Art. 10.
  1. All'art. 2, quarta riga, del disciplinare di produzione dei vini
ad  indicazione  geografica  tipica "Calabria", approvato con decreto
dirigenziale  27  ottobre  1995,  alle  parole  "rossi,  anche  nelle
tipologie frizzante e passito" devono intendersi sostituite le parole
"rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello".
  2.  All'art.  6,  del  predetto  disciplinare  di  produzione, sono
aggiunte le parole - "Calabria" passito: 15%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI