(all. 1 - art. 1)
                               Art. 2.
   1)  La  Fondazione  persegue,  con   riferimento   principale   al
territorio  della  provincia  di  Pesaro  dove ha operato la Cassa di
risparmio di Fano, oltre alle originarie finalita'  di  assistenza  e
beneficenza,  finalita'  di  interesse pubblico e di utilita' sociale
preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della cultura,
dell'istruzione,  della  sanita'  e  della  tutela   del   patrimonio
artistico,  attraverso  le  iniziative  di  volta  in  volta ritenute
idonee.
   2) La Fondazione opera  principalmente  attraveso  la  definizione
periodica di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare
direttamente   o   tramite   la   collaborazione  di  altri  soggetti
interessati, pubblici e privati.
   3)  La  Fondazione  definisce,   attraverso   apposite   delibere,
programmi  anche  pluriennali di intervento individuando i settori ai
quali destinare le risorse, tempo per tempo, disponibili.
   4)  A  tal  fine  essa  puo'  compiere   operazioni   finanziarie,
commerciali,  immobiliari  e  mobiliari,  nei  limiti  di legge e del
presente statuto.
                               Art. 3.
   1) La Fondazione amministra la partecipazione nella  societa'  per
azioni  conferitaria  dell'azienda  bancaria  scorporata ai sensi del
precedente art. 1.
   2) L'acquisto e la cessione di azioni della  societa'  di  cui  al
primo  comma  del  presente  articolo dovra' avvenire nel rispetto di
quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo  n.
356/1990.
   3)  La  Fondazione  non  puo'  esercitare  direttamente  l'impresa
bancaria, possedere  partecipazioni  di  controllo  nel  capitale  di
imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' di cui al primo
comma del presente articolo. E' consentito l'acquisto e la vendita di
partecipazioni  di  minoranza  al capitale d'altre imprese bancarie e
finanziarie.
                               Art. 4.
   1)  Per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi  istituzionali  la
Fondazione puo' utilizzare:
     a)  proventi  e  rendite  derivanti  dalla  gestione del proprio
patrimonio, dettratte le spese di funzionamento e gli  accantonamenti
di cui al secondo comma del presente articolo;
     b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio.
   2)  Una  quota  non  inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle
spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella societa'
conferitaria Carifano S.p.a., deve  comunque  essere  accantonata  ad
apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti
di  capitale  della  societa'  di  cui al primo comma dell'art. 3. La
riserva puo' essere investita in titoli della societa' stessa e/o  in
titoli emessi o garantiti dallo Stato.
   3)  Il  consiglio di amministrazione destina annualmente una quota
non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto  delle
spese  di  funzionamento  e  dell'accantonamento di cui al precedente
comma, agli scopi previsti dall'art. 15 della legge 11  agosto  1991,
n. 266, e relative disposizioni attuative.
   4) Una quota dei proventi e delle rendite puo' essere destinata ad
uno   speciale  fondo  di  riserva  per  la  salvaguardia  nel  tempo
dell'integrita' economica del patrimonio.
                               Art. 8.
   1) La qualita' di  socio  di  nomina  assembleare  si  acquista  a
seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci:
    - su proposta del consiglio di amministrazione;
    -  su  proposta  scritta  di  2/5  dei soci nominati ai sensi del
presente articolo, da presentarsi entro il 30 settembre di ogni anno.
   2) Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei due terzi
dei  soci  nominati  a   norma   del   presente   articolo   presenti
all'assemblea.
   3)  I  soci  non hanno diritti sul patrimonio e sui proventi della
Fondazione.
   4) La qualita' di socio, ove non confermato, dura per  dieci  anni
dalla  data  della  nomina o dell'elezione, ovvero, nel caso il socio
sia  componente  il  consiglio  di  amministrazione  o  il   collegio
sindacale,  fino  al  compimento  del  mandato  se questo scade in un
momento successivo.
   5) I candidati devono essere scelti tra i  cittadini  italiani  di
piena  capacita'  civile,  di  ridiscussa  probita'  ed onorabilita',
annoverabili fra le  persone  piu'  rappresentative  delle  categorie
economiche   e  professionali  e  fra  quelli  che  abbiano  maturato
un'adeguata esperienza nei settori  cui  si  rivolgono  le  finalita'
istituzionali della Fondazione.
   6) Non possono essere eletti o nominati soci:
     a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze
alle  loro  obbligazioni  verso le societa' partecipate o che ad esse
abbiano cagionato danni o perdite;
     b) gli amministratori di enti locali;
     c) i dipendenti in servizio della Fondazione  e  delle  societa'
controllate.
   7)  Decadono  da  soci  coloro che vengono a trovarsi in una delle
situazioni di cui ai punti a) e c)  del  precedente  comma,  nonche',
coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si
siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.
   8)  La  decadenza  dalla  qualita'  di  socio  e'  dichiarata  dal
consiglio di amministrazione.
   9) La qualita' di socio si perde anche per dimissioni.
   10) I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei
successivi dieci anni.
                              Art. 10.
   Sono invitate a designare persone, entro il 20% (venti per  cento)
dei  posti  che si rendono vacanti ogni anno, con la prodedura di cui
all'art. 12, le seguenti istituzioni culturali ed enti  ed  organismi
economico/professionali:
    1) Universita' degli studi di Urbino;
    2) Universita' degli studi di Ancona;
    3)  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Industria";
    4) Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  di
Pesaro  -  in  rappresentanza  della categoria "Commercio e attivita'
turistiche";
    5)  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Artigianato";
    6) Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Agricoltura";
    7)  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Pesca";
    8) Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Pesaro;
    9) Ordine degli avvocati e procuratori di Pesaro;
    10) Collegio dei notai dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino;
    11) Ordine degli ingegneri della provincia di Pesaro;
    12) Ordine degli architetti della provincia di Pesaro;
    13) Ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di Pesaro;
    14)  Ordine  dei  dottori  agronomi  e  dottori  forestali  della
provincia di Pesaro;
    15)  Collegio dei ragionieri e periti commerciali del circondario
di Pesaro e Urbino;
    16) Collegio dei geometri della provincia di Pesaro;
    17) Collegio dei periti agrari della provincia di Pesaro;
    18) Collegio dei consulenti del lavoro della provincia di Pesaro;
    19) Azienda di promozione turistica di Fano;
    20)   L'assemblea    delle    associazioni    istituita    presso
l'amministrazione  comunale  di  Fano  (art.  49 Statuto comunale) in
rappresentanza delle associazioni del volontariato.
                              Art. 11.
   Sono invitati a designare persone, entro il 10% (dieci per  cento)
dei  posti  che si rendono vacanti ogni anno, con la procedura di cui
all'art. 12, i seguenti enti locali territoriali:
    1) La regione Marche;
    2) La provincia di Pesaro;
    3) Il comune di Fano per n. 2 designazioni;
    4) La comunita' montana del Metauro (Zona E);
    5) Il comune di Pesaro;
    6) Il comune di Senigallia;
    7) Il comune di Ancona;
    8) Il comune di Pergola;
    9) Il comune di Fossombrone.
                              Art. 13.
   1) Con la designazione, sono indicati i  requisiti  posseduti  dal
designato.
   2)  Il  consiglio  di  amministrazione,  accertato il possesso dei
requisiti, provvede alla nomina.
   3)  In  materia  di  diritti,  di  possesso  dei   requisiti,   di
ineleggibilita',  di  incompatibilita', di decadenza, di dimissioni e
di ineleggibilita' dei soci, si applicano le  disposizioni  dell'art.
8.
   4)  I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione
dovranno essere coperti entro tre mesi. Trascorso tale termine, senza
che l'ente interessato abbia provveduto per la  copertura  del  posto
vacante,  viene  invitato  alla  designazione il soggetto indicato al
numero successivo dagli articoli 10 o 11.
                              Art. 16.
   1) L'assemblea e' composta dai soci.
   2) L'assemblea delibera su:
     a) le norme che regolano il proprio funzionamento;
     b)  l'elezione  tra  i  soci  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione;
     c) l'elezione dei sindaci;
     d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
     e) la determinazione della misura  delle  indennita'  di  carica
spettanti  al  presidente,  al vice presidente, agli altri componenti
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
   3) L'assemblea esprime pareri sulle  proposte  di  modifica  dello
statuto  e  del regolamento per le erogazioni formulate dal consiglio
di  amministrazione  nonche'  su  quelle  formulate  da   almeno   40
(quaranta) soci.
   4) E' di competenza dei soli soci di nomina assembleare l'elezione
dei soci ai sensi dei primi due commi dell'art. 8.
                              Art. 19.
   1)  Il consiglio di amministrazione e' composto da 9 (nove) membri
eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.
   2) I consiglieri devono essere scelti tra persone  di  particolare
esperienza  in  campo  economico,  creditizio, professionale e fra le
persone che  abbiano  maturato  un'adeguata  esperienza  nei  settori
d'intervento  della Fondazione. Inoltre devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' previsti  dalla  vigente  normativa  per  i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso le banche.
   3) Ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.
   4)  Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro
per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualita' di socio
ai sensi dell'art. 8.
   5) Decade altresi' il consigliere che  senza  giustificato  motivo
non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio;
in  tal  caso  il  consigliere  non  puo'  essere  rinominato  per un
quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. La decadenza
opera   immediatamente   con   dichiarazione   del    consiglio    di
amministrazione.
                              Art. 20.
   1)  Il  presidente  e  il vice presidente durano in carica quattro
anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.
   2) Gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni  e
possono essere rieletti non piu' di una volta consecutiva.
   3)  I  consiglieri  nominati  in  sostituzione di coloro che siano
venuti a mancare per morte, dimissioni  o  altre  cause,  restano  in
carica  sino  alla  scadenza del mandato dei loro predecessori, fatto
salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.  La  durata
in  carica del presidente e vice presidente e' stata ridotta da 5 a 4
anni come quella dei consiglieri.
                              Art. 21.
   1) Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle  disposizioni
di  legge  e  di  statuto,  provvede  alla  ordinaria e straordinaria
amministrazione  ed  alla  sorveglianza   sul   funzionamento   della
Fondazione  al  fine  del  perseguimento  degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
   2) Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e
al segretario generale determinando i limiti della delega.
   3) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe  dovra'  essere
data notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
   4)  Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    -  il  regolamento  per  le  erogazioni  e  la  sua  modifica  da
deliberare  con  la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unita'
superiore, dei componenti in carica;
    - la modifica dello statuto da  attuarsi  ai  sensi  delle  leggi
vigenti  in  materia  con  la  maggioranza  di due terzi, arrotondata
all'unita' superiore, dei componenti in carica;
    -  la  determinazione  degli  indirizzi  generali   attivita'   e
dell'organizzazione della Fondazione;
    -  l'accertamento della esigenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e della permanenza degli stessi, da  esprimersi  a  maggioranza
assoluta, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti in carica;
    -  la  nomina  fra  i propri componenti del presidente e del vice
presidente con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
componenti in carica;
    - la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci;
    - la nomina del segretario generale e del suo sostituto;
    -   la  costituzione  di  commissioni  consultive  o  di  studio,
temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione,
la durata; potranno essere chiamati a farne  parte  anche  componenti
esterni scelti fra persone, competenti nei settori d'intervento della
Fondazione, determinandone gli eventuali compensi;
    -  l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e l'acquisto
e la cessione di azioni della societa'  conferitaria  e  la  rinuncia
all'esercizio  del  diritto  di opzione relativamente alle stesse, da
effettuarsi a norma  di  legge,  con  la  maggioranza  di  due  terzi
arrotondata all'unita' superiore dei componenti in carica;
    - l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;
    -  la  designazione  o  la  nomina  di  persone  a cariche presso
societa' od enti;
    - la determinazione formale o convenzionale di patti  ed  accordi
in genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate;
    -  la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
    - la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi  annuali
e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
    -  la  determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  le
erogazioni  annuali  da  effettuarsi  per  il   perseguimento   delle
finalita'    istituzionali,    tenendo    conto   delle   indicazioni
dell'assemblea dei soci;
    - l'esame e l'istruttoria delle proposte formulate da  almeno  40
(quaranta) soci a mente dell'art. 16, terzo comma.
                              Art. 25.
   1)  Il  collegio  sindacale  si  compone  di  tre  membri  con  le
attribuzioni  stabilite  dalla  legge  n.   218/1990,   dal   decreto
legislativo   n.   356/1990,   dal  presente  statuto  e,  in  quanto
applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Essi
sono nominati dall'assemblea dei  soci  ed  almeno  uno  deve  essere
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
   2)  Durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti
o nominati. Se scaduti rimangono  nell'ufficio  sino  all'entrata  in
carica dei rispettivi successori.
   3)   I   sindaci  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' previsti dalla vigente normativa.
   4) La carica del presidente del collegio sindacale verra'  assunta
dal  sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili; in caso di
piu' iscritti, da quello piu' anziano di carica e, in caso di  nomina
contemporanea, da quello piu' anziano di eta'.
                              Art. 27.
   1)  Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale
della Fondazione dei quali si avvale per  lo  svolgimento  delle  sue
attribuzioni.   Egli   partecipa   alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione con funzioni consultive  e  propositive  e  puo'  far
inserire  a  verbale  le proprie dichiarazioni, assiste alle riunioni
dell'assemblea. Provvede ad istruire gli atti  per  le  deliberazioni
del   consiglio   ed  esegue  le  deliberazioni  stesse  firmando  la
corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto  per  il
quale abbia avuto delega dal consiglio.
   2)  In  caso  di assenza o impedimento del segretario generale, ne
adempie le  funzioni  di  vice  segretario  generale,  ove  nominato,
ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, una persona
all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione.
   3)  Il  segretario  generale  ed  il vice segretario generale sono
nominati per un periodo non superiore a quattro anni e possono essere
confermati.
   4) Di fronte ai terzi la firma di chi  sostituisce  il  segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
                              Art. 28.
   1)  L'esercizio  ha  inzio  il 1 ottobre e termina il 30 settembre
dell'anno successivo.
   2)  Entro  il  mese  di  maggio  di  ogni  anno  il  consiglio  di
amministrazione    predispone   il   bilancio   preventivo   relativo
all'esercizio    successivo,    lo     sottopone     all'approvazione
dell'assemblea  e  entro  dieci  giorni lo trasmette al Ministero del
tesoro. A  quest'ultimo  devono  essere  trasmesse  per  la  relativa
approvazione  anche  le variazioni di preventivo che intervengono nel
corso dell'esercizio.
   3)  Entro  tre  mesi  dal  termine,  dopo  la  presentazione   del
rendiconto  del  segretario generale, in consiglio di amministrazione
predispone il bilancio  dell'esercizio  chiuso  il  30  settembre  e,
unitamente  alla  propria relazione sulla evoluzione della situazione
tecnica  e  patrimoniale  della  Fondazione  ed  alla   proposta   di
sistemazione  dell'avanzo  o del disavanzo di gestione, lo sottopone,
con   la   relazione   del   collegio   sindacale,   all'approvazione
dell'assemblea  dei  soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al
Ministero del tesoro.
   4) La relazionne che accompagna il bilancio consuntivo nel rendere
conto dei progetti avviati e realizzati deve illustrare  la  politica
degli  accantonamenti  ed  investimenti,  con particolare riguardo al
mantenimento della sostanziale integrita' economica della Fondazione.
   5) Ad ogni fine i bilanci e le variazioni di  bilancio  preventivo
divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.
                              Art. 29.
   1)  La  Fondazione  puo'  avere proprio personale e puo' avvalersi
anche di collaboratori esterni.
                              Art. 33.
   1)  In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della
Cassa di risparmio di Fano in carica alla data di entrata  in  vigore
del  decreto  legislativo  20  novembre  1990,  n. 356, conservano la
qualita' di socio della Fondazione per il periodo di  tempo  previsto
dallo  statuto  di  detta  Cassa di risparmio in vigore alla medesima
data per i propri soci.
   2) Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di
amministrazione ed il collegio sindacale della  conferente  Cassa  di
risparmio  di  Fano  in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1,
permangono ciascuno nella propria carica presso  la  Fondazione  fino
alla  scadenza  dei  rispettivi  mandati  in corso alla data stessa e
comunque fino all'entrata  in  carica  dei  successori,  fatto  salvo
quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
   3)  La  nuova  previsione  di  cui  al  secondo comma dell'art. 4,
introdotta ai sensi della direttiva del Ministro del  tesoro  del  18
novembre 1994, sara' operante a far tempo dal 1 ottobre 1994.
   4)  Il  quarto  comma  dell'art.  13  sara' operante anche per gli
inviti alla designazione di socio non ancora attuati. Il  termine  di
tre  mesi  per  questi  ultimi  decorre dalla data di approvazione da
parte del Ministro del tesoro delle presenti modifiche statutarie.
   5) Il presidente, il vice presidente e  i  consiglieri  in  carica
alla  data  di  deliberazione  delle  presenti  modifiche statutarie,
rimangono ciascuno  nella  propria  carica  fino  alla  scadenza  dei
rispettivi  incarichi  in  corso alla medesima data e, detto periodo,
vale quale primo incarico ai sensi  dell'art.  20,  primo  e  secondo
comma.