Art. 2.
  1.  Le  disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal
primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1996
                        Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        PRODI
 Il Ministro delle finanze
          VISCO
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 4