(all. 5 - art. 1)
                                                            ANNESSO E
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
          AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "VALLE D'ITRIA"
                               Art. 1.
   L'indicazione geografica tipica "Valle  d'Itria",  accompagnata  o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da  vigneti,
composti  nell'ambito  aziendale,  da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a  bacca
di colore corrispondente.
   L'indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  bianco con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Bianco d'Alessano;
    Bombino bianco;
    Chardonnay;
    Fiano;
    Impigno;
    Malvasia;
    Moscatello selvatico;
    Moscato bianco;
    Pinot bianco;
    Sauvignon;
    Trebbiano;
    Verdeca,
e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  rosso  con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Aleatico;
    Cabernet;
    Cabernet Sauvignon;
    Malvasia nera;
    Negroamaro;
    Pinot nero;
    Primitivo;
    Sangiovese,
e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  rosato con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Cabernet;
    Malvasia nera;
    Negroamaro;
    Pinot;
    Primitivo;
    Sangiovese,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati  e/o  autorizzati  per  le  province  di  Bari,
Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Valle d'Itria" con la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, passito,
limitatamente  ai  bianchi  e  ai  rossi,  e  novello,   quest'ultima
limitatamente ai rossi.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Valle  d'Itria"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo dei
comuni di Alberobello e Locorotondo  in  provincia  di  Bari;  Ceglie
Messapico,  Cisternino,  Fasano  e  Ostuni  in provincia di Brindisi;
Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale, non deve essere superiore per
tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica  tipica  "Valle
d'Itria", con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.
   Per  quanto  concerne  la  resa  per  ettaro in coltura promiscua,
questa deve essere rapportata a quella  della  coltura  specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento  al
nome  del  vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,5% per i rosati;
    11,0% per i rossi.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia   frizzante
possono,  in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%  per  tutti  i tipi di vino, ad
eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.
   Per  le uve destinate alla produzione della indicazione geografica
tipica "Valle d'Itria" passito e' consentito un leggero appassimento,
anche sulla pianta.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con
la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione  al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Valle d'Itria" bianco 10,5%;
    "Valle d'Itria" rosso 11,5%;
    "Valle d'Itria" rosato 11,0%;
    "Valle d'Itria" novello 11,0%;
    "Valle d'Itria" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   All'indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.