Art. 3.
 
  Il   controllo  di  Stato  non  e'  richiesto  per  le  specialita'
medicinali gia'  sottoposte  ad  analogo  controllo  da  parte  della
autorita' sanitaria di uno Stato che faccia parte della U.E. o con il
quale esistano accordi bilaterali.
  In  tale  caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio,
dovra' essere fornita al Ministero della  sanita'  copia  autenticata
del certificato originale di rilascio.