Art. 3.
  1.  All'art.  4, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica  "Bivongi",  approvato  con  decreto
dirigenziale  27  ottobre  1995,  sono soppresse le parole "seguita o
meno dal riferimento al vitigno".
  2. All'art. 6, prima e seconda riga, del predetto  disciplinare  di
produzione, sono soppresse le parole "anche con la specificazione del
vitigno".