Art. 4. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sulle predette specialita' medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante. Roma, 22 aprile 1996 Il Ministro: Guzzanti Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 184