Art. 7.
  1.  All'art.  4, nona riga, dei disciplinari di produzione dei vini
ad indicazione  geografica  tipica  "Palizzi",  "Pellaro",  "Scilla",
approvati con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le
parole "seguita o meno dal riferimento al vitigno".
  2.  All'art.  6, prima e seconda riga, dei predetti disciplinari di
produzione, sono soppresse le parole "anche con la specificazione del
nome del vitigno".