ruolo di professore
e ricercatore tra le facolta';
     e) determina i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e
amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
     f)  determina  i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie;
     g)  approva  gli  accordi  quadro  in  ordine  alle attivita' di
collaborazione con soggetti esterni anche in relazione all'attuazione
dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
     h) delibera l'istituzione di commissioni con funzioni consultive
e  con  durata  temporanea  o  permanente,  fissandone  le   relative
competenze;
     i)  fornisce  i  criteri  ed  esprime  parere  obbligatorio  sul
bilancio di previsione e viene informato sulle sue  revisioni  e  sul
bilancio consuntivo;
     l)  delibera, sentito il parere delle facolta' interessate e del
consiglio  di  amministrazione,  sull'attivazione   delle   strutture
didattiche e scientifiche;
     m) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga
opportuno sottoporre al suo esame;
     n)  designa,  su proposta del rettore, i membri del collegio dei
revisori dei conti;
     o) esercita tutte le altre attribuzioni  che  allo  stesso  sono
demandate  dallo  statuto,  dai  regolamenti  di Ateneo e dalle norme
legislative.
   3. Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo presiede,
in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando
occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno  un  quarto  dei
suoi membri.
   4.  Le  procedure  per il funzionamento del senato accademico sono
fissate dal regolamento generale di Ateneo.
   5. Il senato accademico e' costituito con decreto del  rettore  ed
e' composto da:
     a) il rettore, che lo presiede;
     b) i presidi di facolta';
     c) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia;
     d)  un  rappresentante  tra  i  ricercatori  universitari  e gli
assistenti del ruolo ad esaurimento;
     e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
     f) due rappresentanti degli studenti.
   Alle adunanze del senato  accademico  partecipano,  altresi',  con
funzione consultiva, e senza che la presenza concorra alla formazione
del numero legale:
     a) il pro-rettore vicario;
     b)  il  direttore  amministrativo  che  esercita  le funzioni di
segretario.
   6. Le rappresentanze delle categorie di cui  al  comma  precedente
vengono  elette  con  le  modalita' previste dal regolamento generale
d'Ateneo.
   7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto;
in caso di parita' prevale il voto del rettore.
   8. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici.
                              Art. 11.
                    Consiglio di amministrazione
   1.  Il  consiglio  di  amministrazione  sovraintende alla gestione
amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita',
nonche' a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte  salve
le  attribuzioni  espressamente  affidate ad altri organi, soggetti e
strutture, dalle leggi e dal presente statuto.
   2. Il consiglio di amministrazione:
     a) approva il regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita', sentito il senato accademico;
     b)  approva,  sentito  il  senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione nonche' il conto consuntivo;
     c)  approva  i  bilanci  di  previsione  e  i  conti  consuntivi
predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;
     d)  delibera  sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio
fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e  i  poteri
di spesa attribuiti ai dirigenti;
     e)  su proposta del senato accademico, e acquisito il parere del
senato  degli  studenti  per  quanto  di  sua  competenza,  delibera,
limitatamente  agli  aspetti  che  comportano un aggravio degli oneri
finanziari, in ordine alle iniziative di ricerca e di  didattica  che
possono incidere sulle linee di sviluppo dell'Ateneo;
     f)  definisce  la  pianta  organica  del  personale  dirigente e
tecnico-amministrativo;
     g) delibera sulla costituzione degli uffici dell'amministrazione
centrale dell'Universita';
     h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;
     i) assegna alle strutture didattiche e scientifiche  le  risorse
finanziarie  e  il personale tecnico-amministrativo secondo i criteri
indicati dal senato accademico;
     l)  conferisce  gli  incarichi  di  direzione  delle   strutture
amministrative;
     m)  approva  gli  indirizzi  e  i  contenuti  fondamentali delle
convenzioni, dei  contratti  e  di  ogni  altro  atto  negoziale  che
comporti  impegno  di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri
di gestione e ai dirigenti;
     n) approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali
per l'attivazione delle attivita' autogestite dagli studenti;
     o) esprime parere sugli atti relativi alla programmazione  dello
sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato accademico;
     p) esprime parere vincolante sui regolamenti delle strutture per
le materie di propria competenza;
     q)  determina  i  criteri  per  la  valutazione  delle attivita'
amministrative;
     r)  svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
   3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
     a) il rettore che lo presiede;
     b) il pro-rettore vicario;
     c)  il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di
segretario;
     d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
     e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
     f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
     g) tre rappresentanti del personale non docente;
     h) tre rappresentanti degli studenti.
   Inoltre  possono essere cooptati nel consiglio di amministrazione,
sentito  il   senato   accademico,   rappresentanti   di   enti   che
contribuiscono  al bilancio dell'Ateneo, uno per ogni ente e comunque
in numero non superiore a tre; questi ultimi  componenti  partecipano
con  voto  consultivo  senza  che  la  loro  presenza  concorra  alla
formazione del numero legale.
   4. Le rappresentanze delle categorie di cui  al  comma  precedente
vengono  elette con le modalita' previste dal regolamento generale di
Ateneo.
   5. Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica  tre  anni
accademici.
   6.  Il  consiglio  di  amministrazione e' convocato dal rettore di
norma almeno ogni due mesi o su richiesta di  almeno  un  quarto  dei
suoi componenti.
   7.  Il  consiglio di amministrazione puo' avvalersi di commissioni
istruttorie secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo.
                              Art. 12.
                   Collegio dei revisori dei conti
   1. Presso l'Universita' e' costituito il collegio dei revisori dei
conti composto da cinque membri  di  cui  tre  designati  dal  senato
accademico  tra  gli  iscritti  nell'albo  dei revisori ufficiali dei
conti che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o  autonomo
con  questo  Ateneo,  uno  designato dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e uno designato  dalla  Corte
dei  conti.  Il  collegio  sceglie  il  presidente  tra  i tre membri
designati dal senato accademico.
   2. Il collegio dei revisori e' nominato dal  rettore  con  proprio
decreto e dura in carica tre anni solari.
   3.  I  compiti  e  le modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'.
                              Art. 13.
                     Comitato pari opportunita'
   1. Al fine di garantire  pari  opportunita'  per  sesso,  etnia  e
religione,  per  l'accesso  e  sui  luoghi  di  lavoro, l'Universita'
riconosce il comitato pari opportunita' quale  organo  propositivo  e
consultivo  del  senato accademico e del consiglio di amministrazione
per le competenze previste dalla vigente  normativa  in  materia.  La
composizione   e   l'attivita'   del   comitato  sono  stabilite  dal
regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 14.
       Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti
   1.  Gli  studenti  sono  rappresentati  negli  organi   collegiali
dell'Universita' nei modi stabiliti dal presente statuto.
   2.  E'  costituito  un senato degli studenti, organo collegiale di
rappresentanza con funzioni propositive e consultive degli organi  di
Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente
statuto.  L'Universita'  fornisce,  per  il  funzionamento del senato
degli studenti, supporti logistici, di documentazione e finanziari.
   3. Il senato degli studenti:
     a) adotta il proprio regolamento il quale prevede l'elezione  di
un presidente, scelto al proprio interno, che rappresenti il senato a
tutti gli effetti;
     b)  presenta  agli  organi  collegiali  le proprie deliberazioni
formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalle  assemblee
di cui al successivo comma 5;
     c)   esprime   pareri  sul  regolamento  degli  studenti  e  sul
regolamento generale di Ateneo;
     d) propone al consiglio di  amministrazione  i  criteri  per  la
costituzione  e  la  gestione  dei  fondi  previsti a bilancio per le
attivita' autogestite;
     e)  esprime   parere   sui   piani   pluriennali   di   sviluppo
dell'Universita' predisposti dal senato accademico;
     f)  esprime pareri, entro trenta giorni, sulle deliberazioni del
senato accademico e del consiglio di amministrazione riguardanti:
     gli ordinamenti didattici;
     il regolamento didattico di Ateneo;
     l'attuazione del diritto allo studio;
     l'efficienza dei servizi;
     l'attivita' di tutorato e di orientamento;
     i contributi e le spese per la didattica richiesti agli studenti
e la loro destinazione.
   E'  diritto  di  ogni  singolo  studente   avanzare   proposte   e
interpellanze al senato degli studenti.
   4. Il senato degli studenti e' composto da:
    due  rappresentanti degli studenti designati dalle rappresentanze
studentesche all'interno dei consigli di facolta';
    i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali di
Ateneo;
    un numero di studenti pari alla somma delle categorie  precedenti
in  rappresentanza paritaria tra le facolta': la frazione eccedente a
maggioranza. Il senato degli studenti dura in carica due anni.
   5.  E'  riconosciuto  agli  studenti  il  diritto  a  riunirsi  in
assemblea di ateneo e in assemblea di facolta' nei modi stabiliti dal
regolamento approvato dall'assemblea di Ateneo. Tale regolamento deve
stabilire  in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e
di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per
la  validita'  di  esse,  il  diritto  di  tutti  gli   studenti   di
parteciparvi,  le  garanzie  per  le  minoranze, la pubblicita' degli
atti, incluse le  eventuali  posizioni  dissenzienti,  i  sistemi  di
votazione   e   quanto   altro   e'   richiesto   per  assicurare  la
democraticita'  del  dibattito  e  delle   conclusioni.   Il   senato
accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma.
A  garanzia  di  tale  diritto  le  singole  facolta'  sono tenute ad
assegnare, previa richiesta degli studenti da presentare  almeno  tre
giorni  prima  della data prevista per l'assemblea, uno spazio idoneo
al corretto svolgimento dell'assemblea.
   6. A garanzia dell'autonoma  partecipazione  degli  studenti  alla
vita  dell'Ateneo,  in  ogni  facolta' e' istituita un'aula studenti,
sede delle rappresentanze e  delle  associazioni  studentesche.  Sono
disponibili  presso  tali sedi copie delle deliberazioni degli organi
collegiali di Ateneo nonche' quelle  degli  organi  di  ogni  singola
facolta'.
   Responsabile della gestione dell'aula studenti e' un comitato che,
formato  dai rappresentanti degli studenti negli organi di facolta' e
da un membro di ogni associazione studentesca con sede legale  presso
la medesima, ne assicurera' l'utilizzazione per fini istituzionali.
   Il  regolamento di gestione dell'aula studenti e' parte integrante
del regolamento di assemblea.
   I fondi per il funzionamento dell'aula studenti vengono  stabiliti
sul bilancio dell'Universita'.
   7.  Le  votazioni per le rappresentanze studentesche, ivi comprese
quelle  per  il  senato  degli  studenti,  saranno  disciplinate  dal
regolamento generale di Ateneo. Questo, fra l'altro, dovra' prevedere
i  modi  con  cui  reintegrare  le  rappresentanze a qualsiasi titolo
decadute.
                              Art. 15.
                      Difensore degli studenti
   1. E' istituito il difensore degli studenti dell'Ateneo.
   2. Il  difensore  e'  nominato  dal  rettore,  sentito  il  senato
accademico,  su  una  rosa  di  candidati  proposti  dal senato degli
studenti tra personalita' di riconosciuta autorevolezza  e  prestigio
per un periodo di tre anni accademici e non puo' essere rinnovato per
piu' di due mandati successivi.
   3.  Il  difensore  degli  studenti e' a disposizione di questi per
assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per  ricevere  eventuali
reclami. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce
al  rettore  che  in  relazione  al  caso concreto, sentito il senato
accademico, adotta gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto
all'anonimato.
                              Art. 16.
                          I l g a r a n t e
   1. E' istituito il garante dell'Ateneo.
   2. Il garante e' nominato dal rettore su  una  rosa  di  candidati
proposta  dal  senato  accademico  tra  personalita'  di riconosciuta
autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici e non
puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi.
   3. Il garante e'  a  disposizione  dei  docenti  e  del  personale
tecnico-amministrativo per assisterli nell'esercizio dei loro diritti
e  per  ricevere eventuali reclami. Il garante ha diritto di compiere
accertamenti  e  riferisce  al  rettore  che  in  relazione  al  caso
concreto,   sentito   il   senato  accademico,  adotta  gli  atti  di
competenza.
                              Art. 17.
                        Conferenza di Ateneo
   1. La conferenza di  Ateneo,  sulla  base  di  una  relazione  del
rettore  che  la presiede, discute e propone in ordine alle attivita'
dell'Universita'.
   2. La conferenza  e'  composta  da  tutto  il  personale  docente,
tecnico-amministrativo  e dagli studenti e viene convocata all'inizio
di ogni anno accademico.
   3. Al termine di ogni  mandato,  le  candidature  alla  carica  di
rettore  vengono  proposte  e  discusse  nella  conferenza  d'Ateneo,
appositamente convocata e presieduta dal decano.
                             Titolo III
                       AUTONOMIA REGOLAMENTARE
                              Art. 18.
                        Regolamenti di Ateneo
   1.  I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta
dei  componenti  del   senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione,  secondo  le  rispettive  competenze,  ai  sensi del
presente statuto.
   2. I regolamenti di Ateneo, dopo la  fase  di  controllo  prevista
dall'art.  6  della  legge  9  maggio  1989, n. 168, sono emanati con
decreto del rettore ed  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita', salvo
che non sia diversamente disposto.
   3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le  norme
relative  all'organizzazione  dell'Ateneo  e le modalita' di elezione
degli organi, e' deliberato dal senato accademico e dal consiglio  di
amministrazione  in  seduta  congiunta,  a  maggioranza  assoluta dei
componenti, sentite le facolta'.
   4. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento
degli studi di tutti i corsi  attivati  e  di  ogni  altra  attivita'
formativa  e  definisce  i  criteri  per  l'attivazione  dei corsi di
perfezionamento, di dottorato di  ricerca  e  dei  servizi  didattici
integrativi,  e'  deliberato dal senato accademico, su proposta delle
strutture didattiche, sentito il senato degli studenti.
   5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita', che disciplina i criteri della gestione  finanziaria  e
contabile   dell'Universita',   e'   deliberato   dal   consiglio  di
amministrazione sentito il senato accademico, i  dipartimenti  e  gli
istituti.
   6.  Il  regolamento  sulle  attivita'  di  ricerca,  consulenza  e
didattica eseguite dall'Universita' per conto terzi e' deliberato dal
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico,  le
facolta', i dipartimenti e gli istituti.
                              Art. 19.
                     Regolamenti delle strutture
   1.  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche,  di ricerca e di
servizio, individuate  nel  titolo  successivo,  sono  approvati  dai
rispettivi   consigli  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  in
conformita' ai principi dei regolamenti di Ateneo.
   2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore,  con  atto
motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio
di  amministrazione,  secondo le rispettive competenze, puo' chiedere
alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.
   3. Il regolamento, se riapprovato dalla  struttura  interessata  a
maggioranza  dei  due terzi dei componenti, deve essere emanato entro
venti giorni dalla nuova  comunicazione,  salvo  i  casi  in  cui  le
disposizioni  adottate contrastino con norme di legge o dello statuto
o  comportino  nuove  e  maggiori  spese  a   carico   del   bilancio
universitario senza indicazione della copertura finanziaria.
   4.  I  regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte
del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo  le
rispettive  competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione all'albo  dell'Universita',  salvo
che non sia diversamente disposto.
                              Titolo IV
                              STRUTTURE
                              Art. 20.
                     Strutture dell'Universita'
   1.  L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in
strutture di servizio centrali e periferiche.
   2.  Le  strutture  di  servizio  centrali   e   periferiche   sono
disciplinate nel titolo V del presente statuto.
   3.   Altre  strutture  potranno  essere  costituite  con  apposita
delibera degli organi accademici competenti.
                              Art. 21.
                 Strutture didattiche e scientifiche
   1. Le strutture didattiche sono  le  facolta'  che  a  loro  volta
possono  articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di diploma, di
laurea, di dottorato, di perfezionamento e  di  specializzazione.  Le
strutture di ricerca sono i dipartimenti e gli istituti.
   2.  Ogni  consiglio  di  facolta'  individua  i  dipartimenti, gli
istituti, i  centri  che  devono  fornire  il  supporto  scientifico,
didattico e organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio,
compatibilmente   con   la   disponibilita'  delle  risorse  umane  e
strutturali.
                              Art. 22.
                           F a c o l t a'
   1. Le  facolta'  dell'Ateneo  sono  quelle  stabilite  secondo  le
disposizioni  vigenti.  Il  regolamento  didattico  d'Ateneo  riporta
l'elenco delle facolta' con i rispettivi regolamenti.
   2. Sono  organi  della  facolta':  il  preside,  il  consiglio  di
facolta',  le  commissioni didattiche di facolta' e, ove istituiti, i
consigli dei corsi di studio.
   3. Le facolta' hanno  il  compito  di  organizzare,  coordinare  e
disciplinare  l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri
corsi che a esse afferiscano, predisponendo  i  relativi  regolamenti
anche su proposta della commissione didattica della' facolta'.
   4.  Il  regolamento  didattico di Ateneo stabilisce quali funzioni
debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facolta'  e
quali possano essere delegate ai consigli dei corsi di studio.
   5.  I  consigli  di  facolta',  sentiti  i  corsi  di  studio, ove
istituiti, e i dipartimenti e gli  istituti  interessati,  provvedono
periodicamente  a  formulare  le  proprie  esigenze  di organico e ad
avanzare  le  richieste  di  posti  anche  in  relazione   ai   piani
pluriennali  di  sviluppo; provvedono altresi' alla utilizzazione dei
posti di professore e di ricercatore  di  ruolo  loro  assegnati.  Le
relative  deliberazioni  sono  assunte  a  voto palese, a maggioranza
assoluta dei componenti.
   6. Le facolta' possono  organizzare  corsi  di  perfezionamento  e
aggiornamento  professionale,  di  educazione  permanente, nonche' di
attivita' culturali, formative e di orientamento.
   7. Le facolta' provvedono ad assicurare la copertura di tutti  gli
insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche,
d'intesa  con  i  consigli  dei  corsi  di studio, con la commissione
didattica e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo,  tra
l'altro,  di  attuare una equa ripartizione dei carichi didattici. Le
facolta' autorizzano i congedi per motivi di studio e  i  periodi  di
alternanza.   Le   facolta',   anche   su  proposta  degli  studenti,
organizzano attivita' culturali, formative e di orientamento  rivolte
agli studenti.
                              Art. 23.
                            P r e s i d e
   1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca e presiede il
consiglio di facolta' e ne rende esecutive le  deliberazioni.  Ha  la
vigilanza  sulle  attivita'  didattiche che fanno capo alla facolta'.
Esercita inoltre tutte le competenze  attribuitegli  dall'ordinamento
universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
   2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno
di  prima  fascia  dai  componenti il consiglio di facolta' allargato
anche alle  rappresentanze  del  personale  tecnico-amministrativo  e
degli studenti ed e' nominato con decreto del rettore.
   3.  Il  preside  e'  eletto  a  scrutinio  segreto,  a maggioranza
assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in  caso  di
mancata  elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che
abbiano riportato il maggior numero di voti  nella  terza  votazione.
Risulta  eletto  chi  riporta  il  maggior numero di voti. In caso di
parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo
e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
   4. La convocazione del consiglio di facolta'  per  l'elezione  del
preside  e'  effettuata  dal  decano della facolta' o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in
ordine di anzianita' di ruolo, almeno  quaranta  giorni  prima  della
data  stabilita  per  le  votazioni  e non piu' di centottanta giorni
prima della scadenza del mandato. In caso  di  cessazione  anticipata
del  mandato  precedente,  la  convocazione  deve  aver  luogo  entro
quaranta giorni dalla data  di  cessazione.  Fino  al  rinnovo  della
carica,   le  funzioni  di  preside  sono  esercitate,  limitatamente
all'ordinaria amministrazione, dal decano come  sopra  precisato.  Il
consiglio  di  facolta'  per l'elezione del preside e' presieduto dal
decano che lo ha convocato.
   5.  Il  preside  dura  in  carica  tre  anni  accademici   ed   e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
   6.  Il preside nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un
preside vicario che, in caso di assenza o impedimento temporaneo,  lo
sostituisce  in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti.
   7. La presidenza  di  facolta  deve  essere  dotata  di  personale
tecnico-amministrativo ed e' un centro secondario di spesa.
                              Art. 24.
                        Consiglio di facolta'
   1.  Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo della facolta', dai ricercatori  o  assistenti  di  ruolo
della  facolta'  cui essa abbia conferito un incarico d'insegnamento,
da 1/10 dei ricercatori non incaricati di insegnamento, e comunque in
numero non inferiore  a  due,  da  un  rappresentante  del  personale
tecnico  e  un  rappresentante del personale amministrativo afferenti
alla facolta', eletti dalle stesse categorie, da  una  rappresentanza
degli  studenti  iscritti  in misura tale da garantire la percentuale
del 15% stabilita dalla legge 21 giugno 1995, n.  236.  I  professori
fuori  ruolo  se  assenti  non  concorrono alla formazione del numero
legale. I rappresentanti eletti durano in carica due anni.
I ricercatori incaricati di insegnamento presso facolta'  dell'Ateneo
differenti da quella di appartenenza debbono optare per l'afferenza a
uno   dei   due   consigli   di  facolta'.  Il  personale  tecnico  e
amministrativo afferente ai dipartimenti opta per un  solo  consiglio
di  facolta',  secondo  modalita'  stabilite dal regolamento generale
d'Ateneo.
   2. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta' con
voto  consultivo i professori incaricati di un insegnamento nei corsi
di studio.
   3. Le chiamate e le altre questioni  attinenti  alle  persone  dei
professori   di  prima  e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori  sono
deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla
fascia corrispondente e a quelle superiori.
   4.  I  rappresentanti  del  personale  tecnico  e   amministrativo
partecipano  con  voto  deliberativo  limitatamente a quanto concerne
l'apparato organizzativo-gestionale della facolta'.
   5. Gli studenti partecipano con  voto  deliberativo  limitatamente
alle  questioni  attinenti  all'organizzazione  della  didattica e ai
servizi agli studenti.
   6. Il regolamento di facolta' puo' prevedere  la  costituzione  di
una giunta di presidenza con compiti istruttori e di coordinamento.
                              Art. 25.
                  Commissione didattica di facolta'
   1.  Presso  ogni  facolta'  e' istituita una commissione didattica
presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per meta' da
docenti e per meta' da una rappresentanza degli studenti  eletti  nel
consiglio  di  facolta'  e  nei corsi di studio ove istituiti, con il
compito di valutare l'organizzazione didattica. Le modalita'  per  la
nomina  dei  componenti  e  il  funzionamento  della commissione sono
disciplinati dal regolamento didattico di facolta' tenendo conto  dei
vari corsi di studio.
                              Art. 26.
                    Consiglio di corsi di studio
   1.  Nelle  facolta' per le quali l'ordinamento didattico nazionale
prevede piu' corsi di laurea o di indirizzo o di diploma, i  consigli
di facolta' possono attivare i corrispondenti consigli.
   2.  Composizione  e  attribuzioni  dei consigli di corsi di studio
saranno definite dal regolamento didattico di facolta'.
                              Art. 27.
                     Scuole di specializzazione
   1. Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento delle  scuole
di  specializzazione  sono  contenute, per quanto non stabilito dalla
legge, nel regolamento didattico d'Ateneo  e  nel  regolamento  delle
singole  scuole.  Le  scuole  prevedono  un  consiglio di scuola e un
direttore.
                              Art. 28.
                            Dipartimenti
   1. Il dipartimento  e'  struttura  organizzativa  di  uno  o  piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fini o per metodo e dei relativi
insegnamenti, anche afferenti a piu'  facolta'  o  a  piu'  corsi  di
studio.
   I dipartimenti:
     a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali
nel  rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore
e  del  suo  diritto  di  accedere  direttamente  ai  servizi  e   ai
finanziamenti  per  la ricerca, anche se non partecipa a programmi di
ricerca comune;
     b) svolgono attivita' di ricerca  e  di  consulenza  in  base  a
contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi;
     c)  concordano  con  le  facolta' e i corsi di studio l'utilizzo
delle proprie risorse  umane  e  strumentali  al  fine  del  migliore
svolgimento dell'attivita' didattica;
     d)  supportano  le attivita' didattiche e di ricerca relative ai
dottorati di ricerca;
     e) formulano richieste alle facolta' sui posti di ruolo  per  il
personale docente per i settori disciplinari di loro competenza;
     f)  propongono  alle facolta' la destinazione dei posti di ruolo
ai settori  disciplinari  ed  esprimono  parere  sui  candidati  alla
copertura  di  posti  di  ruolo presso le facolta' limitatamente alle
discipline afferenti al dipartimento stesso;
     g) avanzano le richieste di spazi, di  personale  e  di  risorse
finanziarie  agli  organi competenti che le valuteranno tenendo conto
dell'attivita'  di  ricerca  svolta  e  programmata  e  dei   servizi
effettivamente offerti di supporto alla didattica.
   2.   Ai   singoli   professori   e  ricercatori  e'  garantita  la
possibilita' di opzione  tra  piu'  dipartimenti;  le  modalita'  per
l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di
Ateneo.
                              Art. 29.
                       Organi del dipartimento
   1. Sono organi del dipartimento:
    il consiglio del dipartimento;
    il direttore;
    la giunta.
   2.  Il  consiglio  di  dipartimento e' composto da tutti i docenti
afferenti al dipartimento, da una rappresentanza  degli  iscritti  ai
corsi  di  dottorato  di ricerca afferenti al dipartimento secondo le
modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti, da  una
rappresentanza  del personale tecnico e amministrativo in numero pari
ad  1/8  del  personale  assegnato  alla  struttura  e  comunque  non
inferiore  a  due unita'. Il segretario amministrativo ne fa parte di
diritto con voto consultivo.
   3. Il direttore e' un professore di ruolo a  tempo  pieno,  eletto
dal consiglio. Il direttore dura in carica tre anni e non puo' essere
eletto  piu'  di  due  volte  consecutivamente.  L'elezione avviene a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al  voto  nelle  prime  tre
votazioni;  in  caso di mancata elezione si procedera' con il sistema
del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione  hanno
riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior
numero  di  voti  e,  a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le
modalita'  per  la  votazione  sono  contenute  nel  regolamento   di
dipartimento.
   4.  La  giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a
titolo di delega funzioni deliberative secondo  quanto  disposto  dal
consiglio  di  dipartimento  in  conformita'  alle  norme del proprio
regolamento.
   5. La giunta e' formata da  un  numero  di  membri  stabilito  dal
regolamento,  ed e' composta per un terzo da professori ordinari, per
un terzo da professori associati, per un terzo da ricercatori,  oltre
che  dal direttore, dal segretario amministrativo con voto consultivo
e  da  un  rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo.
L'elezione  dei membri della giunta avviene nell'ambito delle singole
componenti.
                              Art. 30.
       Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali
   1.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo deve prevedere il numero
minimo  di  docenti  per  la  costituzione  e  il  mantenimento   dei
dipartimenti nonche' le modalita' per la loro motivata disattivazione
nel  caso  in  cui,  una volta costituiti, non mantengano i requisiti
minimi necessari.
                              Art. 31.
                Centri interdipartimentali di ricerca
   1. Due o piu'  dipartimenti  impegnati  in  programmi  di  ricerca
comune  di  durata  pluriennale  possono proporre la costituzione dei
centri interdipartimentali di ricerca. La  proposta  deve  contenere,
fra l'altro, una previsione delle risorse necessarie al funzionamento
del  centro;  queste  di  norma  saranno  conferite  dai dipartimenti
partecipanti. Il senato accademico e il consiglio di  amministrazione
deliberano per le rispettive competenze.
                              Art. 32.
                         Centri di servizio
   1.  Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse
generale per i dipartimenti e per l'amministrazione dell'Universita',
il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono
deliberare, per la parte  di  loro  competenza,  la  costituzione  di
centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali.
   2.  Le proposte di istituzione e le modalita' per l'organizzazione
e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale
di Ateneo.
                              Titolo V
                 L'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA'
                              Art. 33.
          Principi regolatori dell'attivita' amministrativa
   1. Le attivita' amministrative  sono  distribuite  tra  organi  di
governo   e   dirigenti,   distinguendosi   tra  attivita'  attinenti
all'indirizzo e al controllo e attivita' attinenti alla gestione.
   2. L'attivita' di indirizzo consiste  nella  determinazione  degli
obiettivi  e  delle  finalita',  dei  tempi  e  dei  risultati attesi
dall'azione  amministrativa  e  nell'allocazione  delle  risorse   in
relazione ai programmi e agli obiettivi.
   3.  L'attivita'  di  controllo consiste nella comparazione tra gli
obiettivi, i tempi e  i  risultati  programmati  e  quelli  di  fatto
conseguiti,  tenuto  conto  delle  condizioni  organizzative  e delle
risorse messe a disposizione dell'ufficio.
   4. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi e
in  tutte  le   attivita'   strumentali   finanziarie,   tecniche   e
amministrative.
   5.  Le attivita' di indirizzo e le attivita' di controllo spettano
agli organi di governo, che le esercitano, di regola, rispettivamente
con atti di programmazione, di indirizzo e di  direttiva  e  mediante
ispezioni  e  valutazioni,  nonche'  con  le  modalita'  di  cui agli
articoli 9, 10 e 11 del presente statuto.
   6. Le attivita'  di  gestione  spettano  ai  dirigenti,  che  sono
responsabili    dei    risultati    dell'attivita'    complessiva   e
dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attivita' di
gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre
determinazioni amministrative, nonche' atti di diritto privato.
   7. Le responsabilita' degli organi di governo e dei dirigenti sono
stabilite secondo la seguente articolazione:
     a)  gli  organi  di  governo determinano, di regola annualmente,
anche  con  la  collaborazione  dei  dirigenti,  gli  indirizzi,   le
direttive,  i  programmi  e  i  progetti,  per  funzioni  o complessi
organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote del bilancio
alle strutture competenti;
     b) i dirigenti danno  attuazione,  in  relazione  alle  funzioni
attribuite  agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle
direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attivita'
di  gestione  e  preparano,  di  regola  annualmente,  una  relazione
sull'attivita' svolta;
     c)  gli  organi  di  governo  verificano, mediante gli uffici di
controllo interno, la realizzazione degli  obiettivi,  i  costi  e  i
rendimenti  dell'attivita', anche su base comparativa, la corretta ed
economica gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento
della gestione.
   Ai fini della suddetta verifica in merito alla realizzazione degli
obiettivi si tiene conto degli elementi indicati al comma 3.
                              Art. 34.
                   Organizzazione dell'Universita'
   1. L'organizzazione amministrativa  dell'Universita'  si  articola
negli  uffici  dell'amministrazione centrale e nei centri autonomi di
spesa.
   2.  L'erogazione  dei  servizi  puo'  essere  delegata  a  imprese
pubbliche   o   private  sulla  base  di  valutazioni  gestionali  ed
economiche  comparative.  Per  ragioni  eccezionali  o   di   urgenza
debitamente  motivate  e'  consentito  il  ricorso  a  prestazioni di
servizi di carattere  ausiliario  ed  esecutivo  da  parte  di  terzi
estranei  all'Universita',  quando  non  e'  possibile  avvalersi  di
prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente.
                              Art. 35.
      Gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Universita'
   1. I servizi amministrativi e tecnici  centrali  dell'Ateneo  sono
organizzati  in  divisioni  e  queste  possono  essere strutturate in
servizi, sezioni e uffici.
   2. L'istituzione delle divisioni, dei servizi e delle sezioni e la
ripartizione  delle  funzioni  tra  gli  stessi  e'   stabilita   con
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del
direttore  amministrativo.  La  costituzione  degli  uffici   e'   di
competenza del responsabile della divisione.
   3.  La delibera di cui al precedente comma si conforma ai seguenti
principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nel  decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nel presente statuto:
     a)  ripartizione  delle competenze nella loro interezza, in modo
da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
     b) unificazione dei compiti, in  modo  da  rendere  evidenti  le
responsabilita';
     c)  semplificazione  e  riduzione  delle  fasi  dei procedimenti
amministrativi;
     d) trasparenza, attraverso l'istituzione di  apposite  strutture
per   l'informazione   agli  studenti,  ai  docenti  e  al  personale
tecnico-amministrativo e l'attuazione  dei  principi  della  legge  7
agosto  1990,  n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso;
     e)  armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli
utenti;
     f)  flessibilita'  nell'organizzazione  degli  uffici  e   nella
gestione delle risorse umane;
     g)  previsione  di  controlli interni e verifiche dei risultati,
tramite anche la  definizione  di  strumenti  di  verifica  periodica
dell'organizzazione.
   4.   Il   consiglio   di  amministrazione,  sentito  il  direttore
amministrativo potra' stabilire l'istituzione di  uffici  di  diretta
collaborazione  con  gli organi di governo dell'Ateneo, per assolvere
funzioni di organizzazione, programmazione, comunicazione interna  ed
esterna, gestione delle procedure.
   5.   Il   consiglio   di  amministrazione,  sentito  il  direttore
amministrativo, potra' istituire uffici speciali  temporanei  per  il
soddisfacimento  di  esigenze  particolari,  per  la realizzazione di
particolari programmi e progetti di rilevante entita' e complessita',
per  la  proposta  e  la  realizzazione  di  progetti  innovativi   o
sperimentali,   per   lo   svolgimento   di   particolari   studi  ed
elaborazioni.  Gli  uffici   speciali   operano   tramite   l'impiego
coordinato  di  piu'  strutture  organizzative,  anche appartenenti a
diverse divisioni. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo
indica la struttura operativa permanente,  tra  quelle  previste  dal
presente statuto, alla quale l'ufficio medesimo e' equiparato.
   6.  Le  divisioni  sono  unita'  organizzative  a  responsabilita'
dirigenziale. I servizi, le sezioni e gli  uffici  sono  assegnati  a
dipendenti  di  ruolo  in  possesso  di adeguata qualifica funzionale
secondo le modalita' da definire nel regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 36.
                      Centri autonomi di spesa
   1.  Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza   e   la
contabilita',  in  conformita' ai principi della legge e a quelli del
presente statuto, definisce quali sono i centri autonomi di  spesa  e
stabilisce   i   contenuti   della   relativa   autonomia  negoziale,
patrimoniale e finanziaria.
                              Art. 37.
                        Sistema bibliotecario
   1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,  cui  afferiscono   le
biblioteche  e  i  centri  di  documentazione dell'Universita', ha lo
scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni  di
acquisizione,  conservazione  e  fruizione  del patrimonio librario e
documentale, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione
bibliografica.  A  tal  fine  e'   costituito   un   catalogo   unico
centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo.
   2.  Il  regolamento generale di Ateneo stabilisce le soglie minime
adeguate  di  risorse  e  di  servizi  e  le  norme  quadro  per   il
funzionamento   e   la  interconnessione  del  sistema  bibliotecario
d'Ateneo.
                              Art. 38.
                        Funzioni dirigenziali
   1. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni  dirigenziali  competono
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
   2.  I  dirigenti  e  i  titolari  di  funzioni  dirigenziali  sono
responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle
quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati in relazione  agli  obiettivi,  dei  rendimenti  e  dei
risultati  della  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica,
incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
   3. Le attribuzioni dei dirigenti amministrativi e dei titolari  di
funzioni dirigenziali non comprendono le attivita' proprie di ricerca
e di insegnamento.
   4.  Gli  incarichi di direzione delle strutture sono conferiti, su
proposta   del   direttore   amministrativo,   dal    consiglio    di
amministrazione  a  dipendenti  di  ruolo  in  possesso di formazione
culturale,  professionale,  capacita'  e  attitudini  adeguate   alle
funzioni  da  svolgere  e  che  abbiano  dimostrato, anche mediante i
risultati   conseguiti   nella   pregressa   esperienza   lavorativa,
l'idoneita'  ad  assumere le responsabilita' connesse con le funzioni
da svolgere.
   5. Entro il 1 ottobre di ogni anno, ciascun dirigente di divisione
presenta al direttore  amministrativo  una  relazione  sull'attivita'
svolta  nell'anno  precedente  e  il  programma  operativo per l'anno
successivo.
   6. Entro i successivi quindici giorni, il direttore amministrativo
presenta al consiglio di amministrazione un rapporto illustrativo dei
risultati raggiunti nell'anno precedente e dei programmi  per  l'anno
in corso, allegando la documentazione di cui al comma precedente.
   7.  Gli  incarichi  di cui al comma 4 sono conferiti a termine. Il
medesimo incarico di norma non puo' essere conferito per  un  periodo
consecutivo  superiore  a  sei  anni.  Il  rinnovo  dell'incarico  e'
disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei  risultati
ottenuti  dal  dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in
relazione all'assolvimento delle responsabilita' dirigenziali di  cui
al precedente comma 2.
   8. Ai dirigenti e ai titolari di funzione dirigenziale puo' essere
riconosciuta  una  indennita'  di  funzione  a  carico  del  bilancio
dell'Universita',  triennalmente   determinata   dal   consiglio   di
amministrazione.
   9.  Anche  a prescindere da eventuali specifiche azioni e sanzioni
disciplinari,  il  consiglio   di   amministrazione   puo'   revocare
anticipatamente  gli  incarichi  dirigenziali  conferiti ai sensi del
precedente comma 4 in caso  di  gravi  irregolarita'  nell'emanazione
degli  atti  o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento
delle  attivita'  o  nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  azione
assegnati  al  settore  di attivita', salvo che tali inadempienze non
siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal
dirigente, insieme a indicazioni sul loro  superamento,  in  modo  da
consentire   la   predisposizione   delle  correzioni  opportune  nei
programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.
   10. La revoca delle funzioni dirigenziali  e'  disposta  con  atto
motivato, previa contestazione all'interessato.
                              Art. 39.
                      Direttore amministrativo
   1.  Il  direttore  amministrativo esplica, anche in relazione agli
esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo,
direzione    e    controllo    nei    confronti     del     personale
dell'amministrazione.   Gli   altri   dirigenti  collaborano  con  il
direttore con compiti di integrazione  funzionale  per  le  strutture
operanti su ambiti connessi.
   2.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito  dal
consiglio di amministrazione su proposta del rettore a  un  dirigente
dell'Ateneo   o   di   altra  sede  universitaria,  ovvero  di  altra
amministrazione pubblica, previo nulla osta  dell'amministrazione  di
appartenenza,  con  delibera  motivata  nella  quale  si  pongano  in
rilievo,  tra  l'altro,  le  competenze  professionali  maturate  dal
candidato.
   3.  Con  delibera  di  conferimento dell'incarico, il consiglio di
amministrazione definisce le funzioni del  direttore  amministrativo.
Con  le  stesse  modalita'  possono  essere  apportati  mutamenti dei
compiti nel corso dell'espletamento del mandato.
   4. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito a  termine,
per  un  periodo  non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile per non
piu' di una volta consecutiva. Il rinnovo dell'incarico  e'  disposto
con  provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti
dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in  relazione
all'assolvimento   delle   responsabilita'  dirigenziali  di  cui  al
precedente art. 38, comma 2.
   5. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con
le modalita' e  per  le  ragioni  previste  dai  commi  9  e  10  del
precedente art. 38.
                              Art. 40.
                Accesso alle qualifiche dirigenziali
   1.  L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per
esami  indetto  dall'Universita',  ovvero   per   corso-concorso   in
conformita'  alle  norme  di legge, organizzato anche tra piu' atenei
sulla base di appositi accordi.
   2. I procedimenti  di  selezione  ed  i  requisiti  per  l'accesso
saranno  definiti nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' sulla base dei seguenti  principi,  nonche'
di quelli contenuti nel precedente art. 38:
     a)  alta qualificazione documentabile con gli studi compiuti, la
formazione ricorrente e i documenti prodotti;
     b) specifica esperienza professionale;
     c)  composizione  delle  commissioni  con  esperti  di   provata
competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti tra dirigenti della
pubblica  amministrazione  e  docenti,   tutti   esterni   a   questa
Universita'.
                              Art. 41.
                 Esercizio delle funzioni decentrate
   1.  Le  funzioni  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed  economico
dei professori universitari e dei ricercatori dell'Universita', fatte
salve  le  competenze  e  le  norme  vigenti  in materia di concorsi,
nonche'  le  norme  vigenti  in  materia  di  stato  giuridico,  sono
attribuite,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, all'Universita' stessa. Questa esercita  tali  funzioni
nelle forme stabilite dal regolamento generale di Ateneo, provvedendo
comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'.
                              Art. 42.
                        Nucleo di valutazione
   1.   Con   decreto  del  rettore  viene  istituito  il  nucleo  di
valutazione  con  il  compito  di  verificare,  mediante  valutazioni
comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  la  realizzazione degli
obiettivi,  la  corretta  ed   economica   gestione   delle   risorse
finanziarie,   l'imparzialita'   e   il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa, la produttivita'  della  ricerca  e  della  didattica
secondo  le modalita' e con i poteri regolati dalla legge. In casi di
particolare  complessita',  il  consiglio  di  amministrazione   puo'
deliberare  apposite  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o privati
particolarmente  qualificati  in  tecniche  di  valutazione   e   nel
controllo di gestione.
   2.  I  componenti  del  nucleo  di valutazione sono scelti tenendo
conto delle  diverse  competenze  nell'Universita'.  Essi  durano  in
carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
   3. Il rettore, con il decreto di nomina dei componenti del nucleo,
puo'  disporre  l'articolazione  del  nucleo  medesimo in tre sezioni
aventi ad oggetto rispettivamente il controllo sulla  ricerca,  sulla
didattica e la gestione amministrativa.
   4.  Con il decreto di cui al comma precedente il rettore provvede,
altresi', alla nomina del coordinatore del nucleo e alla  nomina  dei
responsabili delle singole sezioni.
   5.  Il  nucleo  di  valutazione  opera  in  posizione di autonomia
rispetto alla struttura amministrativa, risponde esclusivamente  agli
organi  di  governo  dell'Universita',  puo' avvalersi di un apposito
contingente di personale, ha accesso ai  documenti  amministrativi  e
puo'  richiedere,  oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici
amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca.
   6. Il  nucleo  di  valutazione  determina  annualmente,  anche  su
indicazione  degli  organi di governo, i parametri di riferimento del
controllo. Esso riferisce  semestralmente  sui  risultati  della  sua
attivita' al consiglio di amministrazione e al rettore.
                              Art. 43.
                    Formazione e professionalita'
   1.  L'Universita'  promuove  la crescita professionale di tutto il
personale tecnico  e  amministrativo.  A  tal  fine  definisce  piani
pluriennali  e  programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento
professionale, in attuazione dei quali organizza  anche  direttamente
incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.
                              Titolo VI
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 44.
                          Incompatibilita'
   Le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, preside, direttore di
dipartimento  o  di  struttura  equiparata,  membro  del consiglio di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione  e
di  componente  elettivo  dei senato degli studenti e dei consigli di
facolta',  salvo  che  non  sia  diversamente  disposto,   non   sono
cumulabili   e   non  possono  protrarsi  per  piu'  di  due  mandati
consecutivi.
                              Art. 45.
       Mandati elettivi degli organi individuali e collegiali
   1. Per garantire continuita' e  regolarita'  di  svolgimento  alle
attivita'  dell'Ateneo,  il  rettore,  i  componenti del consiglio di
amministrazione, i presidi di facolta', i direttori di dipartimento e
di istituto e i presidenti di consiglio di corso di studio completano
i mandati previsti al momento delle elezioni, salvo il rispetto delle
disposizioni sulla incompatibilita' previste dal precedente art. 44.
   2.  I  mandati  relativi  a  organi di governo dell'Universita' in
corso al momento di  entrata  in  vigore  del  presente  statuto  non
rientrano nel computo ai fini della non eleggibilita'.
                              Art. 46.
    Integrazione del senato accademico, dei consigli di facolta'
dei consigli di dipartimento ed istituzione del senato degli studenti
   1.  Entro  i  quindici  giorni  successivi alla data di entrata in
vigore dello statuto, il rettore indice le elezioni delle  componenti
elettive  del  senato  accademico,  dei  consigli  di  facolta',  dei
consigli di dipartimento e del senato degli studenti.
   2. Entro quindici giorni dalla data  delle  elezioni,  il  rettore
proclama  i  risultati  delle elezioni e nomina con proprio decreto i
componenti elettivi degli organi di cui al precedente comma 1.
   3. Entro i  quindici  giorni  successivi  alla  proclamazione  dei
risultati   di   cui   al   precedente  comma  2,  le  rappresentanze
studentesche  all'interno  dei  consigli  di  facolta'  designano   i
rappresentanti di rispettiva competenza nel senato degli studenti. La
mancata  designazione  entro  il  termine  predetto  non impedisce la
costituzione del senato degli studenti la cui composizione,  fino  al
verificarsi  della  designazione  mancante,  corrisponde  a tutti gli
effetti alla somma del numero dei membri effettivamente eletti  e  di
quelli facenti parte di diritto dell'organo medesimo.
   4.  Entro  i  dieci  giorni successivi alle designazioni di cui al
precedente  comma  3,  il  rettore  nomina  con  proprio  decreto   i
componenti  del  senato degli studenti designati dalle rappresentanze
studentesche.
                              Art. 47.
                 Adozione dei regolamenti di Ateneo
   1. Il senato accademico approva i regolamenti di Ateneo di propria
competenza nella composizione  prevista  dall'art.  10  del  presente
statuto,  a  seguito  dell'espletamento  delle  procedure  di  cui al
precedente art. 46.
                              Art. 48.
   Durata degli incarichi dei titolari degli uffici amministrativi
   1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  statuto,  gli  organi  competenti provvedono a determinare,
quando gia' non determinata  in  precedenza  e  in  conformita'  alle
disposizioni   del   presente  statuto,  la  durata  degli  incarichi
dirigenziali di uffici amministrativi gia' conferiti o ad adeguare la
durata stessa, ove gia'  fissata  con  atti  precedenti,  ai  termini
previsti nello statuto medesimo.
   2.  Le  norme sul rinnovo degli incarichi dirigenziali di funzioni
amministrative si applicano dal momento della determinazione  di  cui
al  precedente  comma  1, o della eventuale precedente determinazione
della durata dell'incarico.
                              Art. 49.
                           I s t i t u t i
   1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della disposizione di cui
al precedente art. 30,  gli  istituti  sono  tenuti  a  confluire  in
strutture dipartimentali.
                              Art. 50.
                      Attuazione dello statuto
   1.  Annualmente  il rettore presenta alla conferenza di Ateneo una
relazione sullo stato di attuazione dello statuto e, sulla base delle
valutazioni in essa contenute, adotta le iniziative necessarie per le
eventuali modifiche o integrazioni.
                              Art. 51.
                Adeguamento dei regolamenti di Ateneo
                   alle disposizioni dello statuto
   1. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
statuto,  i  regolamenti di Ateneo vengono adeguati alle disposizioni
dello statuto medesimo.
                              Art. 52.
                   Entrata in vigore dello statuto
  1. Il presente statuto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   2.   Qualora   il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi  dell'art.  6,  comma  10,  della
legge n. 168 del 1989, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede
giurisdizionale  per vizi di legittimita' contro il decreto di cui al
comma precedente, il rettore, sentito il senato accademico,  provvede
a  emanare  con  apposito  decreto  le  disposizioni  non  oggetto di
impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale.