Art. 3.
  1. E' consentito, a  favore  dei  vini  da  tavola  ad  indicazione
geografica   tipica,  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale mediante la pratica dell'arricchimento  da  effettuarsi  nei
limiti e con le modalita' previsti dalla normativa comunitaria.
  2. Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase,
devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri
e  documenti  e non devono determinare alcun aumento quantitativo del
prodotto finito.