(all. 6 - art. 1)
                                                            ANNESSO F
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
              AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "PUGLIA"
                               Art. 1.
   L'indicazione geografica  tipica  "Puglia",  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   L'indicazione  geografica tipica "Puglia" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per le rispettive province di cui all'art. 3, a bacca di
colore corrispondente.
   L'indicazione geografica tipica "Puglia", con la specificazione di
uno dei sotto indicati vitigni:
    Aglianico;
    Aleatico;
    Bianco di Alessano;
    Bombino bianco;
    Bombino nero;
    Cabernet;
    Cabernet Sauvignon;
    Chardonnay;
    Falanghina;
    Fiano;
    Greco;
    Lambrusco;
    Malvasia bianca;
    Malvasia nera;
    Moscatello selvatico;
    Moscato bianco;
    Negroamaro;
    Pampanuto;
    Pinot bianco;
    Pinot nero;
    Primitivo;
    Riesling;
    Sangiovese;
    Sauvignon;
    Trebbiano;
    Uva di Troia;
    Verdeca,
e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve
provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province
della regione Puglia fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Puglia"   con   la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  di  cui  al presente articolo,
possono essere prodotti anche  nelle  tipologie  frizzante,  passito,
limitatamente   ai  bianchi  e  ai  rossi,  e  novello,  quest'ultima
limitatamente ai rossi.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Puglia" comprende i territori amministrativi delle province di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata   nell'ambito  aziendale,  non  deve  essere  superiore
rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica  "Puglia"
bianco,  rosso  e  rosato,  anche  con la specificazione del vitigno,
esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 22; per  i  vini
ad  indicazione geografica tipica "Puglia", con la specificazione dei
vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 18.
   Per quanto concerne la  resa  per  ettaro  in  coltura  promiscua,
questa  deve  essere  rapportata a quella della coltura specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Puglia",  seguita o meno dal riferimento al nome
del vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    9,5% per i rosati;
    10,0% per i rossi.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al  75%  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.
   Per  le uve destinate alla produzione della indicazione geografica
tipica "Puglia" passito e' consentito un leggero appassimento,  anche
sulla pianta.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Puglia", anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Puglia" bianco 10,0%;
    "Puglia" rosso 10,5%;
    "Puglia" rosato 10,0%;
    "Puglia" novello 11,0%;
    "Puglia" passito secondo la vigente normativa.
   I   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Puglia"  frizzante
all'atto  dell'immissione  al  consumo  possono   avere   un   titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.
                               Art. 7.
   All'indicazione  geografica  tipica "Puglia" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Puglia" puo' essere  utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.