IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazioni di origine dei
vini;
  Visti i propri decreti con  i  quali  sono  state  riconosciute  le
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini da tavola prodotti nelle
regioni e province autonome del territorio  nazionale  e  sono  stati
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visti  i  propri  decreti  con i quali sono stati modificati alcuni
disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visto  il  proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni
concernenti alcune modificazioni  ai  disciplinari  di  produzione  e
l'attuazione  di  adempimenti  conseguenti  al  riconoscimento  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini  prodotti  nella  vendemmia
1995,  ed in particolare l'art. 3 che prevede un aumento nella misura
massima del 20% dei limiti delle produzioni massime di uva per ettaro
di vigneto, nell'ambito aziendale;
  Visto il Regolamento del Consiglio n. 822/87  del  16  marzo  1987,
relativo   all'organizzazione   comune  del  mercato  vitivinicolo  e
successive  modifiche,  con  il  quale,  tra  l'altro,  si  prevedono
disposizioni  concernenti  l'arricchimento  e  il  taglio dei vini da
tavola;
  Viste le istanze presentate da alcuni  enti  ed  organizzazioni  di
categoria,  legittimati  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 2 del
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  348  del  1994,
tendenti  ad  ottenere,  a  titolo  definitivo, l'aumento del 20% dei
limiti massimi  delle  produzioni  di  uva  per  ettaro  dei  vigneti
destinati,  nell'ambito  aziendale,  a  produrre  vini  da  tavola ad
indicazione geografica tipica, gia' previsto per  la  vendemmia  1995
dai propri decreti in precedenza citati;
  Viste  le  istanze  presentate  da alcuni enti ed organizzazioni di
categoria, legittimati ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  2  del
gia'  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994,
tendenti ad ottenere l'innalzamento all'80% del limite massimo  della
resa dell'uva in vino, in luogo dell'attuale limite del 75%;
  Viste  le  istanze  presentate  da alcuni enti ed organizzazioni di
categoria, legittimati ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  2  del
gia'  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994,
tendenti ad adeguare la situazione dei vini ad indicazione geografica
tipica a quella dei vini da tavola, per quanto concerne  la  facolta'
di  consentire  a  favore degli stessi, come previsto dalla normativa
comunitaria, l'arricchimento e il taglio nei limiti del 15%, anche in
presenza  del  riferimento  al  nome  del  vitigno  e/o all'annata di
produzione;
  Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini in accoglimento delle istanze presentate
e riguardanti la facolta' di arricchimento la possibilita' dei tagli,
l'aumento della produzione massima di uva per ettaro, l'aumento della
resa  massima  dell'uva  in  vino,  nei  termini  sopra  indicati,  a
decorrere dalla vendemmia 1996;
  Ritenuto  di  doversi provvedere in conformita' dei suddetti pareri
del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere
di  generalita',  da  intendersi  modificative  e  integrative  delle
disposizioni  contenute  nei  disciplinari  di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica e nei successivi  decreti  di  modifica
degli stessi;
  Considerato  che  le disposizioni di cui trattasi in conformita' ai
pareri gia' citati  del  Comitato  predetto  devono  decorrere  dalla
vendemmia  1996  e  devono  riguardare  tutti  i  vini  da  tavola ad
indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale;
  Considerato che l'art. 4 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  1994, n. 348, concernente la procedura per il
riconoscimento delle denominazioni di origine  e  l'approvazione  dei
relativi  disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti
e le approvazioni  dei  disciplinari  si  provveda  con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto
in  coltura  specializzata,  nell'ambito  aziendale,  indicati  negli
articoli  4  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica, transitoriamente aumentati ai  sensi  del  decreto
dirigenziale 15 dicembre 1995 per la vendemmia 1995, sono elevati, in
via  definitiva,  nella  misura  del  20%,  con  arrotondamento  alla
tonnellata  di  uva  prodotta,  per  tutti  i  vini  ad   indicazione
geografica tipica prodotti nel territorio nazionale.