Art. 7. 1. All'art. 4, nona riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Palizzi", "Pellaro", "Scilla", approvati con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le parole "seguita o meno dal riferimento al vitigno". 2. All'art. 6, prima e seconda riga, dei predetti disciplinari di produzione, sono soppresse le parole "anche con la specificazione del nome del vitigno".