(all. 2 - art. 1)
                                                            ANNESSO B
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
              AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "MURGIA"
                               Art. 1.
   L'indicazione geografica  tipica  "Murgia",  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   L'indicazione  geografica tipica "Murgia" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati   per   la   provincia   di   Bari,  a  bacca  di  colore
corrispondente.
   L'indicazione  geografica   tipica   "Murgia"   bianco,   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Bianco d'Alessano;
    Bombino bianco;
    Chardonnay;
    Fiano;
    Garganega;
    Greco;
    Malvasia;
    Moscatello selvatico;
    Moscato bianco;
    Pampanuto;
    Pinot bianco;
    Sauvignon;
    Verdeca,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Murgia"   rosato   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Aglianico;
    Bombino nero;
    Pinot nero;
    Sangiovese;
    Uva di Troia,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Murgia"   rosso   con    la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Aglianico;
    Aleatico;
    Cabernet;
    Cabernet Sauvignon;
    Lambrusco;
    Pinot nero;
    Primitivo;
    Sangiovese;
    Uva di Troia,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di  Bari  fino
ad un massimo del 15%.
   I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "Murgia"  con  la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, passito,
limitatamente  ai  bianchi  e  ai  rossi,  e  novello,   quest'ultima
limitatamente ai rossi.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati  con  l'indicazione  geografica  tipica
"Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia
di Bari.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Murgia"  bianco,  rosso  e
rosato,  con o senza specificazione del vitigno, a tonnellate 19; per
i  vini  ad  indicazione   geografica   tipica   "Murgia",   con   la
specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo a tonnellate 15.
   Per  quanto  concerne  la  resa  per  ettaro in coltura promiscua,
questa deve essere rapportata a quella  della  coltura  specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Murgia", seguita o meno dal  riferimento  al  nome
del  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,0% per i rosati;
    10,5% per i rossi.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia   frizzante
possono,  in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5 % vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica
tipica "Murgia" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.
   Per  le  uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica
tipica "Murgia" passito e' consentito un leggero appassimento,  anche
sulla pianta.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Murgia", anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Murgia" bianco 10,5%;
    "Murgia" rosso 11,0%;
    "Murgia" rosato 11,0%;
    "Murgia" novello 11,0%;
    "Murgia" passito secondo la vigente normativa.
   La  tipologia  frizzante  all'atto dell'immissione al consumo puo'
avere un titolo alcolometrico totale minimo di 9,5%.
                               Art. 7.
   All'indicazione geografica tipica "Murgia" e'  vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione geografica tipica "Murgia" puo' essere utilizzata
come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti,
coltivati  nell'ambito  del territorio delimitato nel precedente art.
3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei  vini  a  denominazione  di
origine,  a  condizione  che i vini per i quali si intende utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.