Art. 5. I Servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 30 ottobre 1996: -- le informazioni relative ai quantitativi importati; -- una relazione tecnica particolareggiata sui controlli ufficiali effettuati all'importazione; -- copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle Autorita' fitosanitarie Egiziane. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1996 Il Ministro: PINTO