Art. 2. 1) La Fondazione persegue, con riferimento principale al territorio della provincia di Pesaro dove ha operato la Cassa di risparmio di Fano, oltre alle originarie finalita' di assistenza e beneficenza, finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della cultura, dell'istruzione, della sanita' e della tutela del patrimonio artistico, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee. 2) La Fondazione opera principalmente attraveso la definizione periodica di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati, pubblici e privati. 3) La Fondazione definisce, attraverso apposite delibere, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse, tempo per tempo, disponibili. 4) A tal fine essa puo' compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto. Art. 3. 1) La Fondazione amministra la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1. 2) L'acquisto e la cessione di azioni della societa' di cui al primo comma del presente articolo dovra' avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990. 3) La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria, possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' di cui al primo comma del presente articolo. E' consentito l'acquisto e la vendita di partecipazioni di minoranza al capitale d'altre imprese bancarie e finanziarie. Art. 4. 1) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione puo' utilizzare: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dettratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo; b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio. 2) Una quota non inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella societa' conferitaria Carifano S.p.a., deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' di cui al primo comma dell'art. 3. La riserva puo' essere investita in titoli della societa' stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. 3) Il consiglio di amministrazione destina annualmente una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al precedente comma, agli scopi previsti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative. 4) Una quota dei proventi e delle rendite puo' essere destinata ad uno speciale fondo di riserva per la salvaguardia nel tempo dell'integrita' economica del patrimonio. Art. 8. 1) La qualita' di socio di nomina assembleare si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci: - su proposta del consiglio di amministrazione; - su proposta scritta di 2/5 dei soci nominati ai sensi del presente articolo, da presentarsi entro il 30 settembre di ogni anno. 2) Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci nominati a norma del presente articolo presenti all'assemblea. 3) I soci non hanno diritti sul patrimonio e sui proventi della Fondazione. 4) La qualita' di socio, ove non confermato, dura per dieci anni dalla data della nomina o dell'elezione, ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo. 5) I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacita' civile, di ridiscussa probita' ed onorabilita', annoverabili fra le persone piu' rappresentative delle categorie economiche e professionali e fra quelli che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori cui si rivolgono le finalita' istituzionali della Fondazione. 6) Non possono essere eletti o nominati soci: a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso le societa' partecipate o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite; b) gli amministratori di enti locali; c) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle societa' controllate. 7) Decadono da soci coloro che vengono a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e c) del precedente comma, nonche', coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive. 8) La decadenza dalla qualita' di socio e' dichiarata dal consiglio di amministrazione. 9) La qualita' di socio si perde anche per dimissioni. 10) I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni. Art. 10. Sono invitate a designare persone, entro il 20% (venti per cento) dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la prodedura di cui all'art. 12, le seguenti istituzioni culturali ed enti ed organismi economico/professionali: 1) Universita' degli studi di Urbino; 2) Universita' degli studi di Ancona; 3) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria "Industria"; 4) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria "Commercio e attivita' turistiche"; 5) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria "Artigianato"; 6) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria "Agricoltura"; 7) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria "Pesca"; 8) Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Pesaro; 9) Ordine degli avvocati e procuratori di Pesaro; 10) Collegio dei notai dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino; 11) Ordine degli ingegneri della provincia di Pesaro; 12) Ordine degli architetti della provincia di Pesaro; 13) Ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di Pesaro; 14) Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Pesaro; 15) Collegio dei ragionieri e periti commerciali del circondario di Pesaro e Urbino; 16) Collegio dei geometri della provincia di Pesaro; 17) Collegio dei periti agrari della provincia di Pesaro; 18) Collegio dei consulenti del lavoro della provincia di Pesaro; 19) Azienda di promozione turistica di Fano; 20) L'assemblea delle associazioni istituita presso l'amministrazione comunale di Fano (art. 49 Statuto comunale) in rappresentanza delle associazioni del volontariato. Art. 11. Sono invitati a designare persone, entro il 10% (dieci per cento) dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la procedura di cui all'art. 12, i seguenti enti locali territoriali: 1) La regione Marche; 2) La provincia di Pesaro; 3) Il comune di Fano per n. 2 designazioni; 4) La comunita' montana del Metauro (Zona E); 5) Il comune di Pesaro; 6) Il comune di Senigallia; 7) Il comune di Ancona; 8) Il comune di Pergola; 9) Il comune di Fossombrone. Art. 13. 1) Con la designazione, sono indicati i requisiti posseduti dal designato. 2) Il consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, provvede alla nomina. 3) In materia di diritti, di possesso dei requisiti, di ineleggibilita', di incompatibilita', di decadenza, di dimissioni e di ineleggibilita' dei soci, si applicano le disposizioni dell'art. 8. 4) I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione dovranno essere coperti entro tre mesi. Trascorso tale termine, senza che l'ente interessato abbia provveduto per la copertura del posto vacante, viene invitato alla designazione il soggetto indicato al numero successivo dagli articoli 10 o 11. Art. 16. 1) L'assemblea e' composta dai soci. 2) L'assemblea delibera su: a) le norme che regolano il proprio funzionamento; b) l'elezione tra i soci dei componenti il consiglio di amministrazione; c) l'elezione dei sindaci; d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; e) la determinazione della misura delle indennita' di carica spettanti al presidente, al vice presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. 3) L'assemblea esprime pareri sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento per le erogazioni formulate dal consiglio di amministrazione nonche' su quelle formulate da almeno 40 (quaranta) soci. 4) E' di competenza dei soli soci di nomina assembleare l'elezione dei soci ai sensi dei primi due commi dell'art. 8. Art. 19. 1) Il consiglio di amministrazione e' composto da 9 (nove) membri eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno. 2) I consiglieri devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale e fra le persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori d'intervento della Fondazione. Inoltre devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso le banche. 3) Ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. 4) Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualita' di socio ai sensi dell'art. 8. 5) Decade altresi' il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Art. 20. 1) Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo. 2) Gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti non piu' di una volta consecutiva. 3) I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica sino alla scadenza del mandato dei loro predecessori, fatto salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La durata in carica del presidente e vice presidente e' stata ridotta da 5 a 4 anni come quella dei consiglieri. Art. 21. 1) Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa. 2) Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega. 3) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate. 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: - il regolamento per le erogazioni e la sua modifica da deliberare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti in carica; - la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti in carica; - la determinazione degli indirizzi generali attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; - l'accertamento della esigenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti in carica; - la nomina fra i propri componenti del presidente e del vice presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica; - la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci; - la nomina del segretario generale e del suo sostituto; - la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata; potranno essere chiamati a farne parte anche componenti esterni scelti fra persone, competenti nei settori d'intervento della Fondazione, determinandone gli eventuali compensi; - l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unita' superiore dei componenti in carica; - l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni; - la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; - la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate; - la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; - la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio; - la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni annuali da effettuarsi per il perseguimento delle finalita' istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci; - l'esame e l'istruttoria delle proposte formulate da almeno 40 (quaranta) soci a mente dell'art. 16, terzo comma. Art. 25. 1) Il collegio sindacale si compone di tre membri con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2) Durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati. Se scaduti rimangono nell'ufficio sino all'entrata in carica dei rispettivi successori. 3) I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa. 4) La carica del presidente del collegio sindacale verra' assunta dal sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili; in caso di piu' iscritti, da quello piu' anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, da quello piu' anziano di eta'. Art. 27. 1) Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, assiste alle riunioni dell'assemblea. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio. 2) In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni di vice segretario generale, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, una persona all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione. 3) Il segretario generale ed il vice segretario generale sono nominati per un periodo non superiore a quattro anni e possono essere confermati. 4) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Art. 28. 1) L'esercizio ha inzio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. 2) Entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio. 3) Entro tre mesi dal termine, dopo la presentazione del rendiconto del segretario generale, in consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone, con la relazione del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro. 4) La relazionne che accompagna il bilancio consuntivo nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati deve illustrare la politica degli accantonamenti ed investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica della Fondazione. 5) Ad ogni fine i bilanci e le variazioni di bilancio preventivo divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge. Art. 29. 1) La Fondazione puo' avere proprio personale e puo' avvalersi anche di collaboratori esterni. Art. 33. 1) In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Fano in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualita' di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci. 2) Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della conferente Cassa di risparmio di Fano in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 3) La nuova previsione di cui al secondo comma dell'art. 4, introdotta ai sensi della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, sara' operante a far tempo dal 1 ottobre 1994. 4) Il quarto comma dell'art. 13 sara' operante anche per gli inviti alla designazione di socio non ancora attuati. Il termine di tre mesi per questi ultimi decorre dalla data di approvazione da parte del Ministro del tesoro delle presenti modifiche statutarie. 5) Il presidente, il vice presidente e i consiglieri in carica alla data di deliberazione delle presenti modifiche statutarie, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi incarichi in corso alla medesima data e, detto periodo, vale quale primo incarico ai sensi dell'art. 20, primo e secondo comma.