Art. 6. 1. Le opere di cui all'art. 4, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza, in deroga all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.