Art. 4.
  1. E' consentito, a  favore  dei  vini  da  tavola  ad  indicazione
geografica  tipica,  il  taglio con mosti e vini provenienti anche da
territori situati al di fuori delle  zone  di  produzione  delimitate
dagli  articoli  3  dei  rispettivi disciplinari di produzione, nella
misura non eccedente il limite del 15%.
  2. Per i vini da tavola ad indicazione geografica  tipica,  recanti
nella loro designazione e presentazione il riferimento al nome di uno
o  piu'  vitigni  e/o  all'annata  di  produzione  delle uve, qualora
sottoposti al taglio nei limiti e alle condizioni  di  cui  al  comma
precedente,  non  decade il diritto all'utilizzazione dei riferimenti
predetti.