Art. 4.
 
  Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sulle
predette  specialita'  medicinali  derivate  dal  sangue o dal plasma
umani sono allegate al presente  decreto  e  ne  costituiscono  parte
integrante.
   Roma, 22 aprile 1996
                                                Il Ministro: Guzzanti
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 184