Art. 3.
  I   tuberi  di  Solanum  tuberosum  L.  possono  essere  introdotti
solamente attraverso i punti di entrata portuali di cui  all'Allegato
VIII, punto 1., lettera b), del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
  Le  ditte importatrici devono comunicare, con un certo anticipo, ai
Servizi fitosanitari regionali  competenti  per  territorio  l'arrivo
delle spedizioni di patate nonche' le relative quantita'.
  Nel  punto  di  entrata  le  patate  sono sottoposte alle ispezioni
previste agli articoli 36,  45  e  46  del  decreto  ministeriale  31
gennaio  1996 le quali, comprese almeno quelle specificate all'art. 2
primo trattino, devono  essere  effettuate  su  ciascun  lotto  della
spedizione.
  Le  ispezioni  devono  essere  completate da analisi, da effettuare
secondo  il  metodo  adeguato,  intese  a  individuare   un'eventuale
infezione  latente  su  campioni  prelevati da ciascuna spedizione; a
tale  scopo  occorre  prelevare  un  campione   per   ciascuna   zona
specificata  all'art.  1 punto a) e rappresentata nella spedizione, e
comunque non meno di cinque campioni.
  I lotti in causa devono  essere  tenuti  separati  sotto  controllo
ufficiale   e   non  possono  essere  commercializzati  o  utilizzati
fintantoche' non sia accertato che tali esami non hanno rivelato  ne'
fatto  sospettare  la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith.