Art. 2.
  Le  patate  destinate  ad  essere  introdotte  nel territorio della
Repubblica italiana devono essere:
   -- sottoposte a ispezione  ufficiale  effettuata  su  campioni  di
tuberi  tagliati costituiti da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun
lotto o, se il lotto e' superiore a 25 t, da ogni 25 t o frazione del
lotto, immediatamente prima  del  carico  per  individuare  eventuali
sintomi  del  marciume  bruno  della patata causato dallo Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da  questi  sintomi  in
tale ispezione;
   --  sottoposte  ad  analisi ufficiali effettuate secondo un metodo
adeguato indicato  dalla  commissione  per  individuare  un'eventuale
infezione  latente  in  campioni  prelevati  da ciascuna spedizione e
risultate indenni dallo Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith  in
tali  analisi;  occorre  prelevare  un  campione  per  ciascuna  zona
specificata all'art. 1 punto a) e rappresentata nella  spedizione,  e
comunque non meno di cinque campioni;
   --  raccolte,  manipolate  ed  insaccate  separatamente,  compresa
l'utilizzazione  normalmente  separata  di  macchinari,  bacino   per
bacino,  ove  possibile,  e  in  ogni  caso  zona  per  zona ai sensi
dell'art. 1 punto a);
   -- preparate in lotti, costituiti ciascuno  unicamente  da  patate
raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 1 punto a);
   --  etichettate  chiaramente, su ciascun sacco, con un'indicazione
indelebile del rispettivo numero di  codice  ufficiale  quale  figura
nell'"elenco   delle   zone   qualificate"  e  del  numero  di  lotto
corrispondente;
   --  accompagnate  dal  certificato  fitosanitario,  di  cui   agli
articoli  37  e  41  del  decreto  ministeriale  31 gennaio 1996, con
indicazione del numero di lotto nella  sezione  "Marchio  dei  colli"
nonche'  del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino
nella sezione "Dichiarazioni  supplementari".  Nella  stessa  sezione
devono  essere  ugualmente  indicati  il numero di lotto dal quale e'
stato prelevato un campione, ai fini specificati nel secondo trattino
del presente articolo, come pure la dichiarazione  ufficiale  che  le
analisi sono state effettuate.