Art. 10. 1. All'art. 2, quarta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Calabria", approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, alle parole "rossi, anche nelle tipologie frizzante e passito" devono intendersi sostituite le parole "rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello". 2. All'art. 6, del predetto disciplinare di produzione, sono aggiunte le parole - "Calabria" passito: 15%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 1996 Il dirigente: ADINOLFI