Art. 4. 1. E' consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, il taglio con mosti e vini provenienti anche da territori situati al di fuori delle zone di produzione delimitate dagli articoli 3 dei rispettivi disciplinari di produzione, nella misura non eccedente il limite del 15%. 2. Per i vini da tavola ad indicazione geografica tipica, recanti nella loro designazione e presentazione il riferimento al nome di uno o piu' vitigni e/o all'annata di produzione delle uve, qualora sottoposti al taglio nei limiti e alle condizioni di cui al comma precedente, non decade il diritto all'utilizzazione dei riferimenti predetti.