Art. 2.
  1.  Il  commissario  delegato,  avvalendosi  dei sindaci dei comuni
interessati, provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
cui al comma 3, ad erogare  contributi  per  immediati  interventi  a
favore  di  persone  che  hanno  subito  gravi danni a beni mobili ed
immobili ed a sostegno della ripresa delle attivita' produttive.
  2. I contributi di cui al  comma  1  devono  essere  erogati  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei
sindaci.
  3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'  assegnata  al
commissario delegato, su specifica richiesta, la somma complessiva di
lire 400 milioni a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, per l'anno 1996, che
viene integrato di corrispondente importo mediante  prelevamento  dal
fondo spese impreviste.
  4.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.