Art. 3.
  1.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto-legge  e  nei limiti
temporali di cui all'articolo 1, e' autorizzata la cessione in uso di
mezzi, nonche' la cessione a titolo gratuito di materiali di  consumo
e  di  supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai
contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.
  2. La cessione di beni di consumo e servizi alle  autorita'  locali
operanti   in  Bosnia  e'  consentita  esclusivamente  per  finalita'
umanitarie.