Art. 4.
  1.  Per le finalita' del presente decreto e nei limiti temporali di
cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso
di necessita' ed urgenza, a ricorrere  agli  acquisti  e  lavori,  da
eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.
  2.  La  facolta' prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti  e
lavori,  di  vitale importanza ai fini del successo della operazione,
da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti  di  assegnazione
sui   pertinenti   capitoli   di  bilancio,  concerne  esclusivamente
l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e
19) del predetto articolo.