Art. 2. 1. I limiti massimi delle rese dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, indicati negli articoli 5 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, sono fissati all'80% per tutte le tipologie. 2. Qualora venga superato il limite, come fissato nel precedente comma, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la relativa indicazione geografica tipica. 3. Qualora siano previsti nei citati articoli dei disciplinari di produzione, piu' limiti di resa dell'uva in vino finito rapportati a diverse tipologie, i limiti relativi alle tipologie rosato e passito non vengono modificati. 4. Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai processi di vinificazione delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al raggiungimento del citato limite dell'80%, di cui al primo comma del presente articolo, non sono destinabili alla produzione di alcun vino ad indicazione geografica tipica, ma non comportano la decadenza del diritto alla indicazione geografica tipica con la qualificazione di rosato o di passito per il quantitativo prodotto nei rispettivi specifici limiti. 5. L'eventuale superamento totale del limite dell'80% comporta la decadenza del diritto alla indicazione geografica tipica per tutto il prodotto.