(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
CONTROLLATA "COLLI LANUVINI"
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" e "Colli
Lanuvini" superiore e' riservata al vino  bianco  che  risponde  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
   Il vino "Colli Lanuvini" anche con la qualificazione  "superiore",
deve  essere  ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di  ciascuno  di
essi:
    Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo
del 70%;
    Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore
al 30%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche
provenienti  da  altri  vitigni  raccomandati  e/o autorizzati per la
provincia di Roma per non piu' del 10%.
                               Art. 3.
   Le uve devono essere prodotte nella zona  di  produzione  appresso
indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale
di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    a  nord,  partendo  al  punto d'incontro dei confini comunali tra
Nemi, Velletri e Genzano, in prossimita'  di  M.  Canino,  il  limite
segue  verso  sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino
ad incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica. Percorre  quindi
in  direzione  sud  il  confine  comunale  Lanuvio-Velletri  fino  ad
incontrare il confine della provincia di Latina. Lungo  tale  confine
si  dirige  verso  ovest sino a Ponte Guardapassi per risalire quindi
verso nord, sempre lungo il confine della provincia di  Latina,  fino
ad  incontrare  la  quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la
strada  che  porta  a  Lanuvio;  segue  quest'ultima   in   direzione
Vimmercati  e,  percorrendo  la  strada  della  lettara, raggiunge la
strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa
m 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del casale di S. Giovanni
all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino,  devia  verso
nord-ovest  e,  con  una  linea  resta in direzione dell'elettrodotto
esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e
quindi al confine comunale di Ariccia, tale confine verso nord,  sino
ad incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune
e  Nemi,  quindi  procede  in  direzione  sud-est lungo il confine di
Genzano,  con  Nemi,  sino  ad  incontrare  quello  di  Velletri,  in
prossimita' del M. Canino.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di colture dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammesse per la produzione del vino "Colli
Lanuvini" e' stabilita in tonn 14,5 per ettaro di vigneto in  coltura
specializzata  per  il  vino  normale  e in tonn. 13 per la tipologia
"superiore".
   Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  rispetto  a   quella
specializzata  in  rapporto  all'effettiva  superficie  coperta dalla
vite.
   Nelle annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli Lanuvini" devono essere riportati  nei  limiti  di
cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   La regione Lazio, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore
a   quello  fissato  nel  presente  disciplinare  dandone  immedicata
comunicazione al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  per  il  vino di cui all'art. 1
devono  essere  effettuate  nell'intero  della  zona  di   produzione
delimitata nel precedente art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Colli  Lanuvini"   un   titolo   alcolometrico   volumico   naturale
complessivo minimo del 10,5%.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse le pratiche enologiche locali,
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
   Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   Le uve destinate alla produzione della tipologia  di  vino  "Colli
Lanuvini"   superiore   devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico minimo  naturale  dell'11,5%  e  devono  essere  oggetto  di
denuncia separata.
                               Art. 6.
   Il vino "Colli Lanuvini" all'atto della immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, delicato e gradevole;
    sapore:  secco  (o  amabile),  sapido  di  giusto corpo armonico,
vellutato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco minimo: 16 per mille.
   E'  in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origini  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, con proprio  decreto,  modificare  i  limiti  sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",
"scelto", "selezionato" e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  o
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,  aree,  fattorie,
zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel precedente art.
3  -  e  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia tranquilla dei
vini "Colli Lanuvini" provenienti da uve aventi le caratteristiche di
cui all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare e che vengano
immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo
del 12%.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine  controllata  "Colli  Lanuvini",
qualora  confezionati in recipienti di capacita' uguale o inferiore a
5 litri, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di  forma
consona  all'immagine  di  un vino di qualita' ed aventi le capacita'
previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
   I recipienti di capacita' nominale  da  0,5  a  1,5  litri  devono
essere  muniti  di  una  chiusura  con tappo di sughero o con tappo a
vite; per tutti i recipienti e' esclusa  la  tappatura  con  tappo  a
corona.  E'  consentita  la capsula a strappo per i recipienti fino a
0,375.
   Il vino a denominazione di origine  controllata  "Colli  Lanuvini"
superiore  puo'  essere confezionato solo in bottiglie di vetro dalle
capacita' previste dalle richiamate normative aventi un contenuto  da
lt 0,2509 a lt 0,750. Per le sole bottiglie da lt 0,250 e' annessa la
chiusura  con  tappo a vite, mentre per tutte le altre solo con tappo
di sughero.
   E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
uve, purche' veritiera e documentabile.