Art. 2.
  1. I limiti massimi delle rese dell'uva in vino finito, pronto  per
il  consumo, indicati negli articoli 5 dei disciplinari di produzione
dei vini ad indicazione geografica tipica, sono fissati  all'80%  per
tutte le tipologie.
  2.  Qualora  venga  superato il limite, come fissato nel precedente
comma, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare  la  relativa
indicazione geografica tipica.
  3.  Qualora  siano previsti nei citati articoli dei disciplinari di
produzione, piu' limiti di resa dell'uva in vino finito rapportati  a
diverse  tipologie, i limiti relativi alle tipologie rosato e passito
non vengono modificati.
  4. Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti  dai
processi  di  vinificazione  delle  tipologie indicate nel precedente
comma, fino al raggiungimento del citato limite dell'80%, di  cui  al
primo   comma  del  presente  articolo,  non  sono  destinabili  alla
produzione di alcun vino ad indicazione  geografica  tipica,  ma  non
comportano  la  decadenza  del  diritto  alla  indicazione geografica
tipica  con  la  qualificazione  di  rosato  o  di  passito  per   il
quantitativo prodotto nei rispettivi specifici limiti.
  5.  L'eventuale  superamento totale del limite dell'80% comporta la
decadenza del diritto alla indicazione geografica tipica per tutto il
prodotto.