AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1
marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236". I DD.LL. n. 1/1996,  n.
99/1996  e  n.  236/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei
termini  costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.    52
del  2  marzo  1996,  n.  101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio
1996.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1996 si procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni  della
NATO  nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione
del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n.
1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.
  2. Ai fini indicati nel comma 1, e' inviato nella "ex"  Jugoslavia,
non  oltre  il  31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze
armate.
(( 2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al       ))
(( processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il ))
(( Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai      ))
(( sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive        ))
(( modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia,    ))
(( limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal    ))
(( Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto ))
(( alla sua responsabilita', obiettori di coscienza che ne         ))
(( facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ne'    ))
(( interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente  ))
(( militare italiano e sotto la totale responsabilita' degli enti  ))
(( presso cui detti obiettori prestano servizio.                   ))