AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1 marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236". I DD.LL. n. 1/1996, n. 99/1996 e n. 236/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996, n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1996 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina. 2. Ai fini indicati nel comma 1, e' inviato nella "ex" Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate. (( 2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al )) (( processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il )) (( Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai )) (( sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive )) (( modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, )) (( limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal )) (( Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto )) (( alla sua responsabilita', obiettori di coscienza che ne )) (( facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ne' )) (( interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente )) (( militare italiano e sotto la totale responsabilita' degli enti )) (( presso cui detti obiettori prestano servizio. ))