Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1996,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Tarquinia",   provenienti   da   vigneti   non   ancora    iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   del  relativo  disciplinare  di
produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito   albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine
controllata "Tarquinia" entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.