Art. 3. 1. All'art. 4, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Bivongi", approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le parole "seguita o meno dal riferimento al vitigno". 2. All'art. 6, prima e seconda riga, del predetto disciplinare di produzione, sono soppresse le parole "anche con la specificazione del vitigno".