(all. 1 - art. 1)
                                                            ANNESSO A
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
              AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "DAUNIA"
                               Art. 1.
   L'indicazione geografica  tipica  "Daunia",  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   L'indicazione  geografica tipica "Daunia" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati   per   la   provincia  di  Foggia,  a  bacca  di  colore
corrispondente.
   L'indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione  di
uno  dei  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati per la provincia di
Foggia  -  esclusi  i  vitigni  Montepulciano  e  Ottavianello  -  e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia  di  Foggia,
fino ad un massimo del 15%.
   I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "Daunia"  con  la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, passito,
limitatamente  ai  bianchi  e  ai  rossi,  e  novello,   quest'ultima
limitatamente ai rossi.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati  con  l'indicazione  geografica  tipica
"Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia
di Foggia.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" bianco, rosso e rosato
a  tonnellate  22;  per  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica
"Daunia", con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.
   Per  quanto  concerne  la  resa  per  ettaro in coltura promiscua,
questa deve essere rapportata a quella  della  coltura  specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Daunia", seguita o meno dal  riferimento  al  nome
del  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,0% per i rosati;
    10,5% per i rossi.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia   frizzante
possono,  in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
     Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica
tipica "Daunia" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.
   Per  le  uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica
tipica "Daunia" passito e' consentito un leggero appassimento,  anche
sulla pianta.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Daunia", anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Daunia" bianco 10,5%
    "Daunia" rosso 11,0%
    "Daunia" rosato 11,0%
    "Daunia" novello 11,0%
    "Daunia" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   All'indicazione  geografica  tipica "Daunia" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Daunia" puo' essere  utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali  si  intende  utilizzare
l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.