(all. 1 - art. 1)
                 Disciplinare di produzione dei vini
       a denominazione di origine controllata "San Gimignano"
                               Art. 1.
   La   denominazione  di  origine  controllata  "San  Gimignano"  e'
riservata ai vini rossi  rosato  e  vin  santo,  ottenuti  dalle  uve
prodotte  nei  vigneti  situati  nel  territorio  del  comune  di San
Gimignano e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine  controllata  "San  Gimignano"  rosso,
novello  e  rosso  riserva  e'  riservata  ai vini ottenuti dalle uve
proveniente da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la  seguente
composizione  varietale: Sangiovese minimo 50%; altri vitigni a bacca
rossa raccomandati e/o autorizzati in provincia di Siena  fino  a  un
massimo del 50%.
   La  denominazione  di  origine  controllata "San Gimignano" con la
specificazione del vitigno sangiovese e' riservata al  vino  ottenuto
da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la seguente composizione
ampelografica: Sangiovese minimo 85%, altri vitigni a bacca di colore
analogo raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena  per  un
massimo del 15%.
   La  denominazione di origine controllata "San Gimignano" rosato e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da  vigneti  di  cui
all'art.  1,  aventi  nell'ambito  aziendale la seguente composizione
varietale: Sangiovese mm. 60%; Canaiolo nero fino ad un  massimo  del
20%;  trebbiano  toscano,  malvasia  del  Chianti,  vernaccia  di San
Gimignano, da soli o congiuntamente, fino  ad  un  massimo  del  15%;
altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati in provincia
di Siena per un massimo del 15%.
   La denominazione di origine controllata "San Gimignano" rosato con
la  specificazione  del  vitigno  Sangiovese  e'  riservata  al  vino
ottenuto  da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale   la   seguente
composizione  ampelografica:  Sangiovese  minimo  85%,  altri vitigni
raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena per  un  massimo
del 15%.
   La  denominazione di origine controllata "San Gimignano" vin santo
e' riservata al vino ottenuto delle uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione   ampelografica:
malvasia  del  Chianti  fino ad un massimo del 50%; trebbiano toscano
minimo 30%, vernaccia di San Gimignano fino ad un  massimo  del  20%;
altri  vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Siena
fino ad un massimo del 10%.
   La denominazione di origine controllata "San Gimignano" vin  santo
occhio di pernice e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti
da vigneti di cui all'art. 1 aventi nell'ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica: sangiovese dal 70% al 100%.
   Possono  concorrere  altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Siena, da soli o  congiuntamente  non
oltre il 30%.
                               Art. 3.
   Possono   essere  considerati  idonei  ai  fini  della  iscrizione
all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge n. 164  del  10
febbraio  1992  unicamente  i  vigneti specializzati rispondenti alle
caratteristiche  previste  dagli  articoli  2  e   4   del   presente
disciplinare di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai
relativi vini le specifiche caratteristiche qualitative.
   Sono   pertanto   da  considerarsi  idonei  unicamente  i  terreni
collinari  di  buona  esposizione  situati  ad  una  altitudine   non
superiore ai 500 metri s.l.m.
   Il  numero  di ceppi per ettaro, per i nuovi impianti o reimpianti
non deve essere inferiore a 3.000 (tremila).
   E' vietata ogni pratica di forzatura ed il sistema di  allevamento
e le tecniche di coltivazione devono essere quelli generalmente usati
o  comunque  atti  a  non  modificare  le  caratteristiche  peculiari
dell'uva e del vino.
   E' vietato il sistema di allevamento a tendone.
   I vigneti iscritti agli albi delle D.O.C.G "Chianti" e  "Vernaccia
di  San Gimignano", sempreche' sia compatibile la base ampelografica,
possono  essere  destinati  alla   produzione   della   D.O.C.   "San
Gimignano",   qualora   i  conduttori  interessati  optino  per  tale
rivendicazione, totale o parziale, in sede di richiesta di  idoneita'
fatta alla competente C.C.I.A.A.
                               Art. 4.
   Le  produzioni  massime  di  uva  ammesse  per  ettaro  in coltura
specializzata non devono essere superiori a 100  q.li  per  tutte  le
tipologie.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui
sopra  purche'  la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   Le rese massime dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
per  le  tipologie rosso e rosato non devono essere superiori al 70%;
qualora superino questo limite, ma non il  75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto  alla  d.o.c.; oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c. per
tutto il prodotto.
   Per la tipologia vin santo la  resa  dell'uva  in  vino  non  deve
superare a prodotto finito il limite del 35%.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione,  per  le  tipologie  "San
Gimignano" rosato e "San Gimignano" vin santo, devono  assicurare  un
titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  del  10%;  per  la
tipologia "San Gimignano" rosso 10,50%.
   Per la produzione del vino a denominazione di origine  controllata
"San  Gimignano"  vin  santo,  fatte  salve le disposizioni di legge,
l'uva deve essere sottoposta ad  appassimento  naturale  in  modo  da
conferire  alle  uve un titolo zuccherino non inferiore al 27%; nelle
prime fasi di tale processo e' permesso l'impiego della  ventilazione
forzata  o  convogliata con l'esclusione di impianti di essiccazione.
L'ammostamento delle uve e'  consentito  a  partire  dal  1  dicembre
dell'anno  di  raccolta  e dovra' essere effettuato entro il 31 marzo
dell'anno seguente. La fermentazione e  l'elaborazione  del  prodotto
dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  in botti di legno dalla
capacita' massima di 500 litri.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  conservazione  e invecchiamento
devono essere effettuate nell'ambito del territorio del Comune di San
Gimignano. E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori dalla  zona
di  produzione  alle  aziende  che alla data di entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione:
     a)  abbiano  da  almeno   un   quinquennio   le   strutture   di
vinificazione  in  prossimita'  del confine comunale di San Gimignano
(comunque non oltre ai 2.000 metri in linea d'aria);
     b) dichiarino di vinificare in  dette  strutture  esclusivamente
uve   provenienti  da  vigneti  situati  nell'ambito  della  zona  di
produzione dei quali siano proprietari o conduttori.
   L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata
"San  Gimignano"  deve  avvenire  nell'ambito  del  territorio  delle
provincie di Siena e Firenze.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "San Gimignano"
all'atto  dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle
caratteristiche di seguito menzionate per le diverse tipologie:
   "San Gimignano" rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso delicato;
    sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,50%;  per la
tipologia "riserva" 12%;
    zuccheri residui: massimo 4 per mille;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto: minimo 20 per mille.
   "San Gimignano" novello:
    colore: rosso rubino chiaro con riflessi violacei;
    odore: vinoso, fruttato, intenso;
    sapore: morbido, vellutato, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: massimo 6 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: minimo 18 per mille.
   "San Gimignano" rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi rubini;
    odore: vinoso, fruttato, delicato di uva appena pigiata;
    sapore: delicato, armonico, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    zuccheri residui: massimo 6 per mille;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto: minimo 16 per mille.
  "San Gimignano" vin santo:
    colore: dal dorato all'ambrato piu' o meno intenso;
    odore: etereo, intenso, delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all'amabile, pieno, morbido, persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui  almeno
14,5 svolti;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto: minimo 21 per mille.
  "San Gimignano" vin santo occhio di pernice:
    colore: da rosa intenso a rosa pallido;
    odore: intenso;
    sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  16%  di cui 14%
svolto;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 26 per mille.
   L'immissione al consumo per il vino "San Gimignano" rosso non puo'
avvenire prima del  1  marzo  dell'anno  successivo  alla  vendemmia.
L'immissione al consumo per la tipologia "Riserva" deve avvenire dopo
24 mesi a decorrere dall'anno successivo alla vendemmia.
   L'immissione  al consumo per il vino "San Gimignano" vin santo non
puo' avvenire prima che siano trascorsi tre  anni  di  invecchiamento
obbligatorio  e  4  mesi  di affinamento in bottiglia a partire dal 1
dicembre dell'anno di produzione delle uve.
                               Art. 7.
   Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine   controllata  di  cui  al  precedente  art.  2,  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle prevista dal
presente  disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato",  "superiore", "giovane",
"vecchio", e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  e  marchi  privati  non  aventi significato
laudativo e non  idonei  a  trarre  in  inganno  il  consumatore.  E'
consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
che  facciano  riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
localita'   comprese   nella   zona   di   produzione   dalle   quali
effettivamente  provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto. Nel rispetto della normativa vigente.
   Sulle confezioni contenenti i vini di cui al presente disciplinare
deve sempre figurare l'indicazione dell'annata  di  produzione  delle
uve.
                               Art. 8.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "San Gimignano"
rosso, "San Gimignano" rosso riserva, "San Gimignano" novello e  "San
Gimignano"  rosato  qualora  confezionati  in recipienti di capacita'
uguale o inferiore a  litri  5  possono  essere  immessi  al  consumo
esclusivamente  in  bottiglie  di vetro, confezionate e sigillate, di
capacita' da 0,375 litri a 5 litri di forma bordolese e  per  i  tipi
rosso  e  novello  anche  di forma borgognotta. La chiusura dei detti
recipienti deve essere esclusivamente con tappi in sughero o composto
di sughero raso bocca. In deroga per il  solo  vino  "San  Gimignano"
rosso  e' consentito anche l'utilizzo del fiasco all'uso toscano come
definito nelle  sue  caratteristiche  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  dell  Repubblica  12  febbraio  1965  n.  162. E' vietato
comunque l'uso di fiaschi usati.
   Il vino a denominazione di origine controllata "San Gimignano" vin
santo puo' essere immesso al consumo esclusivamente in  bottiglie  di
vetro,  di  forma  bordolese  e  capacita'  da  0,375  a 0,750 litri,
confezionate e  sigillate  esclusivamente  con  tappo  in  sughero  o
composto di sughero raso bocca.