Art. 5.
  I   Servizi  fitosanitari  regionali  devono  inviare  al  Servizio
fitosanitario  centrale  del  Ministero   delle   risorse   agricole,
alimentari e forestali entro il 30 ottobre 1996:
   -- le informazioni relative ai quantitativi importati;
   -- una relazione tecnica particolareggiata sui controlli ufficiali
effettuati all'importazione;
   --  copia  dei certificati fitosanitari rilasciati dalle Autorita'
fitosanitarie Egiziane.
  Il presente decreto entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1996
                                                   Il Ministro: PINTO