(all. 3 - art. 1)
                                                            ANNESSO C
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
             AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "SALENTO"
                               Art. 1.
   L'indicazione geografica  "Salento",  accompagnata  o  meno  dalle
specificazioni  previste  dal presente disciplinare di produzione, e'
riservata ai mosti e ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   L'indicazione geografica tipica "Salento" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Salento", bianchi e rossi
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti, composti
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di
colore corrispondente.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Salento" rosato devono
essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno
Negroamaro.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto   vino   le   uve
provenienti  da vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per
le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 30%.
   L'indicazione  geografica  tipica   "Salento"   bianco,   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Bombino bianco;
    Chardonnay;
    Fiano;
    Garganega;
    Greco;
    Malvasia;
    Moscato;
    Pinot bianco;
    Sauvignon;
    Trebbiano;
    Verdeca;
    Vermentino,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Salento"   rosso   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Aleatico;
    Cabernet;
    Cabernet Sauvignon;
    Lambrusco;
    Malvasia;
    Negroamaro;
    Primitivo,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per le  province  di  Brindisi,
Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Salento"   rosato,  con  la
specificazione del vitigno Negroamaro e' riservata al  vino  ottenuto
dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
vino sopra indicato, le uve dei vitigni a  bacca  nera,  raccomandati
e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, fino ad
un massimo del 15%.
   I   vini   ad  indicazione  geografica  tipica  "Salento"  con  la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, passito,
limitatamente  ai  bianchi  e  ai  rossi,  e  novello,   quest'ultima
limitatamente ai rossi.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati  con  l'indicazione  geografica  tipica
"Salento"  comprende  i  territori  amministrativi  delle province di
Brindisi, Lecce e Taranto.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione geografica tipica "Salento" a tonnellate 14 per
la tipologia rosso  Primitivo;  a  tonnellate  19  per  le  tipologie
derivate  da uve a bacca nera; a tonnellate 22 per quelle derivate da
uve a bacca bianca.
   Per quanto concerne la  resa  per  ettaro  in  coltura  promiscua,
questa  deve  essere  rapportata a quella della coltura specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Salento", seguita o meno dal riferimento al nome
del vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    11,0% per i rosati;
    11,5% per i rossi;
    12,0% per il Primitivo.
   Le   uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia  frizzante
possono, in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione  delle  tipologie rosato e passito per le quali la resa non
deve essere superiore al 50%.
   Per  le  uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica
tipica "Salento" passito e' consentito un leggero appassimento, anche
sulla pianta.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Salento",  anche  con  la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Salento" bianco 10,5%;
    "Salento" rosso 12,0%;
    "Salento" rosato 11,5%;
    "Salento" novello 11,0%;
    "Salento" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   All'indicazione geografica tipica "Salento" e' vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164, l'indicazione geografica tipica "Salento" puo' essere utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali  si  intende  utilizzare
l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.