(all. 1 - art. 1)
                            CAPITOLO III
          CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO
                    DEL FONDO IMMOBILIARE CHIUSO
   Il regolamento dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
contiene  le disposizioni riguardanti il funzionamento dell'organismo
e i rapporti tra  gli  investitori  e  la  societa'  di  gestione  in
conformita'  alle  previsioni  della  legge.  Le societa' di gestione
redigono il testo dei regolamenti sulla  base  dei  criteri  generali
emanati  dall'organo di Vigilanza che si riportano di seguito, avendo
cura di procedere nella redazione del testo tenendo conto anche della
successione degli argomenti appresso adottata.
   I presenti criteri  riguardano  sia  i  fondi  immobiliari  chiusi
istituiti  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  (di seguito "fondi
ordinari")  sia  i  fondi  immobiliari  chiusi  istituiti  ai   sensi
dell'art. 14-bis della legge (di seguito "fondi istituiti con apporto
di beni immobili").
                  DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO
   La   denominazione   ha   la  finalita'  di  consentire  l'univoca
identificazione del fondo. A tal fine:
- e' evitato l'uso di formulazioni atte a ingenerare  confusione  sia
  con  analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti
  finanziari;
- e'  richiesto  l'utilizzo  nell'ambito  della  denominazione  delle
  parole  "fondo  comune di investimento immobiliare di tipo chiuso",
  che  rappresentano  un  elemento  necessario  e   infungibile   per
  l'individuazione degli organismi della specie.
   La  durata  del  fondo  chiuso  viene  fissata autonomamente dalla
societa' di gestione nell'ambito del termine minimo (10  anni  per  i
fondi  ordinari  e  5  anni per i fondi istituiti con apporto di beni
immobili) e massimo (30 anni sia per i fondi ordinari sia per i fondi
istituiti con apporti di beni immobili)  stabilito  dalla  legge.  Ai
sensi  dell'art.  13,  comma  7 della legge, puo' essere prevista una
durata superiore a quella trentennale a condizione che le  quote  del
fondo siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.
   Nel regolamento e' indicata la facolta' della societa' di gestione
di  richiedere alla Banca d'Italia alla scadenza del fondo un periodo
di grazia di durata non superiore  a  tre  anni  per  l'effettuazione
dello smobilizzo degli investimenti.
                      CARATTERISTICHE DEL FONDO
1.  Le caratteristiche dei fondi ordinari sono espresse con:
a)   l'indicazione   dell'ammontare   del   fondo,  che  deve  essere
   determinato nel rispetto della  normativa  all'uopo  prevista.  Al
   riguardo,  si  rammenta  che  l'ammontare  minimo  del fondo resta
   fissato in lire 200 miliardi.
   Andra'  inoltre  specificato,  ove  ne   ricorra   l'ipotesi,   se
   l'investimento  e'  circoscritto  agli  investitori  istituzionali
   secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 6  della  legge.  A
   tal  proposito, si ricorda che il decreto emanato dal Ministro del
   tesoro ai sensi della citata norma - nel  definire  i  criteri  di
   individuazione  degli  investitori istituzionali - ne fornisce una
   elencazione non esaustiva e prevede che la Banca d'Italia, in sede
   di approvazione del regolamento, verifichi  l'inquadrabilita'  nei
   citati  criteri  di eventuali altri soggetti. Onde consentire tale
   verifica il regolamento indica - ove del caso  -  gli  investitori
   istituzionali  diversi  da  quelli elencati nel citato D.M. cui la
   societa' di gestione intende riservare il fondo;
b) l'illustrazione degli indirizzi che verranno seguiti dagli  organi
   aziendali nella scelta degli investimenti.
   Accuratezza   nella   definizione   delle  strategie  e  chiarezza
   espositiva delle stesse sono i principi  cui  devono  attenersi  i
   testi  regolamentari  nel definire il tipo di gestione prospettata
   agli  investitori.  I  criteri  di   investimento   indicati   nel
   regolamento  costituiscono  anche  il  punto di riferimento per il
   gestore  nell'attivita  di  individuazione   e   selezione   delle
   attivita' potenzialmente assumibili dal fondo.
   In tale contesto, dal testo regolamentare risultano:
   -  le caratteristiche e le destinazioni degli immobili in cui puo'
     essere  investito  il  fondo.  In  particolare,  tali   elementi
     dovranno  essere illustrati anche al fine di fornire indicazioni
     in ordine al grado  di  liquidabilita'  degli  investimenti  del
     fondo;
   - le eventuali aree geografiche di interesse, nazionali o estere;
   -  l'intenzione  di  avvalersi  o  meno  della facolta' - prevista
     dall'art. 14, comma 1 lett. b) della legge  -  di  investire  il
     fondo  di  partecipazioni  di controllo in societa' immobiliari,
     precisando i criteri che verranno seguiti nella scelta  di  tali
     societa'   con   riferimento   alle   caratteristiche   e   alla
     destinazione degli immobili verso cui si  indirizza  l'attivita'
     delle stesse;
   - i presidi predisposti dalla societa' di gestione con riferimento
     a  fattispecie  di  conflitto  di  interesse  non specificamente
     individuate dalla legge.  A  tal  fine,  le  soluzioni  definite
     dovranno  essere  coerenti  con  il principio di autonomia della
     societa' di gestione e rispettose della disciplina di legge che,
     in materia, prevede limitazioni operative;
   - la possibilita' per la societa' di  gestione  di  derogare  alle
     norme  in materia di frazionamento del rischio e di conflitto di
     interessi  indicate  all'art.  14,  commi  5  e  6  della  legge
     relativamente   agli   investimenti   del   fondo  in  attivita'
     direttamente  o  indirettamente  cedute  dallo  Stato,  da  enti
     previdenziali  pubblici,  da  regioni,  da  enti  locali  o loro
     consorzi,  nonche'  da  societa'  interamente  possedute,  anche
     direttamente, dagli stessi soggetti.
   E'  da  evitare  che siano richiamate nel regolamento le norme che
   delimitano   l'attivita'   di   investimento   in   funzione   del
   frazionamento  del rischio, a meno che la societa' di gestione non
   intenda introdurre, con  riferimento  a  tale  profilo,  ulteriori
   autonomi  limiti  nella gestione del fondo. Ove si tratti di fondi
   sottoscritti esclusivamente  da  investitori  istituzionali  e  la
   societa'  di  gestione  intenda  avvalersi  della  possibilita' di
   fissare limiti di investimento diversi da quelli determinati invia
   generale dalla Banca d'Italia, deve essere indicata la misura  dei
   limiti prescelti.
2.     Per  i  fondi  istituiti  con  apporto  di  beni  immobili  le
caratteristiche del fondo sono espresse con l'indicazione:
a)  dell'ammontare  del  fondo,  non  inferiore  a lire 200 miliardi.
   L'ammontare del fondo e' determinato avendo presente il valore dei
   beni immobili oggetto di apporto risultante dalla stima effettuata
   dal collegio dei periti.
   Ove le  quote  del  fondo  siano  destinate  ai  soli  investitori
   istituzionali,   nel   regolamento  del  fondo  andranno  altresi'
   riportate le previsioni di cui al precedente  paragrafo  1,  lett.
   a), seconda parte;
b)  che  il  fondo  e'  istituito  mediante  apporto di beni immobili
   conferiti, per oltre  il  90  per  cento,  dallo  Stato,  da  enti
   previdenziali  pubblici,  da  regioni, enti locali o loro consorzi
   nonche' da societa' interamente possedute,  anche  indirettamente,
   dai medesimi soggetti (di seguito "enti pubblici conferenti").
   Inoltre,   andra'  indicato  l'obbligo  per  gli  stessi  soggetti
   conferenti di integrare l'apporto in natura con un conferimento in
   denaro che non potra' comunque essere inferiore al 5 per cento del
   valore dell'apporto in natura.
3.  La societa' di gestione puo' prevedere nel regolamento del  fondo
la  facolta'  di  procedere alla distribuzione periodica dei proventi
della gestione. In tal caso, il regolamento indica - con  riferimento
alle  voci  reddituali risultanti dallo schema-tipo di rendiconto del
fondo - le componenti  reddituali  che  possono  essere  distribuite,
precisando  che  tali  componenti devono essere computate al netto di
tutti i costi risultanti dal rendiconto medesimo.   Qualora il  fondo
proceda alla distribuzione periodica dei proventi, il regolamento:
   -  stabilisce  i criteri per la determinazione e distribuzione dei
     proventi;
   - illustra le modalita' (procedure, tempi e  pubblicita')  per  il
     riconoscimento   dei   proventi  in  distribuzione  agli  aventi
     diritto.
                        SOCIETA' DI GESTIONE
   La   societa'   di    gestione    rappresenta    la    controparte
dell'investitore;  la  partecipazione  al  fondo  comune  si realizza
infatti tramite la  conclusione  di  un  contratto  tra  il  soggetto
gerente  e  l'investitore  che  chiede  di sottoscrivere le quote del
fondo.
   Le  informazioni   che   devono   essere   contenute   nel   testo
regolamentare   devono   consentire  un'esatta  individuazione  della
controparte contrattuale (la societa' di gestione) e del suo relativo
centro di responsabilita'.
   Sotto il primo profilo, gli elementi minimi da indicare nel  testo
sono  rappresentati  dalla  denominazione, dalla sede sociale e dagli
estremi dell'autorizzazione ad istituire il fondo immobiliare chiuso.
   Sotto  il  secondo  profilo,  va  indicato  l'organo  responsabile
dell'attivita'  gestoria,  individuabile,  di norma, nel consiglio di
amministrazione. Ove quest'ultimo - compatibilmente con le previsioni
statutarie - intenda  conferire  deleghe  ad  elementi  interni  alla
societa', in ordine all'attuazione delle politiche d'investimento del
fondo, il regolamento dovra' contemplare tale facolta'.
   Non sono consentite forme generali di delega tendenti, di fatto, a
sottrarre  al  consiglio  di amministrazione le scelte d'investimento
riguardanti  i  beni  immobili  e  le  partecipazioni   in   societa'
immobiliari   e  a  conferirgli  un  ruolo  marginale  nell'esercizio
dell'attivita' gestoria.
   Nel   regolamento   deve   essere  fatta  menzione  dell'eventuale
costituzione di comitati tecnici consultivi, di cui possono far parte
anche soggetti esterni alla societa', anche  se  essi,  per  la  loro
natura,  non  comportano  esonero di responsabilita' del consiglio di
amministrazione in ordine alle scelte adottate.
   Il consiglio di amministrazione puo' conferire deleghe a  soggetti
esterni  aventi  ad oggetto l'amministrazione dei beni immobili (es.:
gestione dei rapporti con i conduttori) e la gestione della parte del
portafoglio rappresentata dai valori mobiliari di  cui  all'art.  14,
comma  1,  lett.  c)  della  legge.  Tale  facolta',  oltre ad essere
compatibile con lo statuto della societa' di gestione, dovra'  essere
indicata nel regolamento specificando che la delega:
-  non  implica  alcun  esonero  o limitazione di responsabilita' del
  consiglio di amministrazione; pertanto dovra'  essere  previsto  il
  preventivo  assenso del delegante per l'esecuzione delle operazioni
  ovvero che il delegato si attenga  alle  istruzioni  impartite  dai
  competenti organi della societa' di gestione;
-  ha  una  durata  determinata,  puo'  essere  revocata  con effetto
  immediato dalla societa' di gestione ed ha carattere non esclusivo;
-  prevede,  con  riferimento   all'incarico   della   gestione   del
  portafoglio   titoli   di  cui  sopra,  un  flusso  giornaliero  di
  informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che  consenta
  la ricostruzione del patrimonio gestito.
   Il  consiglio  di  amministrazione  e  gli  altri organi aziendali
esercitano un controllo costante sull'attivita'  e  sulle  operazioni
poste in essere dai soggetti delegati.
   Infine,  va  specificato  che  l'esercizio  dei diritti inerenti i
titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di
esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla societa'.
                         COLLEGIO DEI PERITI
   La societa' di gestione indica nel regolamento, in relazione  alla
tipologia  di  immobili che formano oggetto di investimento del fondo
le competenze professionali che verranno indicate al  Presidente  del
Tribunale nella richiesta di designazione dei periti.
   A norma dell'art. 12, comma 2, lett. q) della legge, vanno inoltre
indicati  i criteri per la definizione del giudizio di congruita' del
valore  degli  immobili  che  il  consiglio  d'amministrazione  della
societa' di gestione e' tenuto a richiedere al collegio dei periti in
occasione  della  vendita di ciascun immobile detenuto dal fondo (sia
direttamente, sia tramite le societa' immobiliari di cui all'art. 14,
comma 1, lett. b) della legge ).
   L'indicazione dei criteri in questione va effettuata  in  modo  da
fornire  ai  periti un quadro di riferimento degli elementi di ordine
generale  da  considerare  nella   formulazione   del   giudizio   di
adeguatezza  del  prezzo  cui la societa' di gestione intende vendere
l'immobile. Nella definizione di tali elementi, si deve  tener  conto
quanto  meno  di quelli che concorrono alla determinazione del valore
corrente  degli  immobili  secondo  quanto  previsto  dal  successivo
capitolo VII.
   Con  riferimento  ai fondi istituiti con apporto di beni immobili,
l'organo  amministrativo  della  societa'  di  gestione  provvede   a
richiedere  la  nomina  dei  componenti  il collegio dei periti prima
dell'istituzione del fondo, dovendo essi  procedere  alla  stima  dei
beni oggetto di apporto.
                          BANCA DEPOSITARIA
   La  definizione  del  ruolo  e  dei  compiti di tale soggetto deve
essere  menzionata  nel  regolamento,  tenuto   conto   dei   profili
particolari  che  essa  assume  in  relazione  alla  tipologia  degli
investimenti consentiti ai fondi immobiliari.
   Il  testo  regolamentare  dovra'  pertanto  indicare   i   compiti
attribuiti  alla  banca  depositaria  ai sensi di quanto disposto nel
capitolo V.
   E' richiesto inoltre che, accanto all'indicazione della banca  che
funge da depositario:
-  siano  individuate le dipendenze della banca depositaria presso le
  quali sono espletate le funzioni di emissione - anche a seguito  di
  conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-bis, commi 12 e
  14   della  legge  -  e  consegna  dei  certificati,  di  eventuale
  distribuzione di proventi del fondo e di rimborso  delle  quote  di
  partecipazione;
-  sia  definita una procedura di sostituzione nell'incarico di banca
  depositaria in modo  da  evitare  soluzioni  di  continuita'  nello
  svolgimento  dei  compiti  ad  essa  attribuiti dalla legge. A tale
  riguardo, il testo regolamentare prevede che:
  I)    l'incarico  di  banca  depositaria,  da  conferire  a   tempo
      indeterminato, puo' essere revocato in qualsiasi momento mentre
      per la rinunzia della banca occorre un termine di preavviso non
      inferiore a sei mesi;
  II)  l'efficacia  della  revoca  o della rinunzia e' sospesa sino a
che:
      - un altro ente creditizio in possesso dei requisiti  di  legge
        accetti l'incarico di banca depositaria in sostituzione della
        precedente;
      -  la  conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla
        societa' di gestione  nonche' dall'organo di Vigilanza;
      - i titoli inclusi nel fondo e  le  disponibilita'  liquide  di
        questo  siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca
        depositaria.
   Esigenze operative connesse al trattamento dei titoli suggeriscono
di richiamare, in via generale, che  la  banca  depositaria,  per  la
custodia  dei  valori  del  fondo, possa avvalersi - sotto la propria
responsabilita' e previo assenso della societa'  di  gestione  -  dei
subdepositari individuati ai sensi del capitolo V.
                    CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
   Il  valore nominale di ciascuna quota di partecipazione a un fondo
chiuso non e' inferiore a lire tre milioni. Le quote, tutte di uguale
valore  e  di  uguali  diritti,  sono  rappresentate  da  certificati
nominativi  o  al  portatore a scelta dell'investitore; a tal fine e'
previsto che l'investitore puo'  ottenere  in  qualsiasi  momento  la
trasformazione   dei   certificati  (da  nominativo  al  portatore  o
viceversa) ovvero il loro raggruppamento. L'emissione dei certificati
ovvero il loro  successivo  frazionamento  avviene  per  importi  non
inferiori al valore nominale unitario della quota o suoi multipli.
   Il  regolamento  dovra'  indicare  il  termine  -  sei  mesi dalla
chiusura dell'offerta delle quote prevista dagli artt. 12,  comma  2,
lett.  f)  e 14-bis, comma 7 della legge - entro il quale deve essere
richiesta alla Consob l'ammissione dei certificati alla  negoziazione
in  un  mercato  regolamentato,  ovvero, nel caso in cui le quote del
fondo siano destinate unicamente ad investitori istituzionali, se  si
intende proporre la relativa istanza.
   In  alternativa  all'emissione  di certificati singoli puo' essere
previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una
pluralita' di quote appartenenti  agli  investitori.  Il  certificato
cumulativo  va  tenuto  in  deposito  gratuito amministrato presso la
banca depositaria, con  rubriche  distinte  per  singoli  investitori
eventualmente raggruppate per soggetti collocatori (1).
   L'immissione  di  quote  nel  certificato  cumulativo deve inoltre
garantire la possibilita' per:
a) l'investitore  di  richiedere  in  ogni  momento  l'emissione  del
   certificato singolo;
____________________
1.  L'eventuale  esigenza dei soggetti collocatori di mantenere - nei
   confronti della depositaria - una sfera di riservatezza in  ordine
   ai  rapporti  intrattenuti  con  l'investitore  va  coniugata  con
   l'esigenza della banca depositaria di fruire dei dati  conoscitivi
   necessari  per la propria attivita' di emissione ed estinzione dei
   certificati rappresentativi delle quote di pertinenza del  singolo
   partecipante.  Al  fine  di contemperare tali esigenze puo' essere
   previsto che le quote presenti nel  certificato  cumulativo  siano
   contrassegnate  soltanto con un codice identificativo elettronico,
   ferma restando la possibilita' della depositaria di accedere  alla
   denominazione   del   partecipante   in   caso  di  emissione  del
   certificato singolo o al momento in cui si  provvede  al  rimborso
   delle quote.
b)  la  banca  di  procedere - senza oneri per l'investitore e per il
   fondo - al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare
   i diritti dei singoli investitori.
   La societa' di gestione indica nel regolamento se intende affidare
da  uno  o  piu'  intermediari  in  valori  mobiliari  l'incarico  di
negoziare le quote dei fondi gestiti.
                       PARTECIPAZIONE AL FONDO
1.  Acquisizione della qualita' di partecipante di un fondo ordinario
   La   partecipazione   al   fondo  ordinario  si  realizza  tramite
sottoscrizione delle quote del  fondo  ovvero  acquisto  a  qualsiasi
titolo del certificato rappresentativo delle stesse.
Procedura di sottoscrizione delle quote
   Il  patrimonio  del  fondo  chiuso  deve  essere raccolto mediante
un'unica emissione di quote.  Il  testo  regolamentare  definisce  le
modalita' di sottoscrizione delle quote e indica quanto segue:
-  il  valore nominale della quota (di importo minimo pari a lire tre
  milioni);
- il termine massimo di sottoscrizione delle quote di  partecipazione
  che  non  puo'  essere  superiore  a  un  anno  a  decorrere  dalla
  determinazione della Consob assunta ai sensi dell'art. 18 della  L.
  216/74  in relazione al prospetto informativo. Ove quest'ultimo non
  sia richiesto, il termine annuale decorre  dalla  data  in  cui  la
  societa'  di  gestione ha notizia dell'approvazione del regolamento
  da parte della Banca d'Italia;
- l'ammontare minimo di ogni  singola  sottoscrizione  che  non  puo'
  essere inferiore a lire tre milioni;
-  per  le  sottoscrizioni  a domicilio, l'efficacia del contratto e'
  subordinata al decorso di cinque giorni di cui all'art.  18-ter  L.
  216/74;
-  le modalita', da definire secondo criteri oggettivi, di riparto in
  presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle
  quote;
- i casi nei quali nell'ipotesi di cui all'art.  13,  comma  2  della
  legge  alla  chiusura  delle sottoscrizioni la societa' di gestione
  puo' chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo e  le
  modalita'  e  il  termine per l'esercizio del diritto di recesso da
  parte degli investitori una volta ottenuta la detta autorizzazione;
  inoltre, i casi nei quali la societa' di gestione puo' decidere  di
  non  ridimensionare  il fondo e di procedere alla liberazione degli
  investitori dagli impegni. Nella definizione  di  tali  profili  la
  societa'  di  gestione  deve  tenere  conto  della  possibilita' di
  realizzare l'attivita' di investimento  programmata  anche  con  le
  minori risorse disponibili dopo la chiusura delle sottoscrizioni;
-  la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla
  data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, entro il
  quale devono essere effettuati i  versamenti  relativi  alle  quote
  sottoscritte;
-  quali  mezzi  di  pagamento  possono essere utilizzati nell'ambito
  delle operazioni di sottoscrizione e  i  soggetti  presso  i  quali
  possono essere eseguiti i versamenti. Il regolamento puo' prevedere
  inoltre  la procedura di recupero ove il mezzo di pagamento risulti
  insoluto ovvero l'investitorie risulti inadempiente al termine  del
  periodo di richiamo.
   Andra'  inoltre  indicato  l'obbligo dell'invio - entro un termine
massimo dall'inizio di operativita' del  fondo  -  della  lettera  di
conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti
l'importo investito e il numero delle quote attribuite.
   Copia  del regolamento e' consegnata in occasione delle operazioni
di   sottoscrizione.   Chiunque   sia   interessato   puo'   ottenere
successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.
2.  Acquisizione della qualita' di partecipante di un fondo istituito
    con apporto di beni immobili.
   La  partecipazione al fondo istituito con apporto di beni immobili
si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo, acquisto  a
qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse nonche'
mediante  conversione  dei  titoli  emessi ai sensi dell'art. 14-bis,
commi 12 e 14 della legge.
a) Procedura di sottoscrizione delle quote
   Il  regolamento  definisce   le   modalita'   e   i   termini   di
sottoscrizione delle quote, indicando inoltre quanto segue:
-  il  valore nominale della quota (di importo minimo pari a lire tre
  milioni);
- l'ammontare minimo di ogni  singola  sottoscrizione  che  non  puo'
  essere inferiore a lire tre milioni;
-   quali   mezzi  di  pagamento  possono  essere  utilizzati  per  i
  conferimenti in denaro.
   Andra' inoltre indicato l'obbligo dell'invio -  entro  un  termine
massimo  dall'inizio  di  operativita'  del  fondo - della lettera di
conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti
l'importo investito e il numero delle quote attribuite.
   Copia del regolamento e' consegnata in occasione delle  operazioni
di   sottoscrizione.   Chiunque   sia   interessato   puo'   ottenere
successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.
b) Offerta al pubblico delle quote
   Nel regolamento del  fondo  deve  essere  indicato  il  termine  a
partire  dal  quale  la  societa'  di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote nonche' il termine  (non  superiore  a  12  mesi
dalla istituzione del fondo) entro il quale tale offerta si conclude.
   Il regolamento indica inoltre:
I)      le modalita' di esecuzione del collocamento. A tal fine, deve
     essere, tra l'altro, specificato:
     - le modalita' e i termini  per  l'assunzione,  da  parte  degli
       interessati, degli impegni di acquisto delle quote;
     -  le  eventuali  forme  di garanzia richieste dalla societa' di
       gestione agli interessati all'acquisto delle quote per il buon
       esito degli impegni di acquisto assunti;
     - le modalita' e i termini per il versamento  dei  corrispettivi
       da  parte degli acquirenti delle quote, i mezzi di pagamento a
       tal fine utilizzabili,  i  soggetti  presso  i  quali  possono
       essere  eseguiti  i  versamenti.  Il  regolamento puo' inoltre
       prevedere la procedura di recupero ove il mezzo  di  pagamento
       risulti  insoluto ovvero l'investitore risulti inadempiente al
       momento del versamento dei corrispettivi;
     - le modalita' e i termini a partire dai quali i certificati  di
       partecipazione sono resi disponibili agli acquirenti;
II)    che,  per il collocamento delle quote a domicilio, l'efficacia
     del contratto e' subordinata al decorso di cinque giorni di  cui
     all'art. 18-ter L. 216/74;
III)  le  modalita'  con  cui  la  societa'  di  gestione riconosce i
     corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce  ai  medesimi
     le quote non collocate;
IV)    i  casi  nei  quali,  trascorso  il  termine  previsto  per il
     collocamento delle quote, viene  attivato  il  disposto  di  cui
     all'art. 14-bis, comma 8 della legge.
   Andra'  inoltre  indicato  l'obbligo  dell'invio agli acquirenti -
entro un termine massimo dall'inizio  di  operativita'  del  fondo  -
della   lettera   di  conferma  dell'avvenuto  investimento,  recante
informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle  quote
attribuite.
   Copia  del regolamento e' consegnata in occasione delle operazioni
di acquisto. Chiunque sia interessato puo' ottenere a  proprie  spese
copia del regolamento del fondo.
c)  Conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-bis, commi 12
   e 14 della legge
   Il regolamento del fondo indica le modalita' e le procedure per la
conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-bis, commi  12  e
14  della  legge  in  quote  di  fondi  istituiti con apporto di beni
immobili.
3.  Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti
   Il regolamento  prevede,  ove  la  societa'  di  gestione  intenda
avvalersi   di   tale   facolta',   la  possibilita'  di  effettuare,
nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte
di disinvestimenti, trascorsi i termini previsti dalla legge (5  anni
per  i  fondi  ordinari e 2 anni per i fondi istituiti con apporto di
beni immobili a decorrere dal completamento dei  versamenti  o  degli
apporti). In tal caso e' previsto che:
-  venga  data  preventiva  comunicazione alla Banca d'Italia nonche'
  informativa agli investitori (tramite pubblicazione sui  quotidiani
  indicati   nel   regolamento)  dell'attivita'  disinvestita,  delle
  motivazioni che hanno indotto la societa' di gestione ad operare il
  rimborso, dell'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si
  tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in  distribuzione
  rispetto  al  ricavato  della vendita), dell'importo rimborsato per
  ogni quota e della procedura per  ottenere  il  rimborso.  In  tale
  ambito,  andra'  precisato  se  l'estinzione  dell'obbligazione  di
  rimborso si determina al momento dell'invio del mezzo di  pagamento
  all'avente  diritto  ovvero  all'atto  della  ricezione da parte di
  quest'ultimo del mezzo medesimo;
- le somme non riscosse entro  un  periodo  prestabilito  dall'inizio
  delle  operazioni  vengano  depositate  in  un conto intestato alla
  societa' di gestione con l'indicazione  che  trattasi  di  rimborso
  parziale  di  quote  del  fondo, con sottorubriche nominative degli
  aventi diritto ovvero,  qualora  i  certificati  di  partecipazione
  siano  al  portatore,  indicanti  l'elenco  dei numeri di serie dei
  certificati.
                         REGIME DELLE SPESE
   La   disciplina   regolamentare   degli   oneri   connessi    alla
partecipazione  ad un fondo immobiliare attiene agli aspetti indicati
di seguito.
1.   Natura delle spese a carico della  societa'  di  gestione  e  di
    quelle a carico del fondo
   I  costi  a  carico  del  fondo  sono  rappresentati  dai seguenti
elementi:
- il compenso spettante alla societa'  di  gestione  per  l'attivita'
  svolta.  Profili connessi, con rilevanti problematiche di conflitto
  di interesse, unitamente alla previsione legislativa  che  consente
  alla  societa'  di  gestione  di  percepire la provvigione ai sensi
  dell'art. 12, comma 2,  lett.  p)  della  legge  solo  in  sede  di
  liquidazione  del  fondo, portano a non ritenere proponibile che il
  compenso annuo della societa' di gestione  sia  commisurato  ad  un
  valore   degli   immobili   e   delle  partecipazioni  in  societa'
  immobiliari maggiore del loro  valore  di  acquisizione.  Pertanto,
  qualora  il  compenso  della  societa' di gestione sia stabilito in
  misura proporzionale al valore complessivo  netto  del  fondo,  nel
  computo  di  quest'ultimo,  ai  fini  che  qui rilevano, non dovra'
  tenersi  conto   delle   plusvalenze   (rispetto   al   valore   di
  acquisizione)   non   realizzate   sui   beni   immobili   e  sulle
  partecipazioni detenute dal fondo;
- il compenso da riconoscere alla banca depositaria per  le  funzioni
  da  questa  svolte. Qualora il compenso sia proporzionale al valore
  del fondo cfr. quanto precisato al precedente alinea;
- il compenso spettante al collegio dei periti;
- gli  oneri  inerenti  all'acquisizione  e  alla  dismissione  delle
  attivita' detenute dal fondo (es.: provvigioni per intermediazione,
  spese  notarili,  ecc.)  e  quelli  connessi  alla  quotazione  dei
  certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di manutenzione degli immobili  del  fondo.  Le  spese  di
  ristrutturazione  di  tali  immobili  sono  ovviamente a carico del
  fondo  in  quanto  rappresentano  una  forma  di  investimento  del
  medesimo;
- i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo;
-  le  spese  di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del
  fondo e del prospetto del  patrimonio  del  fondo,  i  costi  della
  stampa  dei  documenti periodici destinati al pubblico purche' tali
  oneri non attengano a propaganda e  a  pubblicita'  o  comunque  al
  collocamento delle quote;
-  le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del fondo
  (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri connessi con i prestiti assunti ai  sensi  dell'art.  14,
  comma 7 della legge;
-  le  spese  legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse
  del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo.
   Esigenze di certezza in ordine all'entita'  e  alle  modalita'  di
imputazione  degli  oneri a carico del fondo richiedono che nel testo
regolamentare  sia  precisata   la   cadenza   del   prelievo   dalle
disponibilita' del fondo dei compensi da riconoscere alla societa' di
gestione, alla banca depositaria e al collegio dei periti.
   Sono  a  carico  della  societa'  tutte  le  spese  necessarie per
l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse  con  la
commercializzazione  delle  quote  e  con  le fasi propedeutiche alla
scelta degli investimenti (es.: analisi di mercato,  consulenze    di
settore,  ecc.).  Inoltre,  al  fine  di evitare incertezze sui costi
della partecipazione al fondo, andra' inserita  una  clausola  finale
attestante  la  riferibilita' alla societa' di ogni spesa che non sia
specificamente indicata  come  a  carico  del  fondo  o  dei  singoli
investitori.
2.  Oneri a carico dei singoli investitori
   Il  regolamento  indica in dettaglio gli oneri da applicare a ogni
singolo  investitore  in  relazione  alla  partecipazione  al   fondo
immobiliare  chiuso,  ivi  compresi  i rimborsi delle spese sostenute
dalla societa' (ad es. per emissione dei certificati e spedizione dei
medesimi al domicilio dell'investitore).
   Qualora per detti rimborsi delle spese sostenute la  societa'  non
fosse  in  grado  o non ritenesse opportuno indicare una somma in via
forfettaria deve  esplicitare  che  i  medesimi  sono  limitati  alla
copertura  degli  oneri  effettivamente  sostenuti  dalla societa' da
indicare di volta in volta al partecipante interessato.
        PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DEL PATRIMONIO DEL FONDO
                      E DEL VALORE DELLA QUOTA
   La pubblicazione del prospetto del  patrimonio  del  fondo  e  del
valore unitario della quota risponde all'esigenza di fornire elementi
informativi    sintetici    per    la    conoscenza    dell'andamento
dell'investimento.
   Il testo regolamentare  deve  offrire  un'informativa  essenziale,
orientata ad illustrare i profili di seguito indicati:
a)  la  frequenza  di calcolo del valore unitario della quota e della
   relativa pubblicazione, ove richiesta.
   In proposito  si  rammenta  che  per  i  fondi  non  riservati  ad
   investori  istituzionali, l'art. 13, comma 4 della legge prescrive
   che il valore unitario della quota debba essere pubblicato  almeno
   due  volte l'anno. In tali ipotesi, ferma restando la periodicita'
   del  calcolo  del  valore  unitario  della  quota,   le   societa'
   valuteranno  l'opportunita'  di  provvedere alla pubblicazione del
   valore medesimo con una frequenza maggiore  (ad  es.  mensile)  da
   indicare nel regolamento.
   La  societa'  di  gestione  provvede  a  determinare  tale  valore
   dividendo il valore complessivo netto del fondo - calcolato  sulla
   base   dei  criteri  di  valutazione  delle  attivita'  del  fondo
   stabiliti dalla Banca d'Italia - per il numero delle quote emesse;
b) i quotidiani a diffusione nazionale nei quali la societa' provvede
   a pubblicare il prospetto del patrimonio del  fondo  e  il  valore
   della quota.
   Al riguardo, si ricorda che mentre il prospetto del patrimonio del
   fondo  deve essere pubblicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della
   legge, su almeno un quotidiano a diffusione  nazionale,  la  legge
   medesima   prescrive  che  il  valore  della  quota  debba  essere
   pubblicato - nei casi in cui tale adempimento sia richiesto  -  su
   tre quotidiani a diffusione nazionale.
   E'   previsto   l'impegno   della   societa'  di  provvedere  alle
pubblicazioni di cui sopra in  un  successivo  momento  qualora,  per
eventi  eccezionali  e imprevedibili, dette pubblicazioni siano state
sospese. Ove ricorrano tali casi  la  societa'  di  gestione  informa
direttamente   la   Banca   d'Italia,  nonche',  per  il  tramite  di
pubblicazione sui quotidiani sub b), gli investitori.
                         SCRITTURE CONTABILI
   Le scritture contabili risultano gia' individuate dalla legge, sia
per quanto concerne la tipologia, sia per quanto attiene ai tempi  di
predisposizione.
   Le  norme regolamentari provvedono a definire le modalita' con cui
l'investitore puo'  esercitare  il  diritto  d'accesso  ai  documenti
contabili,  che  lo  stesso puo' consultare a termini di legge. A tal
fine, il regolamento:
a)  richiama  i  documenti   che   possono   essere   esaminati   dal
   partecipante;
b)  individua i luoghi in cui il rendiconto di gestione del fondo, la
   relazione semestrale e il relativo prospetto  del  patrimonio  del
   fondo  sono  tenuti a disposizione del pubblico. Essi sono la sede
   della societa' di gestione e - ove si tratti di fondi le cui quote
   sono state oggetto di offerta al pubblico - la  sede  della  banca
   depositaria  e  quanto  meno le filiali della banca stessa situate
   nei capoluoghi di regione.
                         DISPOSIZIONI FINALI
Rimborso finale delle quote alla scadenza del fondo
   Il regolamento stabilisce che alla scadenza del termine di  durata
del  fondo  la  societa'  di  gestione  procede  al rimborso entro un
termine massimo da definire nel regolamento  in  relazione  ai  tempi
tecnici  strettamente  necessari  per il riconoscimento degli importi
agli aventi diritto.
   Nel regolamento del fondo sono indicati:
- la facolta' della societa' di gestione  di  richiedere  alla  Banca
  d'Italia  un  ulteriore  periodo,  non  superiore  a  tre anni, per
  condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non
  sia completato entro il termine di durata del fondo;
- le modalita' di ripartizione, fra gli investitori e la societa'  di
  gestione,  del  risultato  netto della gestione del fondo derivante
  dallo smobilizzo degli investimenti; qualora  la  societa'  intenda
  avvalersi  della  possibilita'  di  beneficiare,  alla scadenza del
  fondo, di una partecipazione al risultato di  gestione  maggiorata,
  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 2, lett. p) della legge, dal testo
  regolamentare risulta quanto segue:
  I)     il risultato  della  gestione  del  fondo  e'  espresso  dal
       confronto  tra l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto
       e versato e l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato
       di eventuali distribuzioni o  rimborsi  effettuati  nel  corso
       della durata del fondo;
  II)  l'indicatore di riferimento per l'individuazione del risultato
       minimo   prefissato.  Esso  deve  rappresentare  un  razionale
       termine di paragone per valutare la redditivita' del  fondo  e
       deve caratterizzarsi per oggettivita' delle basi di calcolo;
  III) la percentuale, non superiore al venti per cento del risultato
       di  gestione  eccedente  quello  minimo  prefissato  che viene
       riconosciuta alla societa' di gestione;
-  l'eventuale  possibilita'  di   rimborso   parziale,   in   misura
  proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione ai
  sensi dell'art. 12, comma 2, lett. n) della legge.
   Deve  essere  dato  avviso  sui  quotidiani  dove e' pubblicato il
valore della quota, o - in assenza di tale obbligo - su  quello  dove
e' pubblicato il prospetto del patrimonio del fondo:
- dell'inizio della procedura di liquidazione;
-  dell'eventuale  concessione  del  periodo di grazia da parte della
  Banca d'Italia;
-  dei  tempi  e  delle modalita' di esecuzione del rimborso parziale
delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalita' di esecuzione del rimborso finale.
   Al fine della redazione delle previsioni regolamentari in  materia
di rimborso finale si richiama quanto segue:
-  alla  scadenza del periodo di durata il fondo cessa ogni ulteriore
  attivita' di investimento;
- in caso di concessione del periodo  di  grazia,  le  operazioni  di
  realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto
  dagli   amministratori   e  portato  a  conoscenza  dell'organo  di
  Vigilanza;
- il rendiconto finale (redatto sulla base dello schema di rendiconto
  stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4, comma 4  della
  legge) riporta anche il piano di riparto spettante ad ogni quota da
  determinarsi  in  base  al  rapporto  tra ammontare delle attivita'
  liquide e numero delle quote in cui e'  diviso  il  patrimonio  del
  fondo;  nel  rendiconto  deve essere indicato altresi' l'importo da
  attribuire alla societa' di gestione - ai sensi dell'art. 12, comma
  2, lett. p) - in relazione  al  superamento  del  risultato  minimo
  della gestione;
-  il  rendiconto  finale  di  liquidazione  deve  essere  oggetto di
  certificazione;
-  il  rendiconto  finale  e  la  relativa  relazione  devono  essere
  depositati  e affissi nella sede della societa' di gestione e - ove
  si tratti di fondi le cui quote sono state oggetto  di  offerta  al
  pubblico  -  nella sede della banca depositaria e quanto meno nelle
  filiali della banca stessa presso le  quali  sono  pubblicizzati  i
  documenti contabili;
-  le  somme  non  riscosse entro un periodo prestabilito dall'inizio
  delle operazioni devono essere depositate  in  un  conto  intestato
  alla  societa'  di gestione con l'indicazione che trattasi di averi
  del rimborso finale del fondo, con sottorubriche  nominative  degli
  aventi  diritto  ovvero,  qualora  i  certificati di partecipazione
  siano al portatore, indicanti l'elenco  dei  numeri  di  serie  dei
  certificati.
                           FORO COMPETENTE
   Il  regolamento  deve indicare il foro competente per la soluzione
delle controversie tra  i  partecipanti  al  fondo,  la  societa'  di
gestione e la banca depositaria.
                             CAPITOLO VI
                LIMITI ALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
                    DEL FONDO IMMOBILIARE CHIUSO
1.  Definizioni
1.1  Ai fini della disciplina del presente capitolo, si intendono:
- per "fondi ordinari", i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi
  dell'art. 12 della legge;
-  per  "fondi  istituiti  con  apporto  di  beni  immobili", i fondi
  immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge;
- per "enti pubblici conferenti", lo Stato,  gli  enti  previdenziali
  pubblici,  le regioni, gli enti locali e i loro consorzi nonche' le
  societa' interamente possedute, anche indirettamente, dai  medesimi
  soggetti,  che  apportano beni immobili ai fondi istituiti ai sensi
  dell'art. 14-bis della legge;
- per "titoli di Stato o garantiti dallo Stato", i  titoli  emessi  o
  garantiti dallo Stato italiano o da Stati esteri;
- per "valori mobiliari di pronta liquidabilita'", i titoli di cui al
  precedente  alinea  nonche'  gli  altri  valori  di rapida e sicura
  liquidabilita' individuati dal Ministro del tesoro con il D.M.  del
  30  aprile  1994,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
  maggio 1994;
- per "societa' immobiliari", le societa' immobiliari controllate non
  quotate indicate all'art. 14, comma 1 lett. b) della legge;
- per "gruppo", quello definito dall'art. 4, comma 3  della  legge  2
  gennaio 1991, n. 1;
-  per  "collegamento",  quello  definito dall'art. 2359, comma 3 del
  codice civile.
                              Sezione I
FONDI ORDINARI
1.  Investimenti del fondo
1.1   La societa' di gestione, per  l'investimento  del  fondo,  puo'
svolgere esclusivamente le seguenti attivita' (1):
a)  l'acquisto  e  la  vendita  anche  mediante locazione a terzi con
   facolta' di  acquisto  di  beni  immobili.  La  societa'  provvede
   altresi' alla gestione degli immobili di pertinenza del fondo;
b)  le  operazioni  di  cui alla lettera a) con riferimento a diritti
   reali di godimento su beni immobili;
c) l'assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari aventi  per
   oggetto  esclusivo quanto previsto sub a) e b). A tali societa' e'
   pertanto preclusa l'assunzione di partecipazioni;
d) l'investimento e  la  gestione  delle  disponibilita'  liquide  in
   titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato  e  in  altri valori
   mobiliari di pronta liquidabilita'.
2.  Operazioni non consentite
2.1  Nella gestione del fondo, la societa' gerente non puo':
a) concedere prestiti sotto qualsiasi forma (2);
b) investire il fondo  in  attivita'  direttamente  o  indirettamente
   cedute da (3):
   -  un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa'
     di gestione;
   - un altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione;
   -  altre  societa'  facenti parte del medesimo gruppo o loro soci,
     amministratori, direttori o dipendenti;
   - soggetti che le abbiano acquistate  dalle  societa'  di  cui  ai
     precedenti  alinea. A tal fine, a pena di nullita' dei contratti
     di acquisto, in questi ultimi devono essere  riportati,  a  cura
     del  notaio  rogante  ove siano stipulati per atto pubblico, gli
     estremi identificativi dei  soggetti  da  cui  i  cedenti  hanno
     acquisito le attivita' stesse.
____________________
1. Art. 14, comma 1 della legge.
2. Art. 14, comma 7 della legge.
3. Art. 14, comma 6 della legge.
     Il  divieto  di  cui  alla  presente lettera non si applica agli
     investimenti   del   fondo   in   attivita'    direttamente    o
     indirettamente  cedute  dallo  Stato,  dagli  enti previdenziali
     pubblici, dalle regioni,  dagli  enti  locali  e  loro  consorzi
     nonche'    dalle    societa'    interamente   possedute,   anche
     indirettamente, dai medesimi soggetti (4).
c) cedere direttamente o indirettamente le attivita' del fondo a (5):
   - un socio, amministratore, direttore o dipendente della  societa'
     di gestione;
   - un altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione;
   -  altre  societa'  facenti parte del medesimo gruppo o loro soci,
     amministratori, direttori o dipendenti;
d) immettere nel fondo valori mobiliari di pronta  liquidabilita'  di
   propria emissione o altre attivita' proprie;
e)   acquistare  azioni  o  quote  di  nuova  emissione  di  societa'
   immobiliari  facenti  parte  del  gruppo  di  appartenenza   della
   societa' di gestione;
f)  svolgere  attivita' diretta di costruzione (6). Cio' comporta che
   per l'esecuzione di lavori sugli immobili di pertinenza del  fondo
   la societa' di gestione deve affidare l'incarico a imprese terze.
   Fermo  restando il divieto sub b), qualora la societa' di gestione
intenda  acquisire  da  soggetti  estranei  al  proprio   gruppo   di
appartenenza  azioni  o quote di una societa' immobiliare collegata a
societa'  del  proprio  gruppo,  la   delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione  assunta  al  riguardo  richiama  tale  circostanza e
illustra  in  dettaglio  le  valutazioni  sottese  alla   scelta   di
investimento.
____________________
4. Art. 14, comma 6-bis della legge.
5. Art. 14, comma 6-ter della legge.
6. Art. 14, comma 1 della legge.
3.    Limiti  relativi  alla composizione globale del portafoglio del
    fondo (7)
3.1  Il patrimonio del fondo e' investito:
a) nel limite massimo del 90 per cento, di beni immobili e in diritti
   reali di godimento sugli stessi;
b) nel limite massimo del 25 per cento, in partecipazioni in societa'
   immobiliari;
c) nel limite massimo del 20 per cento, in valori mobiliari di pronta
   liquidabilita';
d)  almeno  per  il  10  per  cento  nei valori mobiliari di cui alla
   lettera c).
4.  Limiti relativi al frazionamento per singolo investimento  o  per
    singolo emittente
4.1    Il  fondo  non puo' essere investito in misura superiore ad un
terzo del  proprio  patrimonio  in  un  unico  bene  immobile  avente
caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie (8).
     Tale  limite  non  si  applica  agli  investimenti  del fondo in
attivita' direttamente o indirettamente  cedute  dallo  Stato,  dagli
enti  previdenziali pubblici, dalle regioni, dagli enti locali e loro
consorzi  nonche'  dalle  societa'   interamente   possedute,   anche
indirettamente, dai medesimi soggetti (9).
4.2    Fermi restando i limiti di cui al paragrafo 3.1, il patrimonio
del fondo puo' essere investito:
a) fino al 20 per cento in titoli  emessi  o  garantiti  dallo  Stato
   italiano  o  da un medesimo Stato appartenente all'O.C.S.E. ovvero
   in parti di un medesimo  o.i.c.v.m.  che,  per  regolamento,  puo'
   investire solo in tali titoli;
b)  fino  al  20  per  cento in titoli di debito a breve, per i quali
   esiste un mercato attivo di smobilizzo, emessi da una banca di  un
   paese dell'O.C.S.E.;
c)  fino  al  5 per cento in titoli emessi o garantiti da un medesimo
   Stato non appartenente  all'O.C.S.E.  ovvero  negli  altri  valori
   mobiliari di pronta liquidabilita' di uno stesso emittente.
____________________
7. Art. 14, commi 2 e 8 della legge.
8. Art. 14, comma 5 della legge.
9. Art. 14, comma 6-bis della legge.
5.  Modalita' di computo dei limiti
5.1    I  limiti  di investimento sono riferiti al valore complessivo
netto del fondo medesimo.
     Ai soli fini del calcolo di detti limiti, il valore  di  ciascun
investimento   ed   il   valore  complessivo  netto  del  fondo  sono
determinati come segue:
a) i beni immobili e  i  diritti  reali  di  godimento  sugli  stessi
   detenuti  direttamente  dal  fondo,  nonche'  le partecipazioni in
   societa' immobiliari si computano al loro costo storico;
b) le restanti componenti del fondo  sono  valutate  sulla  base  dei
   criteri di valutazione indicati nel capitolo VII;
c)  si  considerano anche i titoli oggetto di operazioni stipulate ma
   non ancora regolate (10).
____________________
10. Piu' precisamente, si dovra' fare  riferimento  alle  consistenze
    effettive  emergenti  dalle  evidenze  patrimoniali,  rettificate
    dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche  se
    non  ancora  regolati. In altri termini, per i valori mobiliari -
    con l'ausilio delle risultanze di una struttura contabile  accesa
    alle  quantita'  -  le materialita' patrimoniali effettive devono
    essere rettificate in aumento o in diminuzione,  rispettivamente,
    delle  quantita'  figuranti nei contratti di acquisto e in quelli
    di vendita conclusi e non ancora eseguiti. Sempre ai  fini  della
    determinazione  quantitativa  dell'attivo  del fondo e quindi del
    valore complessivo dello stesso,  le  variazioni  apportate  alle
    consistenze effettive devono trovare contropartita a valere sulle
    disponibilita'   liquide  del  fondo,  sulle  quali  si  riflette
    l'effetto  finanziario  dei  contratti,  nei termini dagli stessi
    previsti.
6.  Societa' immobiliari
6.1   La legge consente che l'investimento  del  fondo  possa  essere
realizzato   anche  in  via  indiretta,  mediante  l'acquisizione  di
partecipazioni di controllo in societa' immobiliari  (cfr.  lett.  c)
del paragrafo 1 della presente sezione).
     Pertanto,  le  societa'  di  gestione verificano che le societa'
immobiliari non effettuino le operazioni non consentite ai  fondi  ai
sensi del paragrafo 2 della presente sezione.
6.2  Inoltre:
a)  il  limite  di  investimento  per  singolo  bene  immobile avente
   caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie (cfr. paragrafo
   4.1 della presente sezione) si  applica  anche  ai  beni  immobili
   detenuti dal fondo in via indiretta, per il tramite delle societa'
   immobiliari in questione.
   Il  rispetto  del limite in questione e' determinato considerando,
   per tutta la durata dell'investimento:
   - con riferimento  agli  immobili  gia'  detenuti  dalla  societa'
     immobiliare  al momento dell'acquisizione da parte del fondo, la
     frazione del valore di tali immobili (determinata alla  data  di
     acquisto   della   partecipazione  sulla  base  dei  criteri  di
     valutazione di cui al capitolo VII) corrispondente alla quota di
     partecipazione del fondo nella societa' immobiliare;
   - per  gli  immobili  acquistati  successivamente  dalla  societa'
     immobiliare, la corrispondente frazione del prezzo di acquisto.
   Il  valore  complessivo  netto del fondo cui commisurare il valore
   degli immobili di cui sopra e' quello  di  cui  al  paragrafo  5.1
   della presente sezione;
b)  ai  fini del rispetto del limite stabilito dalla legge in materia
   di assunzione di prestiti da parte del fondo, si rinvia  a  quanto
   previsto nel successivo paragrafo 8 della presente sezione.
7.  Rispetto dei limiti
7.1    I  limiti  all'attivita' di investimento dei fondi immobiliari
chiusi  di  cui  al  presente  capitolo  vanno  rispettati   in   via
continuativa.
8.  Superamento dei limiti
8.1    Il  limite  massimo  di  investimento di cui alla lett. c) del
paragrafo 3.1 della presente sezione puo' essere superato nella  fase
di  avvio  del fondo in relazione al tempo necessario per raggiungere
la composizione degli investimenti richiesta dalla legge.
     Le  societa'  di  gestione,  tenuto  conto  dell'interesse   dei
partecipanti al fondo, si adoperano affinche' l'attivita' di gestione
del   fondo   conduca  al  piu'  presto  ad  una  composizione  degli
investimenti coerente con gli obiettivi del fondo medesimo.
8.2   I limiti di cui ai paragrafi  3  e  4  della  presente  sezione
possono essere inoltre superati:
a) a seguito di disinvestimenti delle attivita' del fondo;
b)  in conseguenza dell'esercizio da parte della societa' di gestione
   della facolta' di procedere,  nell'interesse  dei  sottoscrittori,
   trascorsi   cinque  anni  dal  completamento  dei  versamenti,  al
   rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti;
c)  a  seguito  di  ammissione a quotazione (realizzata nel quadro di
   progetti di smobilizzo) di azioni delle societa' immobiliari,  che
   risultino  acquistate  prima  che  la societa' abbia deliberato la
   relativa richiesta;
d) a seguito di mutamenti nei corsi dei valori  mobiliari  di  pronta
   liquidabilita' in portafoglio.
   Nei  casi  di  cui  sopra,  la  societa'  di  gestione  provvede a
riportare prioritariamente l'investimento nei  limiti  stabiliti  nel
piu'   breve   tempo  possibile,  tenendo  conto  dell'interesse  dei
partecipanti al fondo.
   Qualora, per l'approssimarsi  della  liquidazione  del  fondo,  la
societa' di gestione ritenga che la ricostituzione degli investimenti
in  immobili  e in societa' immobiliari possa essere in contrasto con
l'interesse dei partecipanti, la societa' comunica le sue valutazioni
alla  Banca  d'Italia  illustrando  tutti  gli  elementi  che   hanno
determinato la decisione assunta.
8.3   Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge, il
venir meno del  rapporto  di  controllo  nelle  societa'  immobiliari
obbliga   la   societa'   di   gestione   ad   alienare  le  relative
partecipazioni entro il termine di due anni.
9.  Assunzioni di prestiti
9.1   Nella gestione di  ciascun  fondo  la  societa'  puo'  assumere
prestiti  nel  limite massimo del 25 per cento del valore complessivo
netto di ciascun fondo esclusivamente nella  forma  di  finanziamenti
ipotecari  finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione
di partecipazioni in societa' immobiliari (11).
____________________
11. Art. 14, comma 7 della legge.
   Ai  fini  del  rispetto   di   tale   limite,   si   tiene   conto
dell'indebitamento   diretto   del   fondo   e  di  quello  indiretto
rappresentato dai prestiti assunti dalle societa' immobiliari per  il
finanziamento dell'attivita' tipica. Questi ultimi sono computati per
la frazione corrispondente alla partecipazione detenuta dal fondo.
10.    Operazioni  finalizzate  ad  una  piu' efficiente gestione del
     patrimonio del fondo
10.1  La societa' di gestione puo' effettuare, al fine di ottimizzare
l'impiego  delle  transitorie  disponibilita'  liquide   del   fondo,
operazioni  di  "pronti  contro  termine"  in    titoli che prevedano
l'acquisto a pronti e l'obbligo di  rivendita  a  termine  di  valori
mobiliari.
   Dette   operazioni   sono  effettuabili  a  condizione  che  siano
strettamente funzionali alle  esigenze  di  migliore  gestione  della
liquidita'   del   fondo,  secondo  una  valutazione  effettuata  dai
responsabili organi della societa' gerente, avuto riguardo ai  flussi
finanziari  previsti  ed  alle  possibili alternative di profittevole
investimento offerte dal mercato.
   Si precisa infine che:
-  le  ripetute  operazioni  avranno  ad  oggetto  anzitutto   valori
  mobiliari di largo mercato (quotati ovvero emessi da Stati aderenti
  all'O.C.S.E.);
-  nella  fase di acquisto "a pronti", vanno tenuti presenti i limiti
  posti all'attivita'  ordinaria  dei  fondi,  con  riferimento  alla
  categoria di valori mobiliari sottostanti all'operazione;
-  i  titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono
  essere utilizzati per altre operazioni.
                             Sezione II
FONDI ISTITUITI CON APPORTO DI BENI IMMOBILI
   Ai fondi istituiti con apporto di beni immobili si applicano:
1) le norme previste nella sezione I, paragrafo 2.1, lett.  b)  e  c)
   con  riferimento  agli  immobili  apportati  al  fondo da soggetti
   diversi dagli enti pubblici conferenti (12);
2) il divieto di concedere prestiti sotto qualsiasi forma di cui alla
   sezione  I,  paragrafo  2.1,  lett.  a)  nonche'  il  limite  alla
   assunzione di prestiti di cui alla sezione I, paragrafo 9 (13).
3)  i  limiti  relativi  alla  composizione del portafoglio del fondo
   previsti nella sezione I, paragrafo 3.1, lett. c) e d) (14).
   Le  societa'  di  gestione,  tenuto  conto  degli  interessi   dei
partecipanti  si adoperano   per adeguare le disponibilita' liquide e
gli  investimenti  in   valori   mobiliari   di   rapida   e   sicura
liquidabilita' al limite minimo richiamato al precedente punto 3).
____________________
12. Art. 14-bis, comma 4 della legge.
13. Art. 14-bis, comma 1 della legge.
14. Cfr. nota precedente.
                             CAPITOLO IX
                      DOCUMENTAZIONE CONTABILE
1.  Bilancio delle societa' di gestione
   Le  societa'  di gestione redigono il loro bilancio in conformita'
con quanto previsto dal D.Lgs. 87/92 e dalle  istruzioni  applicative
emanate  dalla  Banca  d'Italia  con provvedimento del 31 luglio 1992
(pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 186 dell'8  agosto
1992).
   Nella  nota  integrativa,  oltre  a  quanto  richiesto  dai citati
provvedimenti, viene riportato il valore complessivo  netto  di  ogni
singolo fondo gestito dalla societa'. Detto valore e' quello riferito
alla  data  di  chiusura  dell'esercizio ed e' confrontato con quello
alla fine dell'esercizio precedente.
2.  Relazione semestrale del fondo
   La relazione semestrale deve essere redatta entro 60 giorni  dalla
fine  di  ciascun  semestre.  Essa  e'  approvata  dal  consiglio  di
amministrazione della societa' di gestione. La relazione semestrale -
da  redigere  secondo  gli   schemi   e   le   istruzioni   riportate
nell'Allegato C (1) - si compone di:
-  prospetto  del  patrimonio del fondo, contenente l'indicazione del
  valore complessivo netto del fondo  e  del  valore  unitario  delle
  quote.
  Il  prospetto  singolarmente considerato, deve essere pubblicato ai
  sensi dell'art. 9, comma 4, della legge su almeno un  quotidiano  a
  diffusione nazionale indicato nel regolamento del fondo.
____________________
1.  Il contenuto degli schemi tipo della "semestrale", del rendiconto
   e delle relazioni illustrative e' minimale, essendo  rimessa  alla
   societa'  di  gestione  la  possibilita' di ampliarne il contenuto
   informativo. Tale facolta', peraltro, deve essere  utilizzata  con
   misura  e  discernimento  in relazione al rischio che un eccessivo
   dettaglio determini una riduzione, anziche' un accrescimento della
   capacita' informativa dei documenti di cui si tratta. E'  altresi'
   consentita  l'omissione  delle  voci  che  non  registrino  alcuna
   consistenza  nei  periodi  posti  a  confronto  e  che  non  siano
   interessate da alcuna movimentazione.
  La  pubblicazione,  cosi'  come  il  deposito  e  l'affissione  del
  prospetto presso la sede e le strutture periferiche della  societa'
  di  gestione,  deve  avvenire dopo che siano trascorsi venti giorni
  dalla ricezione del prospetto da parte della Banca  d'Italia  senza
  che quest'ultima abbia richiesto modificazioni o integrazioni;
-  elenco  degli  investimenti in beni immobili e in diritti reali di
  godimento sugli stessi detenuti dal fondo;
- tavole concernenti la distribuzione del valore  corrente  dei  beni
  immobili  per classi di valore nonche', per i beni immobili dati in
  locazione, la distribuzione dei canoni per scadenza dei contratti o
  per data di revisione dei canoni medesimi;
-  schede  informative  relative  alle  partecipazioni  in   societa'
  immobiliari controllate;
- relazione illustrativa dalla quale risultano:
  a)  le  principali  operazioni di investimento e di disinvestimento
     effettuate nel semestre;
  b) gli  altri  elementi  significativi  che  hanno  determinato  la
     variazione del valore del fondo verificatasi nel semestre.
3.  Rendiconto del fondo
   Il  rendiconto  di  gestione del fondo deve essere redatto entro 4
mesi dalla fine di ogni esercizio. Esso e' approvato dal consiglio di
amministrazione della  societa'  di  gestione.  Il  rendiconto  -  da
redigere secondo gli schemi e le istruzioni riportate nell'Allegato D
(2) - si compone di:
- sezione patrimoniale;
- sezione reddituale;
-  elenco  degli  investimenti in beni immobili e in diritti reali di
  godimento sugli stessi detenuti dal fondo;
- tavole concernenti la distribuzione del valore  corrente  dei  beni
  immobili  per classi di valore nonche', per i beni immobili dati in
  locazione, la distribuzione dei canoni per scadenza dei contratti o
  per data di revisione dei canoni medesimi;
____________________
2. Cfr. nota precedente.
-  schede  informative  relative  alle  partecipazioni  in   societa'
  immobiliari controllate;
-  elenco  dei  valori  mobiliari  di  rapida e sicura liquidabilita'
  detenuti dal fondo;
- prospetto delle variazioni del valore del fondo nel corso della sua
  operativita';
- prospetto delle operazioni di disinvestimento effettuate dal  fondo
  nel  corso  della  sua  operativita'  con  riferimento  ai  cespiti
  immobiliari e alle partecipazioni societa' immobiliari;
- relazione degli amministratori, che contiene almeno:
  a)  l'illustrazione   dell'attivita'   di   gestione   del   fondo,
     l'indicazione  delle  direttrici  seguite  nell'attuazione delle
     politiche di investimento, le linee strategiche che si intendono
     adottare in futuro e  l'andamento  dei  settori  immobiliari  di
     interesse per gli investimenti del fondo;
  b)   ove   le   quote  del  fondo  siano  trattate  in  un  mercato
     regolamentato, l'illustrazione dell'andamento  delle  quotazioni
     nel  corso  dell'esercizio,  indicando almeno il prezzo massimo,
     minimo e medio e confrontando tali dati con il  valore  unitario
     delle quote del fondo risultante dalle valutazioni semestrali;
  c)  i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione
     del valore delle attivita' diverse dalle partecipazioni.  Per  i
     beni  immobili,  ove la metodologia di determinazione del valore
     corrente adottata si discosti da  quella  seguita  in  occasione
     dell'ultima  valutazione  devono  essere indicate le motivazioni
     che hanno indotto a tale variazione;
  d) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione  dell'ammontare
     complessivo e unitario posto in distribuzione;
  e)  nel  caso  in  cui la societa' di gestione abbia esercitato nel
     corso  dell'esercizio  la  facolta'  di  procedere  al  rimborso
     parziale  delle quote a fronte di disinvestimenti, l'indicazione
     dell'ammontare, complessivo e unitario, dei rimborsi effettuati;
  f) la composizione per  singola  valuta  delle  attivita'  e  delle
     passivita' denominate in valuta;
  g)  l'esistenza  e  lo stato di eventuali controversie pendenti (ad
     esempio con i locatari di beni immobili concessi in affitto  per
     mancato pagamento dei canoni);
  h)  riferimenti  in ordine alle operazioni di acquisto di attivita'
     dallo Stato, dagli enti previdenziali pubblici,  dalle  regioni,
     dagli  enti  locali  e  loro  consorzi  nonche'  dalle  societa'
     interamente  possedute,  anche  indirettamente,   dagli   stessi
     soggetti,  effettuate  ai  sensi dell'art. 14, comma 6-bis della
     legge.
                             CAPITOLO X
        ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE
1.  Requisiti
   Le societa' di gestione possono conferire l'incarico di  negoziare
i certificati rappresentativi delle quote del fondo a intermediari di
cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 nonche' a intermediari comunitari
operanti in Italia in conformita' alle previsioni della Direttiva CEE
93/22, in possesso dei seguenti requisiti:
a)  autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' di negoziazione per
   conto proprio o abilitazione all'esercizio di  tale  attivita'  in
   Italia  sulla  base  delle previsioni della richiamata direttiva e
   svolgimento  della  medesima  attivita'  in  misura  tale  da  far
   ritenere       sussistente       un'adeguata      professionalita'
   dell'intermediario;
b) patrimonio di vigilanza di almeno 50 miliardi di lire per le Sim e
   per le  imprese  di  investimento  comunitarie  e  di  almeno  200
   miliardi di lire per le banche;
c)   assetto   organizzativo   adeguato   all'efficiente  svolgimento
   dell'incarico.
2.  Approvazione della Banca d'Italia
   Le societa' di gestione provvedono a sottoporre per l'approvazione
della Banca d'Italia il testo della  convenzione  stipulata  con  gli
intermediari   indicati  nel  paragrafo  1  interessati  ad  assumere
l'incarico.
   Per la verifica del possesso dei requisiti richiesti:
-  gli  intermediari  nazionali  provvedono  a  inoltrare  alla Banca
  d'Italia  apposita  comunicazione  contenente   riferimenti   sulla
  propria dotazione patrimoniale;
-  gli  intermediari  comunitari  provvedono  a  inviare  alla  Banca
  d'Italia un'attestazione dell'organo  di  vigilanza  del  Paese  di
  origine  che  comprovi  il  possesso  dei  requisiti patrimoniali e
  l'adeguatezza della struttura organizzativa.