Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI Il Ministro delle finanze VISCO Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 4