Art. 3. Il controllo di Stato non e' richiesto per le specialita' medicinali gia' sottoposte ad analogo controllo da parte della autorita' sanitaria di uno Stato che faccia parte della U.E. o con il quale esistano accordi bilaterali. In tale caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovra' essere fornita al Ministero della sanita' copia autenticata del certificato originale di rilascio.