Art. 2. 1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, ad erogare contributi per immediati interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili ed a sostegno della ripresa delle attivita' produttive. 2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' assegnata al commissario delegato, su specifica richiesta, la somma complessiva di lire 400 milioni a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996, che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.