CAPITOLO III CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE CHIUSO Il regolamento dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi contiene le disposizioni riguardanti il funzionamento dell'organismo e i rapporti tra gli investitori e la societa' di gestione in conformita' alle previsioni della legge. Le societa' di gestione redigono il testo dei regolamenti sulla base dei criteri generali emanati dall'organo di Vigilanza che si riportano di seguito, avendo cura di procedere nella redazione del testo tenendo conto anche della successione degli argomenti appresso adottata. I presenti criteri riguardano sia i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge (di seguito "fondi ordinari") sia i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge (di seguito "fondi istituiti con apporto di beni immobili"). DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO La denominazione ha la finalita' di consentire l'univoca identificazione del fondo. A tal fine: - e' evitato l'uso di formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari; - e' richiesto l'utilizzo nell'ambito della denominazione delle parole "fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso", che rappresentano un elemento necessario e infungibile per l'individuazione degli organismi della specie. La durata del fondo chiuso viene fissata autonomamente dalla societa' di gestione nell'ambito del termine minimo (10 anni per i fondi ordinari e 5 anni per i fondi istituiti con apporto di beni immobili) e massimo (30 anni sia per i fondi ordinari sia per i fondi istituiti con apporti di beni immobili) stabilito dalla legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge, puo' essere prevista una durata superiore a quella trentennale a condizione che le quote del fondo siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. Nel regolamento e' indicata la facolta' della societa' di gestione di richiedere alla Banca d'Italia alla scadenza del fondo un periodo di grazia di durata non superiore a tre anni per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti. CARATTERISTICHE DEL FONDO 1. Le caratteristiche dei fondi ordinari sono espresse con: a) l'indicazione dell'ammontare del fondo, che deve essere determinato nel rispetto della normativa all'uopo prevista. Al riguardo, si rammenta che l'ammontare minimo del fondo resta fissato in lire 200 miliardi. Andra' inoltre specificato, ove ne ricorra l'ipotesi, se l'investimento e' circoscritto agli investitori istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 6 della legge. A tal proposito, si ricorda che il decreto emanato dal Ministro del tesoro ai sensi della citata norma - nel definire i criteri di individuazione degli investitori istituzionali - ne fornisce una elencazione non esaustiva e prevede che la Banca d'Italia, in sede di approvazione del regolamento, verifichi l'inquadrabilita' nei citati criteri di eventuali altri soggetti. Onde consentire tale verifica il regolamento indica - ove del caso - gli investitori istituzionali diversi da quelli elencati nel citato D.M. cui la societa' di gestione intende riservare il fondo; b) l'illustrazione degli indirizzi che verranno seguiti dagli organi aziendali nella scelta degli investimenti. Accuratezza nella definizione delle strategie e chiarezza espositiva delle stesse sono i principi cui devono attenersi i testi regolamentari nel definire il tipo di gestione prospettata agli investitori. I criteri di investimento indicati nel regolamento costituiscono anche il punto di riferimento per il gestore nell'attivita di individuazione e selezione delle attivita' potenzialmente assumibili dal fondo. In tale contesto, dal testo regolamentare risultano: - le caratteristiche e le destinazioni degli immobili in cui puo' essere investito il fondo. In particolare, tali elementi dovranno essere illustrati anche al fine di fornire indicazioni in ordine al grado di liquidabilita' degli investimenti del fondo; - le eventuali aree geografiche di interesse, nazionali o estere; - l'intenzione di avvalersi o meno della facolta' - prevista dall'art. 14, comma 1 lett. b) della legge - di investire il fondo di partecipazioni di controllo in societa' immobiliari, precisando i criteri che verranno seguiti nella scelta di tali societa' con riferimento alle caratteristiche e alla destinazione degli immobili verso cui si indirizza l'attivita' delle stesse; - i presidi predisposti dalla societa' di gestione con riferimento a fattispecie di conflitto di interesse non specificamente individuate dalla legge. A tal fine, le soluzioni definite dovranno essere coerenti con il principio di autonomia della societa' di gestione e rispettose della disciplina di legge che, in materia, prevede limitazioni operative; - la possibilita' per la societa' di gestione di derogare alle norme in materia di frazionamento del rischio e di conflitto di interessi indicate all'art. 14, commi 5 e 6 della legge relativamente agli investimenti del fondo in attivita' direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche direttamente, dagli stessi soggetti. E' da evitare che siano richiamate nel regolamento le norme che delimitano l'attivita' di investimento in funzione del frazionamento del rischio, a meno che la societa' di gestione non intenda introdurre, con riferimento a tale profilo, ulteriori autonomi limiti nella gestione del fondo. Ove si tratti di fondi sottoscritti esclusivamente da investitori istituzionali e la societa' di gestione intenda avvalersi della possibilita' di fissare limiti di investimento diversi da quelli determinati invia generale dalla Banca d'Italia, deve essere indicata la misura dei limiti prescelti. 2. Per i fondi istituiti con apporto di beni immobili le caratteristiche del fondo sono espresse con l'indicazione: a) dell'ammontare del fondo, non inferiore a lire 200 miliardi. L'ammontare del fondo e' determinato avendo presente il valore dei beni immobili oggetto di apporto risultante dalla stima effettuata dal collegio dei periti. Ove le quote del fondo siano destinate ai soli investitori istituzionali, nel regolamento del fondo andranno altresi' riportate le previsioni di cui al precedente paragrafo 1, lett. a), seconda parte; b) che il fondo e' istituito mediante apporto di beni immobili conferiti, per oltre il 90 per cento, dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, enti locali o loro consorzi nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti (di seguito "enti pubblici conferenti"). Inoltre, andra' indicato l'obbligo per gli stessi soggetti conferenti di integrare l'apporto in natura con un conferimento in denaro che non potra' comunque essere inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura. 3. La societa' di gestione puo' prevedere nel regolamento del fondo la facolta' di procedere alla distribuzione periodica dei proventi della gestione. In tal caso, il regolamento indica - con riferimento alle voci reddituali risultanti dallo schema-tipo di rendiconto del fondo - le componenti reddituali che possono essere distribuite, precisando che tali componenti devono essere computate al netto di tutti i costi risultanti dal rendiconto medesimo. Qualora il fondo proceda alla distribuzione periodica dei proventi, il regolamento: - stabilisce i criteri per la determinazione e distribuzione dei proventi; - illustra le modalita' (procedure, tempi e pubblicita') per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto. SOCIETA' DI GESTIONE La societa' di gestione rappresenta la controparte dell'investitore; la partecipazione al fondo comune si realizza infatti tramite la conclusione di un contratto tra il soggetto gerente e l'investitore che chiede di sottoscrivere le quote del fondo. Le informazioni che devono essere contenute nel testo regolamentare devono consentire un'esatta individuazione della controparte contrattuale (la societa' di gestione) e del suo relativo centro di responsabilita'. Sotto il primo profilo, gli elementi minimi da indicare nel testo sono rappresentati dalla denominazione, dalla sede sociale e dagli estremi dell'autorizzazione ad istituire il fondo immobiliare chiuso. Sotto il secondo profilo, va indicato l'organo responsabile dell'attivita' gestoria, individuabile, di norma, nel consiglio di amministrazione. Ove quest'ultimo - compatibilmente con le previsioni statutarie - intenda conferire deleghe ad elementi interni alla societa', in ordine all'attuazione delle politiche d'investimento del fondo, il regolamento dovra' contemplare tale facolta'. Non sono consentite forme generali di delega tendenti, di fatto, a sottrarre al consiglio di amministrazione le scelte d'investimento riguardanti i beni immobili e le partecipazioni in societa' immobiliari e a conferirgli un ruolo marginale nell'esercizio dell'attivita' gestoria. Nel regolamento deve essere fatta menzione dell'eventuale costituzione di comitati tecnici consultivi, di cui possono far parte anche soggetti esterni alla societa', anche se essi, per la loro natura, non comportano esonero di responsabilita' del consiglio di amministrazione in ordine alle scelte adottate. Il consiglio di amministrazione puo' conferire deleghe a soggetti esterni aventi ad oggetto l'amministrazione dei beni immobili (es.: gestione dei rapporti con i conduttori) e la gestione della parte del portafoglio rappresentata dai valori mobiliari di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) della legge. Tale facolta', oltre ad essere compatibile con lo statuto della societa' di gestione, dovra' essere indicata nel regolamento specificando che la delega: - non implica alcun esonero o limitazione di responsabilita' del consiglio di amministrazione; pertanto dovra' essere previsto il preventivo assenso del delegante per l'esecuzione delle operazioni ovvero che il delegato si attenga alle istruzioni impartite dai competenti organi della societa' di gestione; - ha una durata determinata, puo' essere revocata con effetto immediato dalla societa' di gestione ed ha carattere non esclusivo; - prevede, con riferimento all'incarico della gestione del portafoglio titoli di cui sopra, un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito. Il consiglio di amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante sull'attivita' e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Infine, va specificato che l'esercizio dei diritti inerenti i titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla societa'. COLLEGIO DEI PERITI La societa' di gestione indica nel regolamento, in relazione alla tipologia di immobili che formano oggetto di investimento del fondo le competenze professionali che verranno indicate al Presidente del Tribunale nella richiesta di designazione dei periti. A norma dell'art. 12, comma 2, lett. q) della legge, vanno inoltre indicati i criteri per la definizione del giudizio di congruita' del valore degli immobili che il consiglio d'amministrazione della societa' di gestione e' tenuto a richiedere al collegio dei periti in occasione della vendita di ciascun immobile detenuto dal fondo (sia direttamente, sia tramite le societa' immobiliari di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) della legge ). L'indicazione dei criteri in questione va effettuata in modo da fornire ai periti un quadro di riferimento degli elementi di ordine generale da considerare nella formulazione del giudizio di adeguatezza del prezzo cui la societa' di gestione intende vendere l'immobile. Nella definizione di tali elementi, si deve tener conto quanto meno di quelli che concorrono alla determinazione del valore corrente degli immobili secondo quanto previsto dal successivo capitolo VII. Con riferimento ai fondi istituiti con apporto di beni immobili, l'organo amministrativo della societa' di gestione provvede a richiedere la nomina dei componenti il collegio dei periti prima dell'istituzione del fondo, dovendo essi procedere alla stima dei beni oggetto di apporto. BANCA DEPOSITARIA La definizione del ruolo e dei compiti di tale soggetto deve essere menzionata nel regolamento, tenuto conto dei profili particolari che essa assume in relazione alla tipologia degli investimenti consentiti ai fondi immobiliari. Il testo regolamentare dovra' pertanto indicare i compiti attribuiti alla banca depositaria ai sensi di quanto disposto nel capitolo V. E' richiesto inoltre che, accanto all'indicazione della banca che funge da depositario: - siano individuate le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono espletate le funzioni di emissione - anche a seguito di conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-bis, commi 12 e 14 della legge - e consegna dei certificati, di eventuale distribuzione di proventi del fondo e di rimborso delle quote di partecipazione; - sia definita una procedura di sostituzione nell'incarico di banca depositaria in modo da evitare soluzioni di continuita' nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tale riguardo, il testo regolamentare prevede che: I) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, puo' essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinunzia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; II) l'efficacia della revoca o della rinunzia e' sospesa sino a che: - un altro ente creditizio in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di banca depositaria in sostituzione della precedente; - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla societa' di gestione nonche' dall'organo di Vigilanza; - i titoli inclusi nel fondo e le disponibilita' liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria. Esigenze operative connesse al trattamento dei titoli suggeriscono di richiamare, in via generale, che la banca depositaria, per la custodia dei valori del fondo, possa avvalersi - sotto la propria responsabilita' e previo assenso della societa' di gestione - dei subdepositari individuati ai sensi del capitolo V. CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione a un fondo chiuso non e' inferiore a lire tre milioni. Le quote, tutte di uguale valore e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore; a tal fine e' previsto che l'investitore puo' ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati (da nominativo al portatore o viceversa) ovvero il loro raggruppamento. L'emissione dei certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene per importi non inferiori al valore nominale unitario della quota o suoi multipli. Il regolamento dovra' indicare il termine - sei mesi dalla chiusura dell'offerta delle quote prevista dagli artt. 12, comma 2, lett. f) e 14-bis, comma 7 della legge - entro il quale deve essere richiesta alla Consob l'ammissione dei certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero, nel caso in cui le quote del fondo siano destinate unicamente ad investitori istituzionali, se si intende proporre la relativa istanza. In alternativa all'emissione di certificati singoli puo' essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralita' di quote appartenenti agli investitori. Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli investitori eventualmente raggruppate per soggetti collocatori (1). L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilita' per: a) l'investitore di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo; ____________________ 1. L'eventuale esigenza dei soggetti collocatori di mantenere - nei confronti della depositaria - una sfera di riservatezza in ordine ai rapporti intrattenuti con l'investitore va coniugata con l'esigenza della banca depositaria di fruire dei dati conoscitivi necessari per la propria attivita' di emissione ed estinzione dei certificati rappresentativi delle quote di pertinenza del singolo partecipante. Al fine di contemperare tali esigenze puo' essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilita' della depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento in cui si provvede al rimborso delle quote. b) la banca di procedere - senza oneri per l'investitore e per il fondo - al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori. La societa' di gestione indica nel regolamento se intende affidare da uno o piu' intermediari in valori mobiliari l'incarico di negoziare le quote dei fondi gestiti. PARTECIPAZIONE AL FONDO 1. Acquisizione della qualita' di partecipante di un fondo ordinario La partecipazione al fondo ordinario si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse. Procedura di sottoscrizione delle quote Il patrimonio del fondo chiuso deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote. Il testo regolamentare definisce le modalita' di sottoscrizione delle quote e indica quanto segue: - il valore nominale della quota (di importo minimo pari a lire tre milioni); - il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione che non puo' essere superiore a un anno a decorrere dalla determinazione della Consob assunta ai sensi dell'art. 18 della L. 216/74 in relazione al prospetto informativo. Ove quest'ultimo non sia richiesto, il termine annuale decorre dalla data in cui la societa' di gestione ha notizia dell'approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia; - l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione che non puo' essere inferiore a lire tre milioni; - per le sottoscrizioni a domicilio, l'efficacia del contratto e' subordinata al decorso di cinque giorni di cui all'art. 18-ter L. 216/74; - le modalita', da definire secondo criteri oggettivi, di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote; - i casi nei quali nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2 della legge alla chiusura delle sottoscrizioni la societa' di gestione puo' chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo e le modalita' e il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli investitori una volta ottenuta la detta autorizzazione; inoltre, i casi nei quali la societa' di gestione puo' decidere di non ridimensionare il fondo e di procedere alla liberazione degli investitori dagli impegni. Nella definizione di tali profili la societa' di gestione deve tenere conto della possibilita' di realizzare l'attivita' di investimento programmata anche con le minori risorse disponibili dopo la chiusura delle sottoscrizioni; - la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte; - quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e i soggetti presso i quali possono essere eseguiti i versamenti. Il regolamento puo' prevedere inoltre la procedura di recupero ove il mezzo di pagamento risulti insoluto ovvero l'investitorie risulti inadempiente al termine del periodo di richiamo. Andra' inoltre indicato l'obbligo dell'invio - entro un termine massimo dall'inizio di operativita' del fondo - della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle quote attribuite. Copia del regolamento e' consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato puo' ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo. 2. Acquisizione della qualita' di partecipante di un fondo istituito con apporto di beni immobili. La partecipazione al fondo istituito con apporto di beni immobili si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo, acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse nonche' mediante conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-bis, commi 12 e 14 della legge. a) Procedura di sottoscrizione delle quote Il regolamento definisce le modalita' e i termini di sottoscrizione delle quote, indicando inoltre quanto segue: - il valore nominale della quota (di importo minimo pari a lire tre milioni); - l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione che non puo' essere inferiore a lire tre milioni; - quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per i conferimenti in denaro. Andra' inoltre indicato l'obbligo dell'invio - entro un termine massimo dall'inizio di operativita' del fondo - della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle quote attribuite. Copia del regolamento e' consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato puo' ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo. b) Offerta al pubblico delle quote Nel regolamento del fondo deve essere indicato il termine a partire dal quale la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote nonche' il termine (non superiore a 12 mesi dalla istituzione del fondo) entro il quale tale offerta si conclude. Il regolamento indica inoltre: I) le modalita' di esecuzione del collocamento. A tal fine, deve essere, tra l'altro, specificato: - le modalita' e i termini per l'assunzione, da parte degli interessati, degli impegni di acquisto delle quote; - le eventuali forme di garanzia richieste dalla societa' di gestione agli interessati all'acquisto delle quote per il buon esito degli impegni di acquisto assunti; - le modalita' e i termini per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, i mezzi di pagamento a tal fine utilizzabili, i soggetti presso i quali possono essere eseguiti i versamenti. Il regolamento puo' inoltre prevedere la procedura di recupero ove il mezzo di pagamento risulti insoluto ovvero l'investitore risulti inadempiente al momento del versamento dei corrispettivi; - le modalita' e i termini a partire dai quali i certificati di partecipazione sono resi disponibili agli acquirenti; II) che, per il collocamento delle quote a domicilio, l'efficacia del contratto e' subordinata al decorso di cinque giorni di cui all'art. 18-ter L. 216/74; III) le modalita' con cui la societa' di gestione riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate; IV) i casi nei quali, trascorso il termine previsto per il collocamento delle quote, viene attivato il disposto di cui all'art. 14-bis, comma 8 della legge. Andra' inoltre indicato l'obbligo dell'invio agli acquirenti - entro un termine massimo dall'inizio di operativita' del fondo - della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle quote attribuite. Copia del regolamento e' consegnata in occasione delle operazioni di acquisto. Chiunque sia interessato puo' ottenere a proprie spese copia del regolamento del fondo. c) Conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-bis, commi 12 e 14 della legge Il regolamento del fondo indica le modalita' e le procedure per la conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-bis, commi 12 e 14 della legge in quote di fondi istituiti con apporto di beni immobili. 3. Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti Il regolamento prevede, ove la societa' di gestione intenda avvalersi di tale facolta', la possibilita' di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, trascorsi i termini previsti dalla legge (5 anni per i fondi ordinari e 2 anni per i fondi istituiti con apporto di beni immobili a decorrere dal completamento dei versamenti o degli apporti). In tal caso e' previsto che: - venga data preventiva comunicazione alla Banca d'Italia nonche' informativa agli investitori (tramite pubblicazione sui quotidiani indicati nel regolamento) dell'attivita' disinvestita, delle motivazioni che hanno indotto la societa' di gestione ad operare il rimborso, dell'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della vendita), dell'importo rimborsato per ogni quota e della procedura per ottenere il rimborso. In tale ambito, andra' precisato se l'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento dell'invio del mezzo di pagamento all'avente diritto ovvero all'atto della ricezione da parte di quest'ultimo del mezzo medesimo; - le somme non riscosse entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni vengano depositate in un conto intestato alla societa' di gestione con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati. REGIME DELLE SPESE La disciplina regolamentare degli oneri connessi alla partecipazione ad un fondo immobiliare attiene agli aspetti indicati di seguito. 1. Natura delle spese a carico della societa' di gestione e di quelle a carico del fondo I costi a carico del fondo sono rappresentati dai seguenti elementi: - il compenso spettante alla societa' di gestione per l'attivita' svolta. Profili connessi, con rilevanti problematiche di conflitto di interesse, unitamente alla previsione legislativa che consente alla societa' di gestione di percepire la provvigione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. p) della legge solo in sede di liquidazione del fondo, portano a non ritenere proponibile che il compenso annuo della societa' di gestione sia commisurato ad un valore degli immobili e delle partecipazioni in societa' immobiliari maggiore del loro valore di acquisizione. Pertanto, qualora il compenso della societa' di gestione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto del fondo, nel computo di quest'ultimo, ai fini che qui rilevano, non dovra' tenersi conto delle plusvalenze (rispetto al valore di acquisizione) non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute dal fondo; - il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le funzioni da questa svolte. Qualora il compenso sia proporzionale al valore del fondo cfr. quanto precisato al precedente alinea; - il compenso spettante al collegio dei periti; - gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attivita' detenute dal fondo (es.: provvigioni per intermediazione, spese notarili, ecc.) e quelli connessi alla quotazione dei certificati rappresentativi delle quote; - le spese di manutenzione degli immobili del fondo. Le spese di ristrutturazione di tali immobili sono ovviamente a carico del fondo in quanto rappresentano una forma di investimento del medesimo; - i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo; - le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del fondo e del prospetto del patrimonio del fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico purche' tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicita' o comunque al collocamento delle quote; - le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione); - gli oneri connessi con i prestiti assunti ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge; - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo; - gli oneri fiscali di pertinenza del fondo. Esigenze di certezza in ordine all'entita' e alle modalita' di imputazione degli oneri a carico del fondo richiedono che nel testo regolamentare sia precisata la cadenza del prelievo dalle disponibilita' del fondo dei compensi da riconoscere alla societa' di gestione, alla banca depositaria e al collegio dei periti. Sono a carico della societa' tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con la commercializzazione delle quote e con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti (es.: analisi di mercato, consulenze di settore, ecc.). Inoltre, al fine di evitare incertezze sui costi della partecipazione al fondo, andra' inserita una clausola finale attestante la riferibilita' alla societa' di ogni spesa che non sia specificamente indicata come a carico del fondo o dei singoli investitori. 2. Oneri a carico dei singoli investitori Il regolamento indica in dettaglio gli oneri da applicare a ogni singolo investitore in relazione alla partecipazione al fondo immobiliare chiuso, ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute dalla societa' (ad es. per emissione dei certificati e spedizione dei medesimi al domicilio dell'investitore). Qualora per detti rimborsi delle spese sostenute la societa' non fosse in grado o non ritenesse opportuno indicare una somma in via forfettaria deve esplicitare che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla societa' da indicare di volta in volta al partecipante interessato. PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DEL PATRIMONIO DEL FONDO E DEL VALORE DELLA QUOTA La pubblicazione del prospetto del patrimonio del fondo e del valore unitario della quota risponde all'esigenza di fornire elementi informativi sintetici per la conoscenza dell'andamento dell'investimento. Il testo regolamentare deve offrire un'informativa essenziale, orientata ad illustrare i profili di seguito indicati: a) la frequenza di calcolo del valore unitario della quota e della relativa pubblicazione, ove richiesta. In proposito si rammenta che per i fondi non riservati ad investori istituzionali, l'art. 13, comma 4 della legge prescrive che il valore unitario della quota debba essere pubblicato almeno due volte l'anno. In tali ipotesi, ferma restando la periodicita' del calcolo del valore unitario della quota, le societa' valuteranno l'opportunita' di provvedere alla pubblicazione del valore medesimo con una frequenza maggiore (ad es. mensile) da indicare nel regolamento. La societa' di gestione provvede a determinare tale valore dividendo il valore complessivo netto del fondo - calcolato sulla base dei criteri di valutazione delle attivita' del fondo stabiliti dalla Banca d'Italia - per il numero delle quote emesse; b) i quotidiani a diffusione nazionale nei quali la societa' provvede a pubblicare il prospetto del patrimonio del fondo e il valore della quota. Al riguardo, si ricorda che mentre il prospetto del patrimonio del fondo deve essere pubblicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, la legge medesima prescrive che il valore della quota debba essere pubblicato - nei casi in cui tale adempimento sia richiesto - su tre quotidiani a diffusione nazionale. E' previsto l'impegno della societa' di provvedere alle pubblicazioni di cui sopra in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, dette pubblicazioni siano state sospese. Ove ricorrano tali casi la societa' di gestione informa direttamente la Banca d'Italia, nonche', per il tramite di pubblicazione sui quotidiani sub b), gli investitori. SCRITTURE CONTABILI Le scritture contabili risultano gia' individuate dalla legge, sia per quanto concerne la tipologia, sia per quanto attiene ai tempi di predisposizione. Le norme regolamentari provvedono a definire le modalita' con cui l'investitore puo' esercitare il diritto d'accesso ai documenti contabili, che lo stesso puo' consultare a termini di legge. A tal fine, il regolamento: a) richiama i documenti che possono essere esaminati dal partecipante; b) individua i luoghi in cui il rendiconto di gestione del fondo, la relazione semestrale e il relativo prospetto del patrimonio del fondo sono tenuti a disposizione del pubblico. Essi sono la sede della societa' di gestione e - ove si tratti di fondi le cui quote sono state oggetto di offerta al pubblico - la sede della banca depositaria e quanto meno le filiali della banca stessa situate nei capoluoghi di regione. DISPOSIZIONI FINALI Rimborso finale delle quote alla scadenza del fondo Il regolamento stabilisce che alla scadenza del termine di durata del fondo la societa' di gestione procede al rimborso entro un termine massimo da definire nel regolamento in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto. Nel regolamento del fondo sono indicati: - la facolta' della societa' di gestione di richiedere alla Banca d'Italia un ulteriore periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del fondo; - le modalita' di ripartizione, fra gli investitori e la societa' di gestione, del risultato netto della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti; qualora la societa' intenda avvalersi della possibilita' di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione maggiorata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. p) della legge, dal testo regolamentare risulta quanto segue: I) il risultato della gestione del fondo e' espresso dal confronto tra l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato e l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato di eventuali distribuzioni o rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo; II) l'indicatore di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso deve rappresentare un razionale termine di paragone per valutare la redditivita' del fondo e deve caratterizzarsi per oggettivita' delle basi di calcolo; III) la percentuale, non superiore al venti per cento del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla societa' di gestione; - l'eventuale possibilita' di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. n) della legge. Deve essere dato avviso sui quotidiani dove e' pubblicato il valore della quota, o - in assenza di tale obbligo - su quello dove e' pubblicato il prospetto del patrimonio del fondo: - dell'inizio della procedura di liquidazione; - dell'eventuale concessione del periodo di grazia da parte della Banca d'Italia; - dei tempi e delle modalita' di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione; - dei tempi e delle modalita' di esecuzione del rimborso finale. Al fine della redazione delle previsioni regolamentari in materia di rimborso finale si richiama quanto segue: - alla scadenza del periodo di durata il fondo cessa ogni ulteriore attivita' di investimento; - in caso di concessione del periodo di grazia, le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori e portato a conoscenza dell'organo di Vigilanza; - il rendiconto finale (redatto sulla base dello schema di rendiconto stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge) riporta anche il piano di riparto spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attivita' liquide e numero delle quote in cui e' diviso il patrimonio del fondo; nel rendiconto deve essere indicato altresi' l'importo da attribuire alla societa' di gestione - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. p) - in relazione al superamento del risultato minimo della gestione; - il rendiconto finale di liquidazione deve essere oggetto di certificazione; - il rendiconto finale e la relativa relazione devono essere depositati e affissi nella sede della societa' di gestione e - ove si tratti di fondi le cui quote sono state oggetto di offerta al pubblico - nella sede della banca depositaria e quanto meno nelle filiali della banca stessa presso le quali sono pubblicizzati i documenti contabili; - le somme non riscosse entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni devono essere depositate in un conto intestato alla societa' di gestione con l'indicazione che trattasi di averi del rimborso finale del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati. FORO COMPETENTE Il regolamento deve indicare il foro competente per la soluzione delle controversie tra i partecipanti al fondo, la societa' di gestione e la banca depositaria. CAPITOLO VI LIMITI ALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE CHIUSO 1. Definizioni 1.1 Ai fini della disciplina del presente capitolo, si intendono: - per "fondi ordinari", i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge; - per "fondi istituiti con apporto di beni immobili", i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge; - per "enti pubblici conferenti", lo Stato, gli enti previdenziali pubblici, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi nonche' le societa' interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti, che apportano beni immobili ai fondi istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge; - per "titoli di Stato o garantiti dallo Stato", i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da Stati esteri; - per "valori mobiliari di pronta liquidabilita'", i titoli di cui al precedente alinea nonche' gli altri valori di rapida e sicura liquidabilita' individuati dal Ministro del tesoro con il D.M. del 30 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1994; - per "societa' immobiliari", le societa' immobiliari controllate non quotate indicate all'art. 14, comma 1 lett. b) della legge; - per "gruppo", quello definito dall'art. 4, comma 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; - per "collegamento", quello definito dall'art. 2359, comma 3 del codice civile. Sezione I FONDI ORDINARI 1. Investimenti del fondo 1.1 La societa' di gestione, per l'investimento del fondo, puo' svolgere esclusivamente le seguenti attivita' (1): a) l'acquisto e la vendita anche mediante locazione a terzi con facolta' di acquisto di beni immobili. La societa' provvede altresi' alla gestione degli immobili di pertinenza del fondo; b) le operazioni di cui alla lettera a) con riferimento a diritti reali di godimento su beni immobili; c) l'assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari aventi per oggetto esclusivo quanto previsto sub a) e b). A tali societa' e' pertanto preclusa l'assunzione di partecipazioni; d) l'investimento e la gestione delle disponibilita' liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in altri valori mobiliari di pronta liquidabilita'. 2. Operazioni non consentite 2.1 Nella gestione del fondo, la societa' gerente non puo': a) concedere prestiti sotto qualsiasi forma (2); b) investire il fondo in attivita' direttamente o indirettamente cedute da (3): - un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione; - un altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione; - altre societa' facenti parte del medesimo gruppo o loro soci, amministratori, direttori o dipendenti; - soggetti che le abbiano acquistate dalle societa' di cui ai precedenti alinea. A tal fine, a pena di nullita' dei contratti di acquisto, in questi ultimi devono essere riportati, a cura del notaio rogante ove siano stipulati per atto pubblico, gli estremi identificativi dei soggetti da cui i cedenti hanno acquisito le attivita' stesse. ____________________ 1. Art. 14, comma 1 della legge. 2. Art. 14, comma 7 della legge. 3. Art. 14, comma 6 della legge. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli investimenti del fondo in attivita' direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, dagli enti previdenziali pubblici, dalle regioni, dagli enti locali e loro consorzi nonche' dalle societa' interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti (4). c) cedere direttamente o indirettamente le attivita' del fondo a (5): - un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione; - un altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione; - altre societa' facenti parte del medesimo gruppo o loro soci, amministratori, direttori o dipendenti; d) immettere nel fondo valori mobiliari di pronta liquidabilita' di propria emissione o altre attivita' proprie; e) acquistare azioni o quote di nuova emissione di societa' immobiliari facenti parte del gruppo di appartenenza della societa' di gestione; f) svolgere attivita' diretta di costruzione (6). Cio' comporta che per l'esecuzione di lavori sugli immobili di pertinenza del fondo la societa' di gestione deve affidare l'incarico a imprese terze. Fermo restando il divieto sub b), qualora la societa' di gestione intenda acquisire da soggetti estranei al proprio gruppo di appartenenza azioni o quote di una societa' immobiliare collegata a societa' del proprio gruppo, la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta al riguardo richiama tale circostanza e illustra in dettaglio le valutazioni sottese alla scelta di investimento. ____________________ 4. Art. 14, comma 6-bis della legge. 5. Art. 14, comma 6-ter della legge. 6. Art. 14, comma 1 della legge. 3. Limiti relativi alla composizione globale del portafoglio del fondo (7) 3.1 Il patrimonio del fondo e' investito: a) nel limite massimo del 90 per cento, di beni immobili e in diritti reali di godimento sugli stessi; b) nel limite massimo del 25 per cento, in partecipazioni in societa' immobiliari; c) nel limite massimo del 20 per cento, in valori mobiliari di pronta liquidabilita'; d) almeno per il 10 per cento nei valori mobiliari di cui alla lettera c). 4. Limiti relativi al frazionamento per singolo investimento o per singolo emittente 4.1 Il fondo non puo' essere investito in misura superiore ad un terzo del proprio patrimonio in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie (8). Tale limite non si applica agli investimenti del fondo in attivita' direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, dagli enti previdenziali pubblici, dalle regioni, dagli enti locali e loro consorzi nonche' dalle societa' interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti (9). 4.2 Fermi restando i limiti di cui al paragrafo 3.1, il patrimonio del fondo puo' essere investito: a) fino al 20 per cento in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da un medesimo Stato appartenente all'O.C.S.E. ovvero in parti di un medesimo o.i.c.v.m. che, per regolamento, puo' investire solo in tali titoli; b) fino al 20 per cento in titoli di debito a breve, per i quali esiste un mercato attivo di smobilizzo, emessi da una banca di un paese dell'O.C.S.E.; c) fino al 5 per cento in titoli emessi o garantiti da un medesimo Stato non appartenente all'O.C.S.E. ovvero negli altri valori mobiliari di pronta liquidabilita' di uno stesso emittente. ____________________ 7. Art. 14, commi 2 e 8 della legge. 8. Art. 14, comma 5 della legge. 9. Art. 14, comma 6-bis della legge. 5. Modalita' di computo dei limiti 5.1 I limiti di investimento sono riferiti al valore complessivo netto del fondo medesimo. Ai soli fini del calcolo di detti limiti, il valore di ciascun investimento ed il valore complessivo netto del fondo sono determinati come segue: a) i beni immobili e i diritti reali di godimento sugli stessi detenuti direttamente dal fondo, nonche' le partecipazioni in societa' immobiliari si computano al loro costo storico; b) le restanti componenti del fondo sono valutate sulla base dei criteri di valutazione indicati nel capitolo VII; c) si considerano anche i titoli oggetto di operazioni stipulate ma non ancora regolate (10). ____________________ 10. Piu' precisamente, si dovra' fare riferimento alle consistenze effettive emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati. In altri termini, per i valori mobiliari - con l'ausilio delle risultanze di una struttura contabile accesa alle quantita' - le materialita' patrimoniali effettive devono essere rettificate in aumento o in diminuzione, rispettivamente, delle quantita' figuranti nei contratti di acquisto e in quelli di vendita conclusi e non ancora eseguiti. Sempre ai fini della determinazione quantitativa dell'attivo del fondo e quindi del valore complessivo dello stesso, le variazioni apportate alle consistenze effettive devono trovare contropartita a valere sulle disponibilita' liquide del fondo, sulle quali si riflette l'effetto finanziario dei contratti, nei termini dagli stessi previsti. 6. Societa' immobiliari 6.1 La legge consente che l'investimento del fondo possa essere realizzato anche in via indiretta, mediante l'acquisizione di partecipazioni di controllo in societa' immobiliari (cfr. lett. c) del paragrafo 1 della presente sezione). Pertanto, le societa' di gestione verificano che le societa' immobiliari non effettuino le operazioni non consentite ai fondi ai sensi del paragrafo 2 della presente sezione. 6.2 Inoltre: a) il limite di investimento per singolo bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie (cfr. paragrafo 4.1 della presente sezione) si applica anche ai beni immobili detenuti dal fondo in via indiretta, per il tramite delle societa' immobiliari in questione. Il rispetto del limite in questione e' determinato considerando, per tutta la durata dell'investimento: - con riferimento agli immobili gia' detenuti dalla societa' immobiliare al momento dell'acquisizione da parte del fondo, la frazione del valore di tali immobili (determinata alla data di acquisto della partecipazione sulla base dei criteri di valutazione di cui al capitolo VII) corrispondente alla quota di partecipazione del fondo nella societa' immobiliare; - per gli immobili acquistati successivamente dalla societa' immobiliare, la corrispondente frazione del prezzo di acquisto. Il valore complessivo netto del fondo cui commisurare il valore degli immobili di cui sopra e' quello di cui al paragrafo 5.1 della presente sezione; b) ai fini del rispetto del limite stabilito dalla legge in materia di assunzione di prestiti da parte del fondo, si rinvia a quanto previsto nel successivo paragrafo 8 della presente sezione. 7. Rispetto dei limiti 7.1 I limiti all'attivita' di investimento dei fondi immobiliari chiusi di cui al presente capitolo vanno rispettati in via continuativa. 8. Superamento dei limiti 8.1 Il limite massimo di investimento di cui alla lett. c) del paragrafo 3.1 della presente sezione puo' essere superato nella fase di avvio del fondo in relazione al tempo necessario per raggiungere la composizione degli investimenti richiesta dalla legge. Le societa' di gestione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti al fondo, si adoperano affinche' l'attivita' di gestione del fondo conduca al piu' presto ad una composizione degli investimenti coerente con gli obiettivi del fondo medesimo. 8.2 I limiti di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente sezione possono essere inoltre superati: a) a seguito di disinvestimenti delle attivita' del fondo; b) in conseguenza dell'esercizio da parte della societa' di gestione della facolta' di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti; c) a seguito di ammissione a quotazione (realizzata nel quadro di progetti di smobilizzo) di azioni delle societa' immobiliari, che risultino acquistate prima che la societa' abbia deliberato la relativa richiesta; d) a seguito di mutamenti nei corsi dei valori mobiliari di pronta liquidabilita' in portafoglio. Nei casi di cui sopra, la societa' di gestione provvede a riportare prioritariamente l'investimento nei limiti stabiliti nel piu' breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo. Qualora, per l'approssimarsi della liquidazione del fondo, la societa' di gestione ritenga che la ricostituzione degli investimenti in immobili e in societa' immobiliari possa essere in contrasto con l'interesse dei partecipanti, la societa' comunica le sue valutazioni alla Banca d'Italia illustrando tutti gli elementi che hanno determinato la decisione assunta. 8.3 Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge, il venir meno del rapporto di controllo nelle societa' immobiliari obbliga la societa' di gestione ad alienare le relative partecipazioni entro il termine di due anni. 9. Assunzioni di prestiti 9.1 Nella gestione di ciascun fondo la societa' puo' assumere prestiti nel limite massimo del 25 per cento del valore complessivo netto di ciascun fondo esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari (11). ____________________ 11. Art. 14, comma 7 della legge. Ai fini del rispetto di tale limite, si tiene conto dell'indebitamento diretto del fondo e di quello indiretto rappresentato dai prestiti assunti dalle societa' immobiliari per il finanziamento dell'attivita' tipica. Questi ultimi sono computati per la frazione corrispondente alla partecipazione detenuta dal fondo. 10. Operazioni finalizzate ad una piu' efficiente gestione del patrimonio del fondo 10.1 La societa' di gestione puo' effettuare, al fine di ottimizzare l'impiego delle transitorie disponibilita' liquide del fondo, operazioni di "pronti contro termine" in titoli che prevedano l'acquisto a pronti e l'obbligo di rivendita a termine di valori mobiliari. Dette operazioni sono effettuabili a condizione che siano strettamente funzionali alle esigenze di migliore gestione della liquidita' del fondo, secondo una valutazione effettuata dai responsabili organi della societa' gerente, avuto riguardo ai flussi finanziari previsti ed alle possibili alternative di profittevole investimento offerte dal mercato. Si precisa infine che: - le ripetute operazioni avranno ad oggetto anzitutto valori mobiliari di largo mercato (quotati ovvero emessi da Stati aderenti all'O.C.S.E.); - nella fase di acquisto "a pronti", vanno tenuti presenti i limiti posti all'attivita' ordinaria dei fondi, con riferimento alla categoria di valori mobiliari sottostanti all'operazione; - i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni. Sezione II FONDI ISTITUITI CON APPORTO DI BENI IMMOBILI Ai fondi istituiti con apporto di beni immobili si applicano: 1) le norme previste nella sezione I, paragrafo 2.1, lett. b) e c) con riferimento agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi dagli enti pubblici conferenti (12); 2) il divieto di concedere prestiti sotto qualsiasi forma di cui alla sezione I, paragrafo 2.1, lett. a) nonche' il limite alla assunzione di prestiti di cui alla sezione I, paragrafo 9 (13). 3) i limiti relativi alla composizione del portafoglio del fondo previsti nella sezione I, paragrafo 3.1, lett. c) e d) (14). Le societa' di gestione, tenuto conto degli interessi dei partecipanti si adoperano per adeguare le disponibilita' liquide e gli investimenti in valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilita' al limite minimo richiamato al precedente punto 3). ____________________ 12. Art. 14-bis, comma 4 della legge. 13. Art. 14-bis, comma 1 della legge. 14. Cfr. nota precedente. CAPITOLO IX DOCUMENTAZIONE CONTABILE 1. Bilancio delle societa' di gestione Le societa' di gestione redigono il loro bilancio in conformita' con quanto previsto dal D.Lgs. 87/92 e dalle istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 31 luglio 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 186 dell'8 agosto 1992). Nella nota integrativa, oltre a quanto richiesto dai citati provvedimenti, viene riportato il valore complessivo netto di ogni singolo fondo gestito dalla societa'. Detto valore e' quello riferito alla data di chiusura dell'esercizio ed e' confrontato con quello alla fine dell'esercizio precedente. 2. Relazione semestrale del fondo La relazione semestrale deve essere redatta entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. Essa e' approvata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione. La relazione semestrale - da redigere secondo gli schemi e le istruzioni riportate nell'Allegato C (1) - si compone di: - prospetto del patrimonio del fondo, contenente l'indicazione del valore complessivo netto del fondo e del valore unitario delle quote. Il prospetto singolarmente considerato, deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge su almeno un quotidiano a diffusione nazionale indicato nel regolamento del fondo. ____________________ 1. Il contenuto degli schemi tipo della "semestrale", del rendiconto e delle relazioni illustrative e' minimale, essendo rimessa alla societa' di gestione la possibilita' di ampliarne il contenuto informativo. Tale facolta', peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziche' un accrescimento della capacita' informativa dei documenti di cui si tratta. E' altresi' consentita l'omissione delle voci che non registrino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto e che non siano interessate da alcuna movimentazione. La pubblicazione, cosi' come il deposito e l'affissione del prospetto presso la sede e le strutture periferiche della societa' di gestione, deve avvenire dopo che siano trascorsi venti giorni dalla ricezione del prospetto da parte della Banca d'Italia senza che quest'ultima abbia richiesto modificazioni o integrazioni; - elenco degli investimenti in beni immobili e in diritti reali di godimento sugli stessi detenuti dal fondo; - tavole concernenti la distribuzione del valore corrente dei beni immobili per classi di valore nonche', per i beni immobili dati in locazione, la distribuzione dei canoni per scadenza dei contratti o per data di revisione dei canoni medesimi; - schede informative relative alle partecipazioni in societa' immobiliari controllate; - relazione illustrativa dalla quale risultano: a) le principali operazioni di investimento e di disinvestimento effettuate nel semestre; b) gli altri elementi significativi che hanno determinato la variazione del valore del fondo verificatasi nel semestre. 3. Rendiconto del fondo Il rendiconto di gestione del fondo deve essere redatto entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio. Esso e' approvato dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione. Il rendiconto - da redigere secondo gli schemi e le istruzioni riportate nell'Allegato D (2) - si compone di: - sezione patrimoniale; - sezione reddituale; - elenco degli investimenti in beni immobili e in diritti reali di godimento sugli stessi detenuti dal fondo; - tavole concernenti la distribuzione del valore corrente dei beni immobili per classi di valore nonche', per i beni immobili dati in locazione, la distribuzione dei canoni per scadenza dei contratti o per data di revisione dei canoni medesimi; ____________________ 2. Cfr. nota precedente. - schede informative relative alle partecipazioni in societa' immobiliari controllate; - elenco dei valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilita' detenuti dal fondo; - prospetto delle variazioni del valore del fondo nel corso della sua operativita'; - prospetto delle operazioni di disinvestimento effettuate dal fondo nel corso della sua operativita' con riferimento ai cespiti immobiliari e alle partecipazioni societa' immobiliari; - relazione degli amministratori, che contiene almeno: a) l'illustrazione dell'attivita' di gestione del fondo, l'indicazione delle direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento, le linee strategiche che si intendono adottare in futuro e l'andamento dei settori immobiliari di interesse per gli investimenti del fondo; b) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo, minimo e medio e confrontando tali dati con il valore unitario delle quote del fondo risultante dalle valutazioni semestrali; c) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attivita' diverse dalle partecipazioni. Per i beni immobili, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione; d) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario posto in distribuzione; e) nel caso in cui la societa' di gestione abbia esercitato nel corso dell'esercizio la facolta' di procedere al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti, l'indicazione dell'ammontare, complessivo e unitario, dei rimborsi effettuati; f) la composizione per singola valuta delle attivita' e delle passivita' denominate in valuta; g) l'esistenza e lo stato di eventuali controversie pendenti (ad esempio con i locatari di beni immobili concessi in affitto per mancato pagamento dei canoni); h) riferimenti in ordine alle operazioni di acquisto di attivita' dallo Stato, dagli enti previdenziali pubblici, dalle regioni, dagli enti locali e loro consorzi nonche' dalle societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, effettuate ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis della legge. CAPITOLO X ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE 1. Requisiti Le societa' di gestione possono conferire l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo a intermediari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 nonche' a intermediari comunitari operanti in Italia in conformita' alle previsioni della Direttiva CEE 93/22, in possesso dei seguenti requisiti: a) autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di negoziazione per conto proprio o abilitazione all'esercizio di tale attivita' in Italia sulla base delle previsioni della richiamata direttiva e svolgimento della medesima attivita' in misura tale da far ritenere sussistente un'adeguata professionalita' dell'intermediario; b) patrimonio di vigilanza di almeno 50 miliardi di lire per le Sim e per le imprese di investimento comunitarie e di almeno 200 miliardi di lire per le banche; c) assetto organizzativo adeguato all'efficiente svolgimento dell'incarico. 2. Approvazione della Banca d'Italia Le societa' di gestione provvedono a sottoporre per l'approvazione della Banca d'Italia il testo della convenzione stipulata con gli intermediari indicati nel paragrafo 1 interessati ad assumere l'incarico. Per la verifica del possesso dei requisiti richiesti: - gli intermediari nazionali provvedono a inoltrare alla Banca d'Italia apposita comunicazione contenente riferimenti sulla propria dotazione patrimoniale; - gli intermediari comunitari provvedono a inviare alla Banca d'Italia un'attestazione dell'organo di vigilanza del Paese di origine che comprovi il possesso dei requisiti patrimoniali e l'adeguatezza della struttura organizzativa.