Art. 2. Le patate destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere: -- sottoposte a ispezione ufficiale effettuata su campioni di tuberi tagliati costituiti da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto o, se il lotto e' superiore a 25 t, da ogni 25 t o frazione del lotto, immediatamente prima del carico per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tale ispezione; -- sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo un metodo adeguato indicato dalla commissione per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione e risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi; occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata all'art. 1 punto a) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni; -- raccolte, manipolate ed insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso zona per zona ai sensi dell'art. 1 punto a); -- preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 1 punto a); -- etichettate chiaramente, su ciascun sacco, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'"elenco delle zone qualificate" e del numero di lotto corrispondente; -- accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione "Marchio dei colli" nonche' del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione "Dichiarazioni supplementari". Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale e' stato prelevato un campione, ai fini specificati nel secondo trattino del presente articolo, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate.