Art. 3. 1. E' consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa comunitaria. 2. Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.