Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1996, i vini a denominazione di  origine  controllata  "San
Gimignano"  provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad  effettuare  ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, le  denunce  dei  rispettivi  terreni
vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito albo dei
vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto.