Art. 3. I tuberi di Solanum tuberosum L. possono essere introdotti solamente attraverso i punti di entrata portuali di cui all'Allegato VIII, punto 1., lettera b), del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. Le ditte importatrici devono comunicare, con un certo anticipo, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'arrivo delle spedizioni di patate nonche' le relative quantita'. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 le quali, comprese almeno quelle specificate all'art. 2 primo trattino, devono essere effettuate su ciascun lotto della spedizione. Le ispezioni devono essere completate da analisi, da effettuare secondo il metodo adeguato, intese a individuare un'eventuale infezione latente su campioni prelevati da ciascuna spedizione; a tale scopo occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata all'art. 1 punto a) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni. I lotti in causa devono essere tenuti separati sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzati o utilizzati fintantoche' non sia accertato che tali esami non hanno rivelato ne' fatto sospettare la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.