(all. 4 - art. 1)
                                                            ANNESSO D
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
            AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TARANTINO"
                               Art. 1.
   L'indicazione geografica tipica "Tarantino", accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   L'indicazione geografica tipica "Tarantino" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Tarantino", bianchi e
rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti,  composti
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia  di  Taranto,  a  bacca   di   colore
corrispondente.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" rosati devono
essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vitigni  a  bacca   nera,
raccomandati  e/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate
in rosato.
   L'indicazione geografica tipica "Tarantino", con la specificazione
di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la  provincia  di
Taranto, esclusi i vitigni Montepulciano e Ottavianello, e' riservata
ai  vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia  di  Taranto
fino ad un massimo del 15%.
   La  specificazione del nome del vitigno Negroamaro e Malvasia nera
e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti  dalla  vinificazione  delle
uve di detti vitigni nelle seguenti percentuali:
    Negroamaro 70-80%;
    Malvasia nera 20-30%.
  I   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Tarantino"  con  la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, passito,
limitatamente  ai  bianchi  e  ai  rossi,  e  novello,   quest'ultima
limitatamente ai rossi.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Tarantino"   comprende   l'intero  territorio  amministrativo  della
provincia di Taranto.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  non  deve  essere  superiore
rispettivamente   per   i   vini  ad  indicazione  geografica  tipica
"Tarantino" bianchi a  tonnellate  22;  per  i  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Tarantino" rossi e rosati a tonnellate 19; per i
vini  ad  indicazione   geografica   tipica   "Tarantino",   con   la
specificazione del nome del vitigno, a tonnellate 18.
   Per  quanto  concerne  la  resa  per  ettaro in coltura promiscua,
questa deve essere rapportata a quella  della  coltura  specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Tarantino", seguita o meno dal riferimento al nome
del vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,5% per i rosati;
    11,5% per i rossi.
   Le   uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia  frizzante
possono, in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al  75%  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.
   Per  le uve destinate alla produzione della indicazione geografica
tipica "Tarantino" passito e'  consentito  un  leggero  appassimento,
anche sulla pianta.
                               Art. 6.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Tarantino" bianco 10,0%;
    "Tarantino" rosso 11,5%;
    "Tarantino" rosato 11,0%;
    "Tarantino" novello 11,0%;
    "Tarantino" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   All'indicazione   geografica   tipica   "Tarantino"   e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,   l'indicazione   geografica   tipica  "Tarantino"  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.