ANNESSO D DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TARANTINO" Art. 1. L'indicazione geografica tipica "Tarantino", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica "Tarantino" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, a bacca di colore corrispondente. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate in rosato. L'indicazione geografica tipica "Tarantino", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, esclusi i vitigni Montepulciano e Ottavianello, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto fino ad un massimo del 15%. La specificazione del nome del vitigno Negroamaro e Malvasia nera e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve di detti vitigni nelle seguenti percentuali: Negroamaro 70-80%; Malvasia nera 20-30%. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente ai rossi. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Tarantino" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Taranto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" bianchi a tonnellate 22; per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" rossi e rosati a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", con la specificazione del nome del vitigno, a tonnellate 18. Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 11,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%. Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Tarantino" passito e' consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Tarantino" bianco 10,0%; "Tarantino" rosso 11,5%; "Tarantino" rosato 11,0%; "Tarantino" novello 11,0%; "Tarantino" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. All'indicazione geografica tipica "Tarantino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Tarantino" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.