Art. 6.
  1.  Le  opere di cui all'art. 4, comma 1, possono essere affidate a
trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i  requisiti
di  legge,  non  inferiori a cinque, salve altre piu' celeri forme di
affidamento in caso di estrema  ed  eccezionale  urgenza,  in  deroga
all'art.  24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive
modificazioni.
  2. La consegna  dei  lavori  avviene  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  le  opere sono completate entro i successivi
nove mesi.