IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome; Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995, ed in particolare l'art. 3 che prevede un aumento nella misura massima del 20% dei limiti delle produzioni massime di uva per ettaro di vigneto, nell'ambito aziendale; Visto il Regolamento del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche, con il quale, tra l'altro, si prevedono disposizioni concernenti l'arricchimento e il taglio dei vini da tavola; Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad ottenere, a titolo definitivo, l'aumento del 20% dei limiti massimi delle produzioni di uva per ettaro dei vigneti destinati, nell'ambito aziendale, a produrre vini da tavola ad indicazione geografica tipica, gia' previsto per la vendemmia 1995 dai propri decreti in precedenza citati; Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad ottenere l'innalzamento all'80% del limite massimo della resa dell'uva in vino, in luogo dell'attuale limite del 75%; Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad adeguare la situazione dei vini ad indicazione geografica tipica a quella dei vini da tavola, per quanto concerne la facolta' di consentire a favore degli stessi, come previsto dalla normativa comunitaria, l'arricchimento e il taglio nei limiti del 15%, anche in presenza del riferimento al nome del vitigno e/o all'annata di produzione; Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in accoglimento delle istanze presentate e riguardanti la facolta' di arricchimento la possibilita' dei tagli, l'aumento della produzione massima di uva per ettaro, l'aumento della resa massima dell'uva in vino, nei termini sopra indicati, a decorrere dalla vendemmia 1996; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' dei suddetti pareri del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalita', da intendersi modificative e integrative delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica e nei successivi decreti di modifica degli stessi; Considerato che le disposizioni di cui trattasi in conformita' ai pareri gia' citati del Comitato predetto devono decorrere dalla vendemmia 1996 e devono riguardare tutti i vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. I limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, transitoriamente aumentati ai sensi del decreto dirigenziale 15 dicembre 1995 per la vendemmia 1995, sono elevati, in via definitiva, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale.